SENTENZA N. 96
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 24 ottobre 1968, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra la Regione stessa e lo Stato, sorto a seguito della circolare 31 luglio 1968, numero 114316- G.-87, del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, avente per oggetto: "Coordinamento attività uffici del Ministero operanti in Sicilia e uffici dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione della Regione siciliana".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 maggio 1969 la relazione del Presidente;
uditi l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - La Regione siciliana, con atto depositato il 26 ottobre 1968, ha ricorso, per regolamento di competenza, contro la circolare 31 luglio 1968 n. 114316-G.-87 del Ministero del lavoro.
Poiché vi si impartiscono istruzioni direttamente agli ispettorati e agli uffici provinciali del lavoro della Sicilia, la circolare violerebbe l'art. 17, lett. f, dello Statuto regionale nonché gli artt. 1-3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138 (norme d'attuazione nella materia del lavoro): tali uffici dipendono dalla Regione alla quale sono passate tutte le attribuzioni del Ministero del lavoro (sent. 1968 n. 69 della Corte costituzione) compresa la materia del collocamento; svolgono attività di competenza regionale, diretta o delegata, dalle quali non é possibile scindere funzioni riservate allo Stato; quella competenza sarebbe perciò violata dalle istruzioni ministeriali date genericamente e secondo cui la regola é che gli ispettorati e l'ufficio regionale del lavoro non possano fornire all'Assessorato regionale notizie senza il preventivo assenso del Ministero.
L'atto impugnato, il cui contenuto contrasterebbe con uno schema predisposto dall'Assessorato in seguito a colloqui laboriosi, violerebbe inoltre l'art. 97 della Costituzione: esso apporta disordine e confusione nella organizzazione amministrativa anche perché l'Assessore regionale ha contemporaneamente diretto agli stessi uffici una propria circolare.
Infine, poiché la circolare ministeriale ha assorbito, rinnovandone la fonte, una precedente circolare 27 maggio 1953, n. 42382, anche questa sarebbe illegittima.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto dell'Avvocatura generale dello Stato, depositato il 13 novembre 1968, chiede innanzi tutto che il ricorso sia dichiarato inammissibile rispetto alla circolare del 27 maggio 1953, non più contestabile: la circolare recente si é limitata a completarne le disposizioni.
Quanto poi alla questione di fondo, l'Avvocatura precisa che in base alle norme d'attuazione gli uffici periferici del Ministero del lavoro svolgono attività di competenza propria della Regione e attività statale decentrata che la Regione esercita in conformità delle direttive ministeriali: attività, queste seconde, la cui consistenza si ricava anche dalla legge 1961, n. 628, e che vanno dall'addestramento professionale al collocamento, all'esecuzione delle leggi nazionali, alla tutela degli enti che dipendono dal Ministero, alla raccolta e alla elaborazione di dati che interessano la produzione nazionale, la disoccupazione, l'emigrazione e così via (artt. 4 e 12 legge citata). La circolare impugnata si limita a impartire direttive in tutta e solo in questa materia; direttive del resto che mirano a dare all'Assessorato le informazioni più utili anche perché rispondenti ad una visione panoramica generale; ed é ovvio che le notizie, di cui si dice che non potranno essere fornite dagli uffici regionali senza la consultazione del Ministero, sono quelle concernenti materie sottratte alla competenza regionale: con ciò - si specifica nella memoria depositata il 22 aprile 1969 - si é anzi inteso assicurare all'Assessorato regionale l'acquisizione di notizie "anche" su affari non compresi nelle sue attribuzioni, come ad es. sui procedimenti disciplinari.
3. - La Regione siciliana, replicando in una lunga memoria depositata il 19 aprile 1969 aggiunge: che la circolare del 1953 ha dato luogo e dà luogo, da parte del Ministero, a un "comportamento" lesivo della competenza regionale, cioè a una situazione di conflitto attuale, non pregresso: perciò o la circolare é fonte di questo comportamento ed allora dovrebbe essere annullata o non lo é ed allora dovrebbe essere dichiarata la illegittimità del comportamento in se stesso; che la competenza diretta della Regione é assai più ampia di quanto non ritenga l'Avvocatura dello Stato poiché comprende sicuramente il collocamento dei lavoratori (Corte cost., sentenze del 1957 nn. 7 e 38), l'addestramento professionale (che rientra senza dubbio nel concetto di assistenza sociale), l'esecuzione delle leggi regionali; che rispetto alle attribuzioni statali decentrate le direttive del Ministero devono essere dirette, non agli uffici, ma alla Regione poiché questa svolge la corrispondente attività amministrativa ed esclusivamente da essa dipendono quegli uffici periferici (artt. 1, 2 D.P.R. 1952, n. 1138).
