SENTENZA N. 100
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1967 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la società azionaria gestioni industriali (S.A.G.I.) e l'amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per l'Amministrazione finanziaria.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento civile vertente tra la società azionaria gestioni industriali (S.A.G.T.) e l'amministrazione finanziaria dello Stato, il tribunale di Bologna, con ordinanza 6 ottobre 1967, ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159. 511115
Nell'ordinanza si rileva che il detto articolo ha ribadito il principio del solve et repete, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte in numerose sentenze relative a singole leggi tributarie, e si richiede una autonoma dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.
L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.
Si é costituita in giudizio l'amministrazione finanziaria dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 30 novembre 1967, nelle quali, richiamati i precedenti giurisprudenziali, si chiede che la Corte provveda conie di giustizia.
Nella discussione orale la difesa dell'Amministrazione finanziaria dello Stato si é rimessa alla Corte.
Considerato in diritto
Questa Corte, com'é noto, in numerose precedenti pronunce (sent. n. 21 del 1961 e successive), ha ritenuto l'illegittimità costituzionale della regola solve et repete per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
La norma impugnata nel presente giudizio contiene una applicazione della predetta regola e ne va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1969.