ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 luglio 1968, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 15 del Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito del decreto dell'assessore per l'industria ed il commercio della Regione siciliana 18 agosto 1967, n. 869, con il quale é stato accordato all'Ente minerario siciliano il permesso di effettuare ricerche di idrocarburi nella zona denominata "Isola di Lampedusa". Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana; udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali; uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Salvatore Villari, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
1. - L'assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana, con decreto 18 agosto 1967, n. 869, accordava all'Ente minerario siciliano il permesso di effettuare ricerche di idrocarburi minerali e liquidi nella zona convenzionalmente denominata "Isola di Lampedusa", sita nel territorio della provincia di Agrigento, e più precisamente nella circoscrizione del comune di Lampedusa, estesa ha. 104.800, e comprendente, oltre le isole di Lampedusa e Lampione, anche le loro acque territoriali (6 miglia dalla linea di costa), secondo le risultanze del piano topografico allegato al decreto. Questo venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione dell'11 maggio 1968, n. 22, e il successivo 9 luglio il Presidente del Consiglio dei Ministri notificò al Presidente regionale ricorso per conflitto di attribuzione, nel quale sostenne che il decreto riguardava la piattaforma continentale, quindi un bene non appartenente al demanio delle regioni, né comunque riservato, quanto alla sua disciplina normativa, alla competenza della stessa. Il ricorso richiamò la sentenza di questa Corte 17 aprile 1968, n. 21, che aveva deciso in senso conforme, e osservò che la legge 21 luglio 1967, n. 613, pur prendendo atto, nei riguardi della Regione siciliana, dei permessi e concessioni da essa accordati, ne prescrisse il rinnovamento da parte dello Stato.
2. - La Regione dedusse: che il decreto impugnato fu emanato il 18 agosto 1967, lo stesso giorno cioè in cui la legge 21 luglio 1967 entrava in vigore, per essere stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 agosto 1967; che il termine a quo del permesso fu fissato alla data di pubblicazione del decreto concessivo nella Gazzetta Ufficiale regionale, avvenuta l'11 maggio 1968 e cioè dopo la pubblicazione della sentenza della Corte 17 aprile 1968, n. 21; che la Corte dei conti registrò il decreto il 5 dicembre 1967 quando pendeva giudizio di legittimità costituzionale contro la suddetta legge del 1967; che questa legge riconobbe la validità dei permessi accordati dalla Regione, salvo l'obbligo del loro rinnovo entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore; che il decreto impugnato non riguarda soltanto la zona ricadente nella piattaforma continentale, ma comprende anche il territorio delle isole di Lampedusa e di Lampione, per il quale la Regione é certamente competente. La Regione concluse perciò nel senso che il decreto era valido, e comunque era valido per la ricerca nel sottosuolo delle isole, perché gli effetti della citata sentenza della Corte non si estendono all'atto regionale nel suo insieme, ma incidono soltanto su quella parte di contenuto non disponibile da parte della Regione, e quindi lo caducano soltanto per questa parte. Osservò infine la Regione che, se il titolo fosse stato rinnovato, lo Stato lo avrebbe confermato e ora non potrebbe addurne l'illegittimità; se invece il permissionario fosse decaduto dalla possibilità di chiedere il rinnovo del titolo, non si sarebbe verificata alcuna turbativa alla competenza statale e il ricorso perderebbe la sua ratio. Il terzo comma dell'art. 43 della citata legge del 1967 non sana una situazione di fatto con disposizione di ordine transitorio, ma, nel confermare una competenza preesistente, la delimita nei contenuti in modo permanente, come é dimostrato dal fatto che la competenza continua ad essere regionale anche per i permessi rinnovati.
3. - Il Presidente del Consiglio contro gli assunti esposti ha obiettato che, se la legge del 1967 é entrata in vigore il 18 agosto 1967, é a partire da quel giorno che si é riconosciuto spettante allo Stato il potere di emanare provvedimenti concessivi relativamente alla piattaforma continentale. Il permesso impugnato concerne questa piattaforma e non ricorre l'ipotesi dell'art. 43 della legge: non avendo valore il presupposto della competenza regionale, cade l'alternativa posta dalla Regione fra l'ipotesi che il permesso sia stato rinnovato dallo Stato e quella della decadenza del permissionario. La legge del 1967 non ha privato la Regione di una competenza che le spettava; ma ha posto in rilievo che fra le competenze regionali non rientrava quella concernente le miniere in zona di piattaforma continentale. La competenza statale non discende dalla precedente decisione della Corte e non si può discorrere di competenza statale sopravvenuta, che permetterebbe di dichiarare la parziale legittimità del permesso. L'atto ha carattere unitario e unico é stato il potere esercitato: non é possibile scinderlo.
4. - All'udienza del 29 gennaio 1969 i difensori delle parti hanno illustrato e ribadito le proprie tesi.
