ORDINANZA N. 58
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, primo (rectius terzo) comma, in relazione all'art. 231, secondo (rectius primo) comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1968 dal pretore di Desio nel procedimento penale a carico di Tagliabue Gaetano, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968;
Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti;
Ritenuto in fatto che, con l'ordinanza di cui sopra, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dei citati articoli del Codice di procedura penale perché dal loro combinato disposto deriva che, nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore, l'imputato può essere tratto a giudizio anche se non sia stato previamente interrogato, il che, secondo il giudice a quo, contrasterebbe con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, che assicura all'imputato il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento;
dato atto che la parte privata non si é costituita, né é intervenuto in causa il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che, con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, la medesima questione di legittimità costituzionale é stata dichiarata non fondata e che essa, riproposta successivamente, é stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con le ordinanze nn. 4 e 70 del 1968, in mancanza di nuovi Validi motivi che indussero a riesaminare il precedente giudicato;
Considerato altresì che i principi enunciati nella richiamata decisione della Corte devono essere riaffermati, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87, del 1953, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, terzo comma, in relazione all'art. 231, primo comma, del Codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza del pretore di Desio in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1969.