Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 16 marzo
1940 4 luglio 1950 n. 16
sul ricorso del Commissario dello Stato contro
la legge approvata dall'Assemblea regionale il 17 febbraio 1950, concernente: «
Disciplina della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi liquidi e
gassosi .
Presidente: SCAVONETTI; Relatore: SELVAGGI; P. M.: EULA. - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti AUSIELLO, SALEMI, DEDIN).
(omissis)
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella adunanza del 17 febbraio 1950 regola la ricerca e la utilizzazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con disposizioni in parte diverse da quella del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 e dalle successive modificazioni.
Gli artt. 2 e 5 disciplinano i permessi di ricerca: discrezionalit piena nella amministrazione pubblica; parere del Consiglio regionale delle miniere e dell'amministrazione militare per le zone che interessano la difesa; durata del permesso, non superiore a tre anni; diritto a due proroghe « se sia stato eseguito il programma relativo al triennio decorso e siano stati adempiuti gli altri obblighi prescritti; limiti e riduzioni del perimetro; condizioni del permesso; divieto di cessione senza autorizzazione; facolt dell'atto del permesso le condizioni della concessione, sentito il Consiglio regionale delle miniere e l'Assessore per le finanze. Gli artt. 6 e 11 regolano la concessione, attribuendo al ricercatore il diritto di conseguirla « se abbia adempiuto agli obblighi impostigli dalla legge e dal decreto di permesso della ricerca , e ne stabiliscono le condizioni, le cause di decadenza etc. Gli artt. 12, 13, 14 disciplinano «la costruzione e l'esercizio delle condotte destinate al trasporto dei prodotti dal luogo di estrazione a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione , assoggettandoli «alle norme relative alle concessioni di idrocarburi e a quelle vigenti in materia di concessione mineraria.
L'art. 15 preserva le concessioni gi costituite e i permessi in corso, regolandoli. L'art. 16 autorizza l'Assessore ad inserire « nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione apposita clausola compromissoria , limitatamente alle controversie relative alla decadenza prevista dall'art. 10.
Il Commissario dello Stato contesta la legittimit costituzionale di questa legge per motivi che la investono nel suo complesso ed in particolari disposizioni.
1) L'attivit di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, per l'oggetto di preminente interesse statale al quale si riferisce, non rientra nei limiti della potest legislativa esclusiva dell'Assemblea regionale;
2) Questo potere, se comprendesse quelle sostanze, non potrebbe essere esercitato in contrasto con « i principi generalissimi risultanti dall'ordinamento positivo dello Stato quali cardini del singolo istituto, e di tutto l'ordinamento statale .
E questo limite «un presupposto che non pu essere superato senza pregiudicare l'unit dell'ordinamento giuridico nazionale.
3) La legge impugnata contiene disposizioni contrastanti con questi principi quando : a) attribuisce un diritto alla proroga del permesso di ricerca (art. 2) e alla concessione mineraria (art. 6), cio crea diritti perfetti in materia che soggetta al potere discrezionale, al quale possono corrispondere interessi legittimi e non diritti; b) stabilisce un minimo di durata; c) assoggetta al potere di concessione la costruzione e l'esercizio di oleodotti e gasso dotti (art. 12) attribuendo titoli preferenziali al ricercatore; d) stabilisce norme fiscali, fuori della competenza regionale; e) autorizza clausole arbitrali (art. 16) derogando alle attribuzioni giurisdizionali amministrative; f) interferisce in rapporti privati autorizzando la costituzione di servit prediali e regolandone la indennit (art. 13).
Il Procuratore generale, con ampio svolgimento di considerazioni circa i limiti dei poteri legislativi della Regione, in genere e specialmente in materia mineraria, ha ritenuto fondate le contestazioni del Commissario dello Stato e costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge perch in contrasto con l'ordinamento generale e unitario delle miniere e con specifiche disposizioni di diritto pubblico ed anche perch esorbitanti, per i loro effetti, dai limiti territoriali.
Il Collegio ha considerato che le miniere, le cave, le torbiere appartengono al patrimonio indisponibile della Regione, cio sono beni con pubblica destinazione soggetti al potere regionale (art. 33 dello Statuto), se la disponibilit non appartenga al proprietario del fondo. E l'art. 14 attribuisce all'Assemblea regionale «nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato , potere di legislazione esclusiva in materie espressamente designate: tra queste, le miniere, cave, torbiere e saline.
Gli idrocarburi liquidi e gassosi sono sostanze minerali anche per definizione legislativa contenuta nell'art. 1 del R. D. 1927, n. 1443, che assoggetta all'ordinamento minerario tutte le sostanze minerali « sotto qualsiasi forma o condizione fisica e anche le energie del sottosuolo « suscettive di utilizzazione industriale .
Potere, dunque, di legislazione esclusiva per la disciplina dell'appartenenza e del godimento di beni compresi nel patrimonio indisponibile della Regione Siciliana.
L'Alta Corte ha avuto gi occasione di identificare i limiti del potere attribuito dall'art. 14 dello Statuto: principi costituzionali, efficacia territoriale anche dal punto di vista degli effetti diretti e immediati della legge regionale.
La potest legislativa, non esclusiva, ma concorrente, attribuita dall'art. 17, deve invece esplicarsi «entro i limiti ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato ; cio in armonia con i principi astratti che indirizzano e ispirano l'attivit legislativa dello Stato, e gli interessi generali della collettivit, dai quali, per altro, gli interessi non sono mai dissociati anche se abbiano particolare contenuto e ne siano differenziati nel tempo, nella competenza degli organi e nel modo della tutela.
