Ordinanza n. 8 del 1968
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ORDINANZA N. 8

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biaglio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 305, anche in relazione all'art. 301 del Codice di procedura civile, promossi come appresso:

1) ordinanza 22 dicembre 1966 della Corte di appello di Catania nel procedimento civile tra Cavalieri Paolo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 giugno 1967, n. 157;

2) ordinanza 14 marzo 1967 del Tribunale di Milano nel procedimento civile tra Nassivera Luca e Studer Pierre, iscritta al n. 173 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 2 settembre 1967, n. 221;

3) ordinanza 31 ottobre 1967 del Tribunale di Ravenna nel procedimento civile instaurato da Casadio Gaetano e Rossetti Guido contro Baldisserri Guido e Boni Angelo, iscritta al n. 266 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 gennaio 1968, n. 24.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Michele Fragali.

Ritenuto che, con le ordinanze della Corte di appello di Catania e del Tribunale di Ravenna, é stata proposta questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 301 e 305 del Codice di procedura civile, sotto il profilo che, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo viene fatto decorrere dalla data della sua interruzione, anche se il suo avverarsi é ignoto alla parte;

che, con l'ordinanza del Tribunale di Milano, la stessa questione di legittimità costituzionale é proposta con riguardo al solo art. 305 del Codice di procedura civile.

Considerato che questa Corte, con la sentenza 12 dicembre 1967, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 del Codice di procedura civile per la parte in cui fa decorrere dalla data della interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301;

che la decisione contenuta in tale sentenza riguarda tutte le ipotesi sopra enunciate, in quanto si riferisce pure ad ordinanze che invocavano i predetti artt. 301 e 305 del Codice di procedura civile nel loro combinato disposto;

che nei motivi di tale decisione si fa rilevare che l'art. 301 succitato é coerente all'art. 24 della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata disposizione dell'art. 305 del Codice di procedura civile ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunite le cause indicate in epigrafe,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 del Codice di procedura civile anche nel combinato disposto con l'art. 301 stesso Codice, questione promossa con l'ordinanza 22 dicembre 1966 della Corte di appello di Catania, con l'ordinanza 14 marzo 1967 del Tribunale di Milano e con l'ordinanza 31 ottobre 1967 del Tribunale di Ravenna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biaglio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ  -Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1968.