SENTENZA N. 42
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano sul ricorso della società Impresa Modelli contro l'Ufficio delle imposte di Milano, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967.
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione finanziaria dello Stato e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
In dipendenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, emessa da questa Corte con sentenza n. 155 del 1963, la società Impresa Mondelli richiedeva all'Ufficio delle imposte di Milano il rimborso degli importi delle addizionali E.C.A. versati per gli anni 1960 e 1962.
La Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Milano, alla quale l'istanza era stata trasmessa, con decisione del 23 settembre 1964, accoglieva la richiesta e disponeva la restituzione degli importi pagati.
A seguito di appello interposto dall'Ufficio la Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Milano, con ordinanza dell'8 marzo 1967, dichiarava d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Rilevava la Commissione che l'interpretazione seguita dall'Ufficio delle imposte, secondo cui nel caso di specie il tributo, pagato al momento in cui la legge che lo disciplinava era ancora in vigore, non poteva essere rimborsato per effetto della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della legge stessa, doveva ritenersi in contrasto con l'art. 53 della Costituzione.
Infatti, accogliendosi codesta interpretazione, si determinerebbe il grave inconveniente, e quindi la evidente sperequazione sotto il profilo tributario, secondo cui i contribuenti morosi o litigiosi si troverebbero in una situazione di vantaggio rispetto ai contribuenti puntuali nei pagamenti.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 29 luglio 1967.
Nel giudizio davanti alla Corte, con atto unico, depositato il 27 luglio 1967, ed a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si costituiva l'Amministrazione delle finanze dello Stato e spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri e concludevano entrambi per la infondatezza della sollevata questione.
Considerato in diritto
Con sentenza n. 10 del 1969 questa Corte, uniformandosi all'indirizzo adottato a proposito delle Commissioni comunali per i tributi locali con la precedente sentenza n. 6 dello stesso anno, ha affermato che anche le Commissioni provinciali delle imposte dirette ed indirette sugli affari hanno natura amministrativa. Infatti, la disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali Commissioni ed in special modo la circostanza che la tutela del contribuente, dopo che in sede amministrativa si é proceduto all'accertamento in contraddittorio del debito d'imposta, é affidata alla autorità giudiziaria, dimostrano che le dette Commissioni non hanno natura giurisdizionale.
Conseguentemente, le stesse Commissioni non sono legittimate, a sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata dalla Commissione provinciale per le imposte dirette ed indirette di Milano, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1969.