SENTENZA N. 63
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana notificato il 20 dicembre 1967, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 34 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione tra la stessa Regione e lo Stato sulla spettanza della tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge e del diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Pietro Virga, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente della Regione siciliana, con ricorso depositato il 28 dicembre 1967, ha sollevato conflitto d'attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e contro il Ministro per le finanze. In esso chiede l'annullamento delle circolari 19 luglio 1967, n. 3417/Div. XII e 28 luglio 1967, n. 3493/Div. XII, con le quali il Ministero per le finanze (Direzione generale dogane) rivendica allo Stato i proventi del diritto di sbarco dagli aerei di merci provenienti dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24) e della tassa di sbarco, istituita con l'art. 1 del R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1592, sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o sulle spiagge nazionali (questa é stata riscossa sempre dalla Regione; quella, posteriore alle norme d'attuazione del 1948, é riscossa dallo Stato).
Secondo la Regione, la tassa e il diritto contestati hanno natura tributaria, come risulterebbe dalla denominazione legislativa e dal carattere della prestazione che é imposta dalla legge, poco importando il fatto che le relative somme affluiscano a un capitolo del bilancio comprendente le entrate del Ministero del trasporti. Dato ciò, se fossero proventi doganali, spetterebbero alla Regione poiché rientrano fra i diritti marittimi ("diritti diversi") che le norme d'attuazione riservano ad essa nella tabella D, art. 2; ma lo sono, come ritiene anche il Ministero, e perciò le spettano poiché le stesse norme attribuiscono tutte le entrate tributarie erTimes New Romani riscosse nel suo territorio (salvo le nuove, che qui non interessano). Tertium non datur.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rispondendo con le deduzioni depositate dall'Avvocatura dello Stato il 4 gennaio 1968, si richiama alla sentenza 1967 n. 146 della Corte costituzionale. Questa sentenza ha affermato che in via di principio spettano allo Stato tutti i diritti doganali, cioè i proventi tributari riscossi con operazioni doganali e in connessione con fatti di importazione ed esportazione. Del proventi doganali vanno alla Regione solo quelli elencati nella tabella D delle norme d'attuazione, che non comprende i diritti e le tasse di sbarco: infatti i "proventi eventuali", che vi sono indicati (art. 1 lett. H sui dazi, 2 lett. F sui diritti marittimi e punto 5 sulle imposte di consumo), costituiscono entrate innominate ed incerte, dovute quando concorrono particolari circostanze (interessi, spese, diritti accessori, ecc.), e non entrate nominate e certe come quelle doganali. Il ricorso perciò dovrebbe essere respinto.
3. - Nella memoria depositata il 24 aprile 1968 il Presidente del Consiglio sostiene che le tasse e i diritti di sbarco danno luogo ad entrate che non sono tributarie, secondo la legge dello Stato, e perciò, essendo connessi ad attività amministrativa statale, non spettano alla Regione (arg. ex art. 1 lett. a norme di attuazione): tanto é vero che sono iscritti al titolo II cap. 2065 e 2165 del bilancio dello Stato (entrate extra tributaria) e non rientrano fra "i diritti marittimi diversi" iscritti invece al titolo I cap. 1453 (entrate tributarie).
Nella memoria depositata l'8 maggio 1968 la Regione nega che le tasse e i diritti di sbarco abbiano natura doganale: come riconosce lo stesso Ministero, non sono dovuti per il fatto dell'importazione, sono commisurati al peso, non al valore, delle merci e si pagano anche sulle merci importate (d'altronde, se fossero diritti doganali, sarebbero compresi fra le "entrate diverse concernenti la dogana", riservate alla Regione). Infine non sarebbero tasse poiché non vi corrisponde alcun servizio pubblico divisibile.
4. - Nella discussione orale le parti hanno illustrato le loro tesi.
Considerato in diritto
La Regione siciliana, ricorrendo per conflitto d'attribuzione contro le due circolari del Ministero per le finanze, rivendica la tassa di sbarco, nei porti e nelle spiagge, di merci provenienti dall'estero e di diritto di sbarco e imbarco, negli aerodromi, di merci provenienti dall'estero o destinate all'estero.
Il ricorso non può essere accolto.
La tassa relativa ai porti e alle spiagge é per la dottrina, ab antiquo e pacificamente, un tributo doganale, mentre nel bilancio dello Stato figura fra le entrate extratributarie. L'analogo diritto relativo agli aerodromi é invece configurato nella legge 9 gennaio 1956, n. 24, nei lavori preparatori e nel bilancio statale come il corrispettivo, a carattere extratributario, d'un uso speciale degli aeroporti (art. 701 Cod. nav.), mentre la dottrina non si é sostanzialmente pronunciata.
La Corte non ritiene che occorra prendere posizione sul problema poiché, comunque lo si risolva, la conclusione, ai fini della causa, é la stessa.
Infatti, costituiscano tributi doganali o proventi extratributari, quella tassa e quel diritto non sono stati mai attribuiti dalle norme d'attuazione alla Regione siciliana: i proventi doganali e i diritti marittimi, che le vennero conferiti, sono quelli elencati nella tabella D, annessa alle norme, nella quale non figurano espressamente né la tassa né il diritto di sbarco o di imbarco. Neanche le voci generiche "diritti (marittimi) diversi" e "entrate... diverse concernenti... le dogane" li ricomprendono: la tabella, notoriamente, é stata compilata sul modello del "Quadro di classificazione delle entrate" dello Stato (cap. 1451 - 53, 1459 - 61, 1463, 1600, 2004, 2010/12), di cui ricalca le voci, la loro numerazione con lettere o cifre, perfino (entro certi limiti) l'ordine di elencazione; nel "Quadro" i "diritti diversi" e le entrate... diverse concernenti le dogane", quale che sia il loro contenuto (soprattassa di ancoraggio, tassa di ammissione ad esami per conseguimento di titoli professionali marittimi, diritti di licenza, ecc.), non si riferiscono né alla tassa né al diritto contestati in questa causa: tassa e diritto rientrano infatti in altri capitoli (cap. 2065 n. 3 e 2162 n. 3).
Ne deriva che i due proventi, essendo estranei alle norme di attuazione, non sono stati attribuiti alla Regione siciliana e perciò restano allo Stato (v. sentenza n. 146 del 1967 della Corte costituzionale).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato far propri la tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge (art. 1 della legge 21 dicembre 1931, n. 1592) e il diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24), e respinge pertanto il ricorso 19 dicembre 1967 della Regione siciliana, citato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1968.