Considerato in diritto
1.- É pacifico che il decreto assessoriale che ha dato causa all'odierno conflitto di attribuzione accordava all'Ente minerario siciliano il permesso di effettuare ricerche di idrocarburi, tanto nella piattaforma continentale adiacente alle isole di Lampedusa e di Lampione, quanto nel sottosuolo delle isole stesse. Non sorge questione sulla competenza della Regione siciliana in materia mineraria, trasferitale dal D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, e, in particolare, sulla competenza della Regione stessa in materia di idrocarburi, secondo quanto ha deciso l'Alta Corte per la Regione siciliana il 18 marzo 1950. La sentenza di questa Corte del 17 aprile 1968, n. 21, ritenne però che l'art. 14, lett. h, dello Statuto regionale si riferisce solo alle miniere del sottosuolo, in modo che escluse qualsiasi attribuzione dell'autorità regionale nella materia delle miniere del sottofondo marino: in tal modo la corrispondente limitazione della competenza regionale é stata fatta risalire allo Statuto, non alla legge 21 luglio 1967, n. 613, che regolò l'esercizio dell'attività mineraria nella piattaforma continentale.
2. - Ciò non ostante, la Regione ebbe ad esercitare di fatto una sua attività amministrativa in ordine alle miniere sottomarine, senza alcuna opposizione dei competenti organi dello Stato. Ma l'art. 53 della predetta legge 21 luglio 1967, n. 613, assoggettò ad una rinnovazione statale i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione che aveva rilasciato la Regione sulla base di quel potere di fatto; il quale pertanto, dall'entrata in vigore della legge stessa, non poteva più essere esplicato, salvo che per il controllo dell'attività implicata dai permessi e dalle concessioni già accordate (art. 43, terzo comma, stessa legge). La citata legge 21 luglio 1967, n. 613, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 agosto successivo, e doveva quindi avere effetto a decorrere dal 18 agosto. Il decreto oggi impugnato risulta emanato nella stessa data del 18 agosto; e ne é evidente perciò l'illegittimità, per l'indiscutibile sua eccedenza dallo schema normativo risultante dai predetti artt. 53 e 43, terzo comma. Non elimina tale vizio il fatto che la Regione riteneva di esercitare il proprio diritto e che la Corte dei conti non aveva formulato rilievi contro la registrazione del decreto, avvenuta non ostante la pendenza della questione di legittimità costituzionale della predetta legge del 1967: la validità dell'atto deve essere valutata alla stregua delle norme statutarie, che, secondo la citata sentenza di questa Corte del 17 aprile 1968, non avevano dato alla Regione una qualsiasi competenza in materia. Dalla discussione di udienza é emerso che l'Ente minerario siciliano é decaduto dal permesso, non avendo avanzato domanda di rinnovazione entro i 120 giorni dall'entrata in vigore della legge del 1967, secondo la disposizione del suo art. 53; ma la circostanza non depone nel senso che sia cessata la ragione del contendere in ordine al conflitto, sia perché la Regione non ha revocato il permesso, sia perché, richiamandosi all'art. 53 suddetto, essa afferma ancora che l'atto rientrava nella situazione ivi regolata, non ostante fosse stato emanato dopo l'entrata in vigore della legge del 1967; così implicitamente assumendo che essa anche dopo il 17 agosto 1968 poteva esercitare, sia pure in fatto, una competenza amministrativa in ordine alle miniere sottomarine. Il conflitto denunciato ha perciò una consistenza attuale.
3. - L'atto impugnato va visto nella sua unità: la Regione ha ritenuto di dare un trattamento unitario alle ricerche che si intendevano iniziare nella zona oggetto del permesso, e così esso può annullarsi limitatamente alla parte che si riferisce alla piattaforma continentale. É certo però che l'esercizio della competenza regionale in ordine alle ricerche minerarie nel sottofondo delle isole di Lampedusa e di Lampione può far sorgere problemi di coordinamento con l'esplicazione del potere statale sull'adiacente piattaforma continentale: la sentenza citata del 17 aprile 1968, n. 21, ha individuato tali problemi nell'ambito dell'art. 31 della legge del 1967, ma potrebbero pure nascerne se le ricerche accertassero che gli adunamenti della terraferma formano unità con quelli della piattaforma. In ordine a ciò la Corte non é chiamata a dare giudizi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato e non alla Regione siciliana di accordare permessi di ricerca mineraria sulla piattaforma continentale adiacente alle isole di Lampedusa e di Lampione; annulla in conseguenza il decreto dell'Assessore all'industria e commercio per la Regione siciliana emesso il 18 agosto 1967, con il quale si consentì all'Ente minerario siciliano di effettuare ricerche di idrocarburi nella zona comprendente le isole di Lampedusa e di Lampione e le loro acque territoriali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1969.