SENTENZA N. 152
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1966 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra De Pandis Maria Annunziata e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 138 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.
Visto l'atto di costituzione di De Pandis Maria Annunziata;
udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito l'avv. Vittorio Marotti, per la De Pandis.
Ritenuto in fatto
Nel giudizio civile promosso dinanzi il Tribunale di Lecce dalla operaia De Pandis Maria perché fosse dichiarato il suo diritto all'accreditamento dei contributi figurativi per il periodo di interruzione del lavoro determinato da gravidanza e puerperio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale eccepiva che nel quinquennio precedente alla data di interruzione del lavoro la De Pandis non poteva far valere un anno di contribuzione nell'assicurazione, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Secondo la De Pandis questa norma sarebbe stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 4 del 12 febbraio 1963, ma poiché l'I.N.P.S. deduceva che la sentenza stessa riguardava il secondo, e non il primo comma dell'art. 12, l'attrice eccepiva la illegittimità costituzionale anche nel primo comma.
Con ordinanza del 3 maggio 1966, il Tribunale ha rilevato che la norma impugnata supera i limiti della delega di cui all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto richiede un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la interruzione, mentre l'art. 56, lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, prescriveva soltanto il requisito dell'inizio dell'assicurazione prima della interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio. Ed ha sollevato quindi la questione di legittimità costituzionale dello art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56, lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della costituzione.
L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.
Nel presente giudizio si é costituita la De PandisMaria, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Marotti, il quale nelle note di costituzione ha ribadito gli argomenti enunciati dall'ordinanza di rimessione.
Considerato in diritto
A termini dell'art. 56, lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347, sono computati, dopo l'inizio dell'assicurazione, utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. Pertanto questa norma impone una sola condizione, quella che sia stata iniziata l'assicurazione prima della interruzione del lavoro, perché l'assicurata possa godere del beneficio del riconoscimento.
Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, emesso in base ad espressa delega dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per cui il Governo era autorizzato ad emanare norme transitorie di attuazione e di coordinamento impone invece - agli effetti del riconoscimento dei periodi di interruzione del lavoro - una nuova e ben più gravosa condizione, che cioè l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione.
L'eccesso di delega é evidente, perché mentre in forza della legge si richiedeva soltanto il requisito della attualità del rapporto assicurativo, il provvedimento delegato impone, per il riconoscimento dell'accreditamento figurativo, un minimo di un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.
La norma impugnata, che non può essere considerata norma di coordinamento con altre leggi in quanto siffatto requisito non preesisteva in altre disposizioni, né di attuazione trattandosi di un principio del tutto nuovo in materia di gravidanza e di puerperio, e che soprattutto non si ispira ai principi e criteri fissati dalla legge n. 218 del 1952 deve essere dichiarata illegittima per eccesso di delega, Così come, per altro, é stato deciso in un caso analogo con sentenza n. 4 del 5 febbraio 1963.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che detta norma di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) in relazione agli artt. 56, lett. a, n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1967.