ORDINANZA N. 126
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1967 dal pretore di Mortara nel procedimento penale a carico di Alliod Olga, iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 13 maggio 1967;
Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto, essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12 novembre 1964, il termine di tre mesi prefissato per l'esercizio della delega sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge delegata é stata emanata il successivo giorno 12, ed in quanto, essendo stata la legge delega pubblicata con ritardo, si sarebbe eluso il termino predetto;
che l'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata ritualmente, ma nessuno si é costituito in questa sede;
Considerato che con diverse sentenze (nn. 13, 32 e 33 del 1967) questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni predette e che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare le precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al pretore di Mortara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1967.