Sentenza n. 4 del 1963
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SENTENZA N. 4

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1962 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Canazza Guglielmina e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Canazza Guglielmina;

udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Franco Agostini, per Canazza Guglielmina.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento civile vertente fra Canazza Guglielmina e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Padova, con ordinanza del 9 febbraio 1962, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56, lett. c e lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155; 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Nell'ordinanza si pone in rilievo che, onde ottenere l'indennità di disoccupazione, Canazza Guglielmina invoca il beneficio della contribuzione figurativa per il periodo di interruzione obbligatoria di lavoro, conseguente allo stato di gravidanza e di puerperio, e determinato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 374. L'I.N.P.S. eccepisce che l'invocata contribuzione figurativa non può essere riconosciuta in quanto la Canazza non vanta un anno di contribuzione assicurativa nel quinquennio precedente alla interruzione obbligatoria, contribuzione richiesta dalla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957. Di questa norma la Canazza eccepisce la illegittimità costituzionale, rilevando la gravità della limitazione posta al riconoscimento in parola e l'affinità di tale limitazione con quella preveduta dal secondo comma dell'art. 10 del medesimo D.P.R. n. 818 del 1957, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 28 aprile 1962.

Nel presente giudizio, si é costituita soltanto la Canazza Guglielmina, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Vezio Crisafulli e Franco Agostini.

Nelle deduzioni depositate in cancelleria l'11 maggio 1962, la Canazza sostiene che la norma in questione eccede i limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto contrastante con i principi della stessa legge delegante e con quelli delle altre leggi vigenti in materia, secondo le quali i contributi figurativi per gravidanza e puerperio sono validi - dopo l'inizio del rapporto assicurativo - senza che sia necessario alcun requisito contributivo.

In una successiva memoria illustrativa, la Canazza ribadisce queste argomentazioni e adduce, inoltre, che analoga questione ha già formato oggetto dell'esame di questa Corte, che con sentenza n. 2 dell'11 marzo 1961 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 818 del 1957. Il quale stabiliva lo stesso requisito dell'anno contributivo nel quinquennio precedente, per il riconoscimento, come contributi figurativi, dei periodi di malattia e di servizio militare ai fini del diritto e della misura della pensione, ugualmente previsti dall'art. 56 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935. Rileva che l'impugnato art. 12 avrebbe ecceduto dai limiti della delega introducendo nuove condizioni al diritto degli assicurati di far valere i contributi figurativi. Fa presente, infine, che la legge delegante contiene quasi esclusivamente norme intese a disciplinare le pensioni dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e tratta della contribuzione figurativa soltanto ai fini di tale pensione; il che renderebbe più evidente l'eccesso dai limiti della delega, in quanto l'art. 12 in questione avrebbe per oggetto una materia che non é nemmeno disciplinata dalla legge delegante. E poiché tale articolo, nel secondo comma, si riferisce non solo al caso dell'assicurazione per la disoccupazione, che forma oggetto della vertenza, ma anche - sotto il profilo identico - all'assicurazione per la tubercolosi, per la quale pone lo stesso requisito di un anno di contribuzione per il riconoscimento dei contributi figurativi per la gravidanza e il puerperio; e poiché la situazione legislativa é la medesima, sia nella legge delegante che nell'art. 56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, chiede che vengano tratte le medesime conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato ha diritto ad una indennità giornaliera, qualora possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 638, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272).

La contribuzione sopraindicata può essere anche figurativa, dal momento che le leggi sulla previdenza sociale - tenendo conto di alcune situazioni particolari del lavoratore, che si trovi nella impossibilità di corrispondere i contributi assicurativi - hanno ammesso i cosiddetti contributi figurativi. Il diritto delle donne lavoratrici di utilizzare - ai fini della indennità di disoccupazione - i periodi di gravidanza e di puerperio, sotto forma di contributi figurativi, trae origine dall'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, il quale detta la norma fondamentale in materia: dopo l'inizio dell'assicurazione, sono computati utili, a richiesta dell'assicurata, ed agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di essa, "i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347".

Questa norma é tuttora in vigore. Ed infatti la legge 10 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e la successiva legge 23 maggio 1951, n. 394, modificano soltanto i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o per puerperio. E la legge 4 aprile 1952, n. 218, che ha riordinato le pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, tratta, all'art. 4, dei contributi figurativi soltanto agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa. Ma nessun'altra legge si é occupata dei contributi figurativi per i periodi di gravidanza e puerperio "agli effetti della indennità" di disoccupazione.

Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha riordinato la materia dei contributi figurativi nei loro vari aspetti (capo II).

In base alla delega, però, si potevano emanare soltanto norme transitorie, di attuazione o di coordinamento della legge n. 218 del 1952, con rispetto dei principi e dei criteri direttivi della detta legge, ma non si poteva modificare sostanzialmente la disciplina dei contributi figurativi o limitare comunque i diritti degli assicurati, imponendo nuove condizioni soggettive.

A termine dell'art. 56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, i periodi di interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio sono utili per il computo dell'anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, richiesto dall'art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, per concedere l'indennità di disoccupazione. Per il riconoscimento di siffatti contributi figurativi, una sola condizione viene, quindi, posta dall'art. 56 suindicato: che l'assicurazione sia stata iniziata. Non si richiede affatto che essa abbia assunto una determinata consistenza al di fuori di quella prescritta indistintamente per tutti coloro che richiedono l'indennità di disoccupazione involontaria.

Quando poi si consideri che lo stesso art. 56 impone un particolare requisito contributivo per i periodi di servizio militare (lett. c dell'art. 56 "i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare"), più chiara appare la volontà del legislatore di non far questione di consistenza contributiva per i casi di gravidanza e di puerperio delle lavoratrici madri.

Invece, per il riconoscimento della utilizzazione dei periodi di interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio, l'impugnato art. 12 impone due condizioni completamente nuove: 1) che vi sia un anno di contribuzione nel quinquennio precedente lo stato di gravidanza (oppure - il che é equivalente - un anno di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo); 2) che l'interessata non sia altrimenti assicurata per i periodi stessi.

Pertanto, siffatte condizioni - che vanno oltre i limiti della delega - violano l'art. 37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218.

Peraltro, va rilevato che, con sentenza n. 2 dell'11 marzo 1961, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 818 del 1957 per avere stabilito lo stesso requisito dell'anno contributivo nel quinquennio antecedente per il riconoscimento, come contributi figurativi, dei periodi di malattia e di servizio militare ai fini del diritto e della misura della pensione.

Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità della norma impugnata. E poiché l'art. 12, secondo comma, si riferisce non soltanto al caso dell'assicurazione per la disoccupazione, ma anche, sotto il profilo identico, all'assicurazione per la tubercolosi, per la quale pone lo stesso requisito di un anno di contribuzione nel quinquennio antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria; e poiché la situazione legislativa é la medesima rispetto all'art. 56, lett. b, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, va dichiarata a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche di quella parte dello stesso secondo comma di tale articolo relativa all'assicurazione per la tubercolosi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 12, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 56, lett. a, n. 3, lett. b e c, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1963.