SENTENZA N. 32
16 MARZO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1966 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Bertolli Angelo, iscritta al n. 241 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1966 nel procedimento penale a carico di Bertolli Angelo, il Tribunale di Casale Monferrato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi fissato al Governo per l'emanazione delle norme delegate sarebbe venuto a scadere il giorno 11 febbraio, e non il 12 febbraio 1965, data sotto la quale è stato emanato il provvedimento delegato denunziato, e in relazione all'art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo (diciannove giorni dalla promulgazione) nella pubblicazione della legge delegante.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede.
Considerato in diritto
Secondo il Tribunale, la regola generale dies a quo non computatur in termino non sarebbe applicabile al caso in questione, in quanto il primo giorno di entrata in vigore della legge non si presenterebbe come dies a quo, ma come primo giorno utile per avvalersi delle facoltà delegate. Per quanto quel Giudice non lo dica espressamente, il suo pensiero è chiaro nel senso che, dovendosi computare nel termine il giorno 12 novembre 1964, la scadenza dei tre mesi, assegnati dalla legge delega, si sarebbe verificata il giorno 11 febbraio 1965 e non il giorno 12 dello stesso mese, data in cui è stata emanata la legge delegata.
La Corte osserva che è esatto che fin dal primo giorno il Governo avrebbe potuto esercitare la delega; ma ciò non significa che nel computo dei termini si potesse decampare dalle regole generali valevoli per tale computo: regole che, non rientrando in questo caso nelle eccezioni previste dalle leggi, non possono essere disattese.
Tali regole, che trovano espressione precipua nell'art. 155 del Codice di procedura civile, sono nel senso che se il termine è a giorni o ad ore, nel computo si escludono il giorno e l'ora iniziali; se il termine è a mesi o ad anni si osserva il calendario comune. Il che significa, in base alla comune e tradizionale applicazione del principio, che il termine di tre mesi, avendo avuto inizio il giorno 12 novembre 1964, data di entrata in vigore della legge delega, ebbe compimento, secondo il calendario, nello stesso giorno 12 del mese in cui il termine di tre mesi venne a scadere, cioè il 12 febbraio dell'anno successivo.
La seconda questione di costituzionalità dello stesso decreto, sollevata, con riferimento all'art. 73 della Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante, è stata da questa Corte risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967. Onde, non essendo stati addotti, Con l'ordinanza in esame, nuovi o diversi motivi di illegittimità, la stessa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D. P. R 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della , il 16 marzo 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI.
Depositata in cancelleria il 22 marzo 1967.