Sentenza n. 64 del 1969
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 64

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI -

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346, recante norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, bar ed esercizi similari, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1967 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Merlo Isabella e Gandini Maria, iscritta al n. 218 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.

Visto l'atto di costituzione di Merlo Isabella;

udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;

udito l'avv. Benedetto Bussi, per la Merlo.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento civile innanzi al tribunale di Torino, promosso da Merlo Isabella per una controversia di lavoro nei confronti di Gandini Maria, presso la quale aveva lavorato come apprendista e, successivamente, aiuto-barista, percependo lire 15.000 mensili, elevate a lire 20.000 nel 1965, il tribunale, con ordinanza del 12 aprile 1967, osservava che l'attrice, a sostegno della sua domanda intesa ad ottenere le residue retribuzioni ed indennità varie, non aveva provveduto ad indicare e produrre alcun contratto collettivo postcorporativo; che, d'altronde, tenuto conto della estrema esiguità del salario corrisposto, la materia doveva ritenersi ancora regolata, fra l'altro, dal contratto collettivo del 15 maggio 1959, dall'accordo nazionale del 17 gennaio 1948 e dall'accordo collettivo del 18 febbraio 1957, recepiti dal D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346.

Ciò premesso, il tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale di tale decreto presidenziale, nel suo intero testo, per violazione degli artt. 39 e 77, primo comma, della Costituzione e per contrasto con la sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962 di questa Corte, deducendo che il decreto era stato emesso in forza della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, che aveva prorogato i termini della precedente legge di delegazione n. 741 del 14 luglio 1959 sui minimi di trattamento economico e normativo dei lavoratori, dichiarata costituzionalmente illegittima con la suindicata sentenza.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 dell'11 novembre 1967.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si é costituita soltanto la Merlo con deduzioni depositate in data 1 dicembre 1967, nelle quali si chiede che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa della lavoratrice assume che l'ordinanza di rimessione non avrebbe tenuto conto che con la citata sentenza questa Corte non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutti e due gli articoli di cui si compone la legge di proroga n. 1027 del 1960, ma del solo art. 1, che estendeva il campo di applicazione della delega agli accordi e contratti stipulati dopo il 3 ottobre 1959, data di entrata in vigore della precedente legge n. 1027 del 1960. Il contratto collettivo e gli accordi recepiti dal denunziato decreto, per il fatto stesso di essere stati stipulati prima della suddetta data, non rientrerebbero nell'ipotesi della norma dichiarata illegittima, ma in quella contenuta nel successivo articolo, di cui la Corte avrebbe escluso l'illegittimità, in quanto si sarebbe limitato a prorogare di quindici mesi l'esercizio della delega, con riferimento ai soli contratti collettivi stipulati entro il termine fissato dalla precedente legge di delegazione.

 

Considerato in diritto

 

É stato denunziato a questa Corte il D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346, contenente norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc., emesso in forza della legge di delegazione 1 ottobre 1960, n. 1027, deducendosi la violazione degli artt. 39 e 77, primo comma, della Costituzione, nel presupposto che tale legge sarebbe stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nel suo intero testo, con sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962 di questa Corte.

Il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione é erroneo.

La sentenza suindicata ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, in quanto con esso si intendeva provvedere, in contrasto con l'art. 39 della Costituzione, ad una reiterazione della delega al Governo in tema di trattamento economico e normativo ai lavoratori. Con la stessa sentenza, però, si é anche esclusa in modo espresso l'illegittimità del successivo art. 2, con il quale si é semplicemente prorogato di quindici mesi - e cioé fino al 3 gennaio 1962 - l'esercizio della precedente delega concessa con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per i contratti collettivi stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore di questa ultima.

Il decreto presidenziale denunziato si é uniformato agli stessi criteri e, avendo recepito contratti collettivi stipulati nel termine suindicato, non rientra nell'ipotesi dell'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 106 del 1962. Né può essere altrimenti censurato per essere stato ammesso nel termine di proroga di cui all'art. 2 della stessa legge, cioè di una norma, la cui illegittimità é stata esplicitamente negata con la stessa sentenza (cfr. pure sentenza n. 137 del 1968).

La questione deve pertanto essere dichiarata non fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346, contenente norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc., sollevata in riferimento agli artt. 39 e 77, primo comma, della Costituzione dall'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1969.