Sentenza n. 142 del 1967
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SENTENZA N. 142

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori  Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dal pretore di Postiglione nel procedimento penale a carico di Mangini Rosa, iscritta al n. 173 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.

 

Ritenuto in fatto

 

In seguito a denuncia del comandante la stazione carabinieri di Serra fu instaurato dinanzi al pretore di Postiglione procedimento penale a carico di Rosa Mangini, imputata della contravvenzione di cui agli artt. 68 e 17 del T. U. legge di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), per aver dato nel suo locale, adibito ad esercizio di bar, costituente luogo aperto al pubblico, una festa da ballo senza la licenza del questore.

Nel corso del dibattimento il pretore, con ordinanza 23 giugno 1966, ritenuto che nella specie la festa non costituiva riunione pubblica e non si svolgeva in luogo aperto al pubblico, ma solo esposto al pubblico, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale del predetto art. 68, limitatamente alla parte in cui vieta di dare feste da ballo, in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della costituzione. Sospeso il giudizio, rimetteva gli atti a questa Corte.

Tale ordinanza é stata regolarmente comunicata ai Presidenti delle Camere, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

La causa é stata trattata in camera di consiglio il giorno 7 novembre 1967, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956).

 

Considerato in diritto

 

La questione di legittimità costituzionale proposta nel presente giudizio ha per oggetto l'art. 68 del vigente T. U. delle leggi di p.s. nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore.

La questione é fondata.

Il predetto art. 68 comprende varie ipotesi, alcune delle quali si concretano in spettacoli e rappresentazioni, in fatti cioè destinati a terzi (spettatori), e che pertanto ricadono sotto la cosiddetta polizia dello spettacolo, nei limiti in cui questa é diretta alla tutela di beni costituzionalmente protetti; altre invece si concretano in puri fatti di riunione, per scopo di comune divertimento o passatempo. Tale é l'ipotesi della festa da ballo, la quale pertanto ricade interamente sotto il precetto dell'art. 17 della costituzione.

In relazione a tale articolo, questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T. U. legge di p.s. nella parte in cui prescriveva il preavviso per le riunioni non tenute in luogo pubblico, e ha osservato che, per il testuale disposto del secondo comma dell'art. 17 della costituzione, l'obbligo del preavviso resta limitato alle sole riunioni in luogo pubblico (sent. n. 27 del 1958).

A maggior ragione deve dichiararsi, in riferimento al medesimo secondo comma dell'art. 17 della costituzione, l'illegittimità costituzionale della norma che richiede un atto autorizzativo della pubblica autorità (la licenza del questore) per dare una festa da ballo in luogo, non pure aperto, ma semplicemente esposto al pubblico.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento allo art. 17 della costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI  - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI  - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

 

Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1967.