ORDINANZA N. 93
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1968 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Cecconi Romano, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco.
Ritenuto che con l'ordinanza 5 novembre 1968 il pretore di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui dispone "possono essere diffidati dal Questore" e di ogni altra conseguenziale questione sulla stessa legge (in particolare l'art. 9) in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione;
che non vi é stata costituzione di parti;
Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale, sollevata dallo stesso pretore di Firenze con ordinanza 20 luglio 1967, nel procedimento penale a carico del medesimo imputato Romano Cecconi, é stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 27 febbraio 1969;
che non sono stati addotti né sussistono nuovi motivi che possano indurre a discostarsi dalla predetta decisione;
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Firenze con l'ordinanza 5 novembre 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 14 maggio 1969.