Sentenza n. 7 del 1957

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SENTENZA N. 7

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA, 

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti promossi dalla Regione siciliana:

1) con ricorso notificato il 1 marzo 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 successivo ed iscritto al n. 39 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 novembre 1951, con cui si disponeva la sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Messina;

2) con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 41 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 novembre 1954, con cui si disponeva la sostituzione di componenti della Commissione provinciale di collocamento rispettivamente di Agrigento e di Palermo.

Udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;

uditi gli avvocati Angelo Falzea e Michele Giorgianni per la Regione siciliana ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso del 28 febbraio 1956, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 1 marzo 1956, la Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore del Governo siciliano on. avv. Giuseppe Alessi, in seguito a deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 1956, sollevava conflitto di attribuzione in relazione alla potestà di emanare provvedimenti relativi alla nomina e alla surroga dei componenti la Commissione provinciale per il collocamento, con riferimento al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 novembre 1951, che disponeva la sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Messina.

Nel ricorso si sostiene che la emanazione di tale provvedimento spetta alla Regione e più propriamente all'Assessore al lavoro della Regione stessa, sia perché la Regione ha già provveduto, con D.L. P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25, alla istituzione di una Commissione regionale che, in materia di collocamento, sostituisce la Commissione centrale regolata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264; sia per il disposto dell'art. 20, comma 1, dello Statuto siciliano, circa i compiti e le funzioni del Presidente della Regione e degli Assessori regionali; sia infine in omaggio al contenuto del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91, prorogato dal D.L. 30 giugno 1947, n. 567, sul decentramento delle funzioni amministrative.

Sono intervenuti in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha confutato le ragioni esposte dalla Regione ricorrente e ha chiesto che il conflitto venga risolto col riconoscere agli organi statali, ed in specie al Ministro del lavoro, la competenza ad emettere i provvedimenti a cui il ricorso si riferisce.

Con distinto e separato ricorso del 16 marzo 1956, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 20 marzo 1956, la Regione siciliana, in persona del suo Presidente pro tempore on. avv. Giuseppe Alessi, in seguito a deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 1956, ha sollevato analogo conflitto di attribuzione per quanto concerne i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 3 novembre 1954, con cui si disponeva la sostituzione di componenti della Commissione provinciale di collocamento rispettivamente di Agrigento e di Palermo.

Anche per questo secondo ricorso si é avuta la costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nelle sue conclusioni, ha chiesto che venga respinto il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che spetta allo Stato, e per esso al Ministro del lavoro, la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento.

Le parti hanno presentato una memoria illustrativa a sostegno delle rispettive conclusioni.

Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha disposto che le due cause promosse con i sopra indicati ricorsi e chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse.

 

Considerato in diritto

 

La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle due cause per la loro decisione con unica sentenza, dato che identico é, in sostanza, l'oggetto delle questioni che sono state sollevate.

Per stabilire se spetti agli organi dello Stato o agli organi della Regione la funzione amministrativa concernente il collocamento della mano d'opera e perciò se i provvedimenti relativi alla formazione delle Commissioni provinciali di collocamento spettino al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ovvero, nell'ambito del territorio della Sicilia, all'Assessore regionale del lavoro, é necessario tener presente che, nell'ordinamento attuato per la Sicilia in ordine alla ripartizione della competenza delle funzioni amministrative fra Stato e Regione, si é seguito un sistema in cui é prevalente la coincidenza della competenza amministrativa con quella legislativa (art. 20 p. p. Statuto siciliano).

