ORDINANZA N. 14
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFICIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1967 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Tabegna Amedeo, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968;
2) ordinanze emesse il 16 gennaio 1968 dal pretore di Ferrara nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Cimmino Nicola e di Ferri Faggioli Giuliano, iscritte ai nn. 72 e 73 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968;
3) ordinanze emesse il 18 gennaio 1968 dal pretore di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Perrone Nicola, di Selini Pasqualino e di Vitale Giuseppe, iscritte ai nn. 118, 119 e 120 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
4) ordinanza emessa il 14 giugno 1968 del pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Pavoli Oscar, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;
5) ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal tribunale per i minorenni di Firenze nel procedimento penale a carico di Vietina Vittorio, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;
6) ordinanze emesse il 26 giugno 1968 dal pretore di Firenze nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Zerbino Guido e di Senesi Giuseppina, iscritte ai nn. 193 e 194 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Udita nella camera di consiglio del 19 dicembre 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che tutte le ordinanze di rimessione propongono identiche questioni di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per violazione del principio di riserva di legge in materia penale;
che i giudizi possono essere pertanto riuniti e decisi con unico provvedimento;
che nessuna delle parti si é costituita innanzi a questa Corte;
che i giudizi a quo hanno tutti ad oggetto contravvenzioni previste dal regolamento di polizia ferroviaria emanato con R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687;
che la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale poggia sul presupposto che l'eventuale dichiarazione di illegittimità dell'art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, comporterebbe la illegittimità e, quindi, la disapplicazione delle disposizioni del regolamento innanzi citato, in forza delle quali vennero elevate le imputazioni;
Considerato che con sentenza n. 73 del 1968 questa Corte, decidendo un'analoga questione di legittimità costituzionale concernente il citato art. 317 e sollevata nel corso di giudizi penali nei quali si doveva fare applicazione di disposizioni contenute nel predetto regolamento, ne ritenne la inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza;
che nel corso ora in esame valgono le stesse ragioni enunciate nella predetta sentenza e non sussistono né risultano proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", sollevata dalle ordinanze del tribunale di Roma, del pretore di Ferrara, del pretore di Milano, del pretore di Pontremoli, del tribunale per i minorenni di Firenze e del pretore di Firenze in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1969.