Ordinanza n. 92 del 1969
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 92

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, promossi come appresso:

1) ordinanza 2 maggio 1968 (pervenuta il 21 dicembre 1968) del tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra la C.I.E. Compagnia impianti elettrici s.p.a. e l'I.N.A.M. - Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - iscritta al n. 273 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969;

2) ordinanza 16 ottobre 1968 del tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Fasolini Benito e l'I.N.A.M. iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.52 del 26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali.

Ritenuto che in ambedue le ordinanze suddette si é proposta, in modo identico, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, perché, in violazione degli artt. 23 e 76 della Costituzione, non determinano il criterio cui deve attenersi il potere esecutivo nel fissare la misura dei contributi e delle addizionali dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

che pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che nessuna delle patti si é costituita in giudizio.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 21 del 13 febbraio 1969, ha già dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale;

che non si adducono né sussistono nuovi motivi perché si sia indotti a modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, proposta, in riferimento agli articoli 23 e 76 della Costituzione, dal tribunale di Pescara con ordinanza 2 maggio 1968 e dal tribunale di Brescia con ordinanza 16 ottobre 1968.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI 

 

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1969.