É necessario perciò ben precisare, nei riguardi del problema concernente il conflitto che la Corte é chiamata a risolvere, se e quale potestà legislativa (esclusiva o concorrente) spetti alla Regione in materia di collocamento della mano d'opera. La enunciazione dei limiti di tale potestà é contenuta nell'art. 17, lett. f, dello Statuto, che, sia pure in modo non esclusivo, attribuisce alla Regione la potestà di emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, in merito alla "legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

La chiara enunciazione di questo settore in cui la Regione ha potestà normativa non giustifica le incertezze e i dubbi che dall'Avvocatura generale dello Stato sono stati prospettati, pur dovendosi ammettere che non tutta la legislazione sociale rientri nell'ambito della potestà normativa della Regione, ma soltanto quella che riflette i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale e con l'osservanza dei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Nonostante tali limitazioni non si può dubitare che, nella materia riguardante l'assistenza sociale, sia compresa anche quella relativa alla disciplina del collocamento della mano d'opera, giacché la disciplina stessa ha uno scopo essenziale e preminente di assistenza dei lavoratori, assistenza che si esplica specialmente nel periodo critico della disoccupazione.

Del resto lo stesso legislatore nazionale ha dato alla legge 29 aprile 1949, n. 264, che contiene l'intiera disciplina del collocamento della mano d'opera, il titolo di "provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati". Se pertanto la materia del collocamento é compresa nella potestà legislativa, sia pure soltanto concorrente, della Regione, devesi senz'altro ritenere che, in virtù del 1 comma dell'art. 20 dello Statuto siciliano, il Presidente e gli Assessori regionali "svolgono nella Regione le funzioni esecutive e amministrative" concernenti la suddetta materia del collocamento. É stato tuttavia osservato che il passaggio delle funzioni amministrative in una determinata materia dallo Stato alla Regione non é possibile senza un provvedimento che regoli tale passaggio e ne disciplini la concreta attuazione. Basta però tenere presente a questo proposito che, precisamente al suddetto scopo, sono state emanate, col decreto presidenziale 25 giugno 1952, n. 1138, le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Nei riguardi della Commissione provinciale per il collocamento ha speciale importanza l'art. 2 del decreto suddetto il quale dispone che, per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistenti nel territorio della Regione dipendono dalla Regione stessa. Nessun dubbio pertanto sulle conclusioni delle esposte considerazioni nel senso cioè che, nell'ambito della Regione siciliana, la competenza a provvedere alla nomina dei componenti la Commissione provinciale del collocamento - che é un organo periferico in parte consultivo ed in parte deliberativo nella suddetta materia - non spetta più al Ministro del lavoro ma é stata devoluta all'Assessore regionale del lavoro, il quale svolge le funzioni amministrative ed esecutive che sarebbero spettate al Ministro.

Con che non occorre in questa sede esaminare la validità del principio generale enunciato dall'Avvocatura dello Stato secondo il quale "deve escludersi che le funzioni esecutive ed amministrative nelle materie su cui l'Assessore regionale ha potestà di legiferare ai sensi dell'art. 17 St. siciliano, siano automaticamente trasferite per effetto del successivo art. 20, all'amministrazione regionale, indipendentemente dalla circostanza che dette materie siano o meno appositamente regolate da leggi regionali", tanto più che la Regione siciliana ha già, con legge propria, regolato la materia del collocamento della mano d'opera (D. Pres. Reg. sic. 18 aprile 1951, n. 25) per quanto concerne la sostituzione di una Commissione regionale alla Commissione centrale preveduta dalla legge statale del 1949.

Dalla adottata risoluzione dei conflitti di attribuzione con i due ricorsi che sono stati poi riuniti, deriva anche l'annullamento dei decreti 8 novembre 1951 e 3 novembre 1954, con cui il Ministro del lavoro - in contrasto con i limiti della sua competenza funzionale - disponeva la surroga di alcuni componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento di Messina, Agrigento e Palermo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

pronunciando con un'unica decisione sui conflitti di attribuzione fra la Regione siciliana e lo Stato, sollevati con ricorsi della Regione in relazione ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 novembre 1951 e 3 novembre 1954, con cui si provvedeva alla sostituzione di alcuni componenti delle Commissioni provinciali di collocamento di Messina, Agrigento e Palermo:

dichiara la competenza della Regione siciliana a provvedere alla nomina dei componenti delle Commissioni provinciali di collocamento nell'ambito del territorio della Regione stessa e

annulla i decreti su indicati del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.

 

Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA 

 

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.