4. - Sull'ultimo punto si é concentrata la discussione orale.
Considerato in diritto
1. - La Regione siciliana ha denunciato, per contrasto con gli artt. 17, lett. f, dello Statuto regionale e 1, 2, 3 delle norme d'attuazione in materia di lavoro (D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138), la circolare 114316 emanata il 31 luglio 1968 dal Ministro per il lavoro. Essa é diretta agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro e agli uffici regionali e provinciali del lavoro della Sicilia, nonché, per conoscenza, all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione della Regione siciliana: ispettorati ed uffici ai quali il Ministero impartisce istruzioni perché diano all'Assessore notizie e copie di atti in loro possesso. La circolare si riferisce a materia di competenza regionale e a materia di competenza statale decentrata alla Regione: questa afferma che tanto nell'uno quanto nell'altro campo soltanto l'Assessore può dare istruzioni agli ispettorati e agli altri uffici, che, tutti, in virtù dell'art. 20 dello Statuto siciliano e con le norme d'attuazione (artt. 1-2), sono passati alle sue dipendenze.
2. - La circolare é solo in parte illegittima.
Infatti, per quanto riguarda la materia di diretta competenza regionale, vi si dispone che all'Assessorato si comunichi "ogni notizia" da esso richiesta. Vale a dire, si riconosce la sua competenza e si mettono gli uffici a sua disposizione. Che poi la circolare sia indirizzata agli uffici e per conoscenza all'Assessore, e non all'Assessore e per conoscenza agli uffici, é problema che, in questo caso, non ha rilevanza: scopo dell'atto impugnato é proprio quello di realizzare in concreto la dipendenza degli uffici dall'amministrazione regionale; cioè di rendere operanti le norme d'attuazione.
Altrettanto si dica di quella parte della circolare che ordina la trasmissione, all'Assessorato regionale, di copia delle relazioni annuali sull'attività degli uffici, dei prospetti statistici, delle circolari emanate dal Ministero del lavoro (al quale si dovranno trasmettere quelle emesse dall'Assessorato regionale).
Si tratta di materia rientrante per lo più nelle attribuzioni ministeriali decentrate alla Regione e lo scopo della circolare é di realizzare proprio il decentramento voluto dalle norme di attuazione.
3. - Censurabile invece é l'atto impugnato là dove afferma che "ogni altra notizia" potrà essere fornita all'Assessore regionale solo "previa consultazione" del Ministero del lavoro. Dato che, in virtù dello Statuto e delle norme di attuazione, gli uffici dipendono dall'Amministrazione regionale, proprio per effetto di tale dipendenza le devono essere fornite tutte le notizie che essa chieda: ciò, ovviamente, anche se riguardano funzioni statali decentrate poiché anche rispetto a queste gli ispettorati e gli uffici dipendono dalla Regione (art. 1, secondo comma, e 2, secondo comma, delle norme d'attuazione). Dunque l'atto é illegittimo nella parte in cui dispone che le notizie possano essere date solo su autorizzazione del Ministro del lavoro.
4. - Quanto alla circolare n. 42382/16/287 del 27 maggio 1953, l'impugnativa regionale non può essere presa in considerazione perché avanzata fuori termine: la circolare, per affermazione della stessa difesa regionale, ha avuto già effetto; né la Regione precisa quali siano i comportamenti successivi che, legittimati da quell'atto, abbiano potuto o possano dar luogo a un attuale conflitto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della Regione siciliana nella parte relativa alla circolare 27 maggio 1953 n. 42382/16/287 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
dichiara inoltre che, anche in materia di funzioni statali decentrate, spetta all'Assessorato regionale del lavoro della Regione siciliana chiedere ed ottenere notizie dagli ispettorati regionale e provinciali e dagli uffici regionale e provinciali del lavoro della Regione siciliana e annulla, pertanto, la circolare 31 luglio 1968 n. 114316/G/87 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella parte in cui dispone che tali ispettorati ed uffici possano fornire determinate notizie all'Assessorato regionale solo previa consultazione col Ministero del lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1969.