Sentenza n. 27 del 1958
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SENTENZA N. 27

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 13 aprile 1956 del Pretore di Gallarate nel procedimento penale a carico di Basso Achille e Donelli Claudio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29 maggio 1957 ed iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1957;

2) ordinanza 25 maggio 1957 del Pretore di Ales nel procedimento penale a carico di Licheri Didaco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957 ed iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1957.

Udita la relazione del Giudice Mario Cosatti nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 1958.

 

Ritenuto in fatto

 

In seguito a denuncia del Comandante la stazione carabinieri di Sesto Calende, fu instaurato dinanzi al Pretore di Gallarate procedimento penale a carico di Basso Achille e Donelli Claudio imputati del reato di cui all'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per avere il 12 giugno 1955 organizzato in Sesto Calende, senza autorizzazione della competente autorità, una riunione di circa sessanta persone.

Nel corso del dibattimento la difesa degli imputati ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale delle norme di cui al citato art. 18 e il Pretore, su conforme avviso del Pubblico Ministero, con ordinanza 13 aprile 1956 ha osservato che, trattandosi nella specie di riunione in luogo aperto al pubblico, si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la proposta questione in riferimento al disposto dei commi primo e secondo dell'art. 17 della Costituzione; ha pertanto disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Tale ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata il 22 maggio 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29 maggio 1957.

In seguito a denuncia del Comandante la stazione carabinieri di Ruinas, fu dinanzi al Pretore di Ales instaurato procedimento penale a carico di Licheri Didaco, imputato del reato di cui all'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza per avere in Ruinas il 7 agosto 1955 promosso, senza preventivo avviso alla competente autorità, una riunione di circa sessanta persone e avervi preso la parola.

Il Pretore con ordinanza 25 maggio 1957, dopo aver osservato che l'art. 17 della Costituzione prescrive l'obbligo di preavviso alla competente autorità per riunioni in luogo pubblico escludendo tale obbligo non solo per quelle private ma anche per quelle in luogo aperto al pubblico, ha proposta questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 in riferimento all'art. 17 della Costituzione, ordinando la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata il 25 giugno 1957 al Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957.

Nei due procedimenti dinanzi a questa Corte non é intervenuto il Presidente del Consiglio né si sono costituite le parti; pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956), le cause sono state trattate in camera di consiglio il giorno 25 febbraio 1958.

 

Considerato in diritto

 

La Corte ravvisa l'opportunità che i due giudizi proposti con le sopra indicate ordinanze siano decisi con unica sentenza, trattandosi della stessa questione di legittimità costituzionale.

Le pubbliche riunioni di cittadini si distinguono, con riferimento al luogo dove sono tenute, in riunioni in luogo pubblico e in luogo aperto al pubblico. Tale distinzione trovavasi già posta nel secondo comma dell'art. 32 dello Statuto albertino.

L'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, - le cui norme, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso, non trovano applicazione per le riunioni elettorali - dispone che i promotori di riunioni tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico devono darne tempestivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. Il citato articolo stabilisce inoltre le sanzioni per i contravventori.

L'art. 17 della Costituzione, dopo aver affermato il principio che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi (primo comma), statuisce che per le riunioni in luogo aperto al pubblico non é richiesto preavviso (secondo comma), mentre per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, ché possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica (terzo comma).

Questa Corte, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha considerato che l'art. 17 della Costituzione per le riunioni in luogo pubblico, come risulta anche dai lavori preparatori, é confermativo della disciplina preesistente e che quindi la sanzione penale, nella parte che si riferisce appunto alle riunioni in luogo pubblico, viene a integrare la norma costituzionale; in tali termini ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 18 del T, U. delle leggi di pubblica sicurezza.

Con successive ordinanze la Corte ha confermato tale pronuncia, ritenendo conseguentemente inapplicabile la sanzione penale in ordine alle riunioni in luogo aperto al pubblico: ciò per la lettera stessa dell'art. 17 che, come già ricordato, nel secondo comma testualmente dispone che per le riunioni in luogo aperto al pubblico non é richiesto preavviso.

L'obbligo del preavviso resta pertanto limitato alle sole riunioni in luogo pubblico; onde le norme dell'art. 18, nella parte relativa alle riunioni in luogo aperto al pubblico, si appalesano in contrasto con quelle dell'art. 17 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti di cui in epigrafe:

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI

 

Depositata in cancelleria il 8 aprile 1958.