Ordinanza n. 79 del 1968
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ORDINANZA N. 79

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, promossi con ordinanze emesse il 24 e 25 ottobre 1967 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra la società Ghisalberti e Caroli Giambattista e tra la società Ghisalberti e De Mela Giovanni, iscritte ai nn. 273 e 274 del Registro ordinanze 1967 entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate il Tribunale di Genova ha sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, per la parte in cui disciplina l'intervento del collegio di conciliazione e di arbitrato, in riferimento all'art. 39, primo comma, della Costituzione;

che le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate;

che esse propongono, in termini identici, la stessa questione, sicché i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che innanzi a questa Corte nessuno si é costituito;

Considerato che la questione proposta é identica a quella che é stata oggetto della sentenza n. 98 del 1967;

che con tale sentenza la Corte accertò che il D. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011, non contrasta con l'art. 39 della Costituzione e con ordinanza n. 40 del 1968 la stessa questione, sulla base ditale accertamento venne dichiarata manifestamente infondata;

che non sono state addotte né sussistono ragioni che inducano a modificare tale conclusione;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", sollevata dal Tribunale di Genova, con le due ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 39, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI

 

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1968.