Confermando queste direttive, l'Alta Corte rileva che la legge 17
febbraio
Risulta anche dalla relazione del Governo, esplicativa del disegno di legge, che indifferibili necessit della economia regionale, il costo, le alee, i rischi eccezionali inerenti alle imprese di ricerca di queste sostanze liquide o gassose, imponevano norme particolari, idonee ad assicurare all' imprenditore, entro certi limiti opportune garanzie, nella fase della ricerca e in quella della utilizzazione, se gli obblighi fossero adempiuti.
L'ordinamento generale, costituito dal R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 e modificato da successive norme che non ne alterano il sistema, distingue nettamente due fasi, alle quali corrispondono poteri amministrativi discrezionalissimi, ricerca, autorizzata in determinato perimetro minerario, coltivazione e utilizzazione del minerale scoperto. « A chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro, la idoneit tecnica ed economica per condurre l'impresa (art.15). Il ricercatore ha titolo di preferenza se il Ministro riconosca insindacabilmente che si verificano le condizioni di idoneit; e se non consegua la concessione ha diritto ad un premio e ad una indennit in relazione alle opere utilizzabili.
La legge regionale ha stabilito una disciplina alquanto diversa accentuando la tutela dell'interesse amministrativo, le garanzie della idoneit tecnica ed economica e la specificazione degli obblighi nella prima fase, che conduce al permesso di ricerca e al risultato sperato. E' discrezionalissima la determinazione amministrativa, agli effetti del permesso; equamente protetto l'interesse del ricercatore nel caso di scadenza del termine, essendo per subordinata la proroga all'adempimento degli obblighi imposti e alla riduzione dell'area riservata; limitata nel tempo la ricerca con possibilit di due proroghe triennali alle quali il ricercatore ha titolo condizionatamente al verificarsi di date condizioni.
Superata la fase della ricerca, scoperta la sostanza minerale, il ricercatore ha diritto alla concessione temporanea; questa innovazione esclude discrezionalit di apprezzamenti della idoneit tecnica ed economica, nella seconda fase, ed ha la sua genesi nelle particolari esigenze di quella impresa mineraria, costosa, aleatoria, rischiosa. Ma il permesso di ricerca non si trasforma senz'altro in concessione, essendo necessario, in ogni caso, un atto amministrativo, previo accertamento delle condizioni, previste dall'art. 6; adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal decreto che autorizz la ricerca. E la concessione soggetta a decadenza per cause determinate (art. 10).
Ci premesso rileva l'Alta Corte che la legge, considerata nel suo complesso e nella struttura, non offende principi della Costituzione: deroga s da alcune disposizioni della legge generale preesistente, ma questo un effetto proprio dell'esercizio della potest di legislazione esclusiva.
La efficacia della legge limitata alla Regione Siciliana, per l'oggetto al quale si riferisce (idrocarburi esistenti nel sottosuolo della Regione) e per i suoi effetti in relazione ai rapporti che direttamente e immediatamente derivano dal permesso e dalla concessione. Che i risultati economici, positivi o negativi, possano ripercuotersi sull'economia nazionale conseguenza di ogni attivit che si volga o si ometta nel territorio dello Stato.
Ma
Le esigenze militari, nelle zone che interessano la difesa, sono protette anche nella fase della concessione del permesso di ricerca, essendo sentita, oltre il Consiglio regionale delle miniere, l'amministrazione militare.
Osserva, infine, l'Alta Corte che se dalla legge generale preesistente derivasse un limite alla attribuzione dell'Assemblea si disconoscerebbe il contenuto essenziale del potere di legislazione esclusiva.
In rapporto alle contestazioni particolari da rilevare che non offendono principi costituzionali e non esorbitano dai limiti territoriali le norme concernenti la proroga del permesso di ricerca, il diritto alla concessione, nel senso sopra specificato, la durata di essa e quelle relative alla costituzione e all'esercizio di oleodotti e gasso dotti, mezzi strumentali preordinati allo scopo della concessione per assicurare la possibilit giuridica del trasporto dei prodotti estratti.
Il potere legislativo si estende alla disciplina di questi mezzi e dei rapporti accessori: n offende divieti costituzionali l'assoggettamento a concessione amministrativa della costruzione e dell'esercizio di oleodotti e gasso dotti destinati al trasporto dei prodotti delle miniere. Prevedendo la costituzione di servit, per uno scopo pubblico inerente all'esercizio dell'impresa mineraria, da essa regolata, la legge rimane nei limiti dell'oggetto specifico e del potere legislativo.
Il canone corrispettivo della concessione e non ha natura di tributo speciale.
Regolando il permesso di ricerca, l'esercizio della concessione e la formazione dei relativi atti, gli artt. 5 e 7 della legge non si riferiscono a tributi che l'art. 36 dello Statuto riserva allo Stato.
L'art. 16 autorizza l'Assessore a stabilire, nell'atto di concessione, una clausola compromissoria limitatamente alla controversia « aventi per oggetto i casi di decadenza previsti dall'art. 10 , cio mancato pagamento del canone, e altre cause di inadempimento di obblighi nascenti dalla concessione.
L'autorizzazione del compromesso arbitrale, cos specificato, non in contrasto con l'ordinamento costituzionale della tutela dei diritti e degli interessi e non ha un oggetto che per norma della Carta costituzionale si possa considerare indisponibile. La clausola compromissoria frequente nelle concessioni vincolate: la previsione di essa non esorbita certamente dalla potest legislativa della Assemblea regionale.
P. Q. M.
L'Alta Corte per