SENTENZA N. 117
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 10 maggio 1967, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito del decreto dell'Assessore regionale per le finanze 28 aprile 1967, n. 648, con il quale il Comune di Taormina é stato autorizzato a dare esecuzione alla deliberazione consiliare n. 263 del 6 marzo 1963, che istituisce un Casinò municipale a Taormina.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1967 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto 9 maggio 1967 ha sollevato conflitto di attribuzioni contro il decreto 28 aprile 1967 dell'Assessore regionale siciliano per le finanze con cui si é autorizzato il Comune di Taormina a dare esecuzione alla delibera consiliare n. 263 del 6 marzo 1963, la quale, secondo quanto si legge nello stesso decreto, istituisce il Casinò municipale di Taormina.
Il ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato doveva essere annullato perché concernente il gioco d'azzardo, cioè materia penale, e invasivo della sfera di competenza riservata allo Stato; chiedeva, comunque, la sospensione del provvedimento stesso ai sensi dell'art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87, in considerazione del grave turbamento dell'ordine pubblico che potrebbe derivare da una nuova apertura della casa da gioco in Taormina.
Nella nota illustrativa del ricorso l'Avvocatura dello Stato, nell'insistere sull'istanza di sospensione, escludeva che potessero trarsi argomenti a favore di una pretesa legittimazione del gioco d'azzardo dalla legge 18 febbraio 1963, n. 87, istitutiva di un diritto erariale addizionale sui biglietti d'ingresso nelle case da gioco, dovendo la disposizione interpretarsi come riferita a quelle case da gioco che fossero legittimamente funzionanti alla data di entrata in vigore della legge, ciò che non poteva dirsi per quella di Taormina. Ed escludeva pure che ai fini di una sanatoria del genere, potessero invocarsi le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, approvato, con D. P. 26 luglio 1965, n. 1074, poiché esse, secondo l'Avvocatura, sarebbero intese a regolare i rapporti finanziari fra Stato e Regione senza alcun riferimento che possa indurre a ritenere legislativamente sanzionato il gioco esercitato in Taormina, ed anzi ribadirebbero l'esclusione di qualsiasi competenza della Regione in materia, riservando appunto allo Stato le entrate derivanti da attività di gioco.
La Regione, nell'opporsi al ricorso sosteneva che, per la casa da gioco di S. Vincent, lo Stato, con l'acquiescenza alla sua istituzione ed i vari provvedimenti legislativi successivi che avrebbero tenuto conto del relativo apporto finanziario alla Regione, avrebbe sostanzialmente riconosciuto la competenza regionale riguardo all'esercizio del gioco di azzardo in quel Casinò. Analogo riconoscimento sarebbe avvenuto, anche per la Regione siciliana, attraverso l'imposizione dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso alle case da gioco e la relativa riscossione da parte dello Stato di ingenti somme provenienti appunto dal funzionamento del Casinò di Taormina, come pure per effetto delle norme di attuazione di cui al D. P. 26 luglio 1965, n. 1074, che nell'allegata tabella C, n. 3, prevedono "proventi delle attività di gioco" che non potrebbero riferirsi che al gioco d'azzardo in Taormina, essendo espressamente distinti dal lotto, lotterie e concorsi in genere contemplati in diverse disposizioni della stessa legge.
Comunque, si sostiene che il Casinò municipale in Taormina sarebbe stato istituito con la citata delibera consiliare del 6 marzo 1963, regolarmente approvata, sicché il decreto impugnato, in sostanza, si sarebbe "limitato a dare una disciplina attuativa rispetto alla delibera comunale, senza novare la fonte dell'autorizzazione". La Corte, convocata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 41 e 18 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 Norme integrative 16 marzo 1956, con ordinanza 14 giugno 1967, n. 74, disponeva la sospensione del detto decreto assessoriale 28 aprile 1967 "per motivi di interesse generale" riservando ogni pronuncia sul merito, e fissava l'udienza del 18 ottobre 1967 per la trattazione del ricorso.
Il 5 ottobre 1967 la difesa della Regione ha depositato copia del decreto dell'Assessore regionale siciliano per le finanze 11 agosto 1967, n. 1138/67 con cui, considerato "che l'autorizzazione di cui al predetto decreto assessoriale n. 648/67 non ha avuto esecuzione" e che "per conseguenza, sono venute meno le finalità per cui era stata concessa", ha disposto la revoca del provvedimento.
Considerato in diritto
A seguito del deposito del decreto 11 agosto 1967 con cui l'Assessore per le finanze della Regione siciliana ha posto nel nulla il precedente proprio decreto 28 aprile 1967 che aveva dato luogo al sorgere del conflitto di attribuzioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, i rispettivi patroni delle parti hanno in udienza concordamente formulato richiesta che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Corte, nel prendere atto di questo riconoscimento, ritiene di dover accogliere la richiesta stessa. Va, infatti, considerato che il decreto assessoriale 28 aprile 1967 non ha avuto, in pendenza della risoluzione del conflitto di attribuzione, alcun principio di esecuzione né ha prodotto, né può produrre alcun effetto di altro genere. A ciò si aggiunga il venir meno, dichiarato nella motivazione del decreto impugnato, dell'interesse della Regione a mantenere in vita detto decreto, ciò come conseguenza del venir meno del fine da conseguire mediante esso.
In altra simile situazione, riguardante parimenti conflitto di attribuzione sorto sempre in conseguenza della pretesa della Regione di dar luogo all'apertura di una casa da giuoco in Taormina, questa Corte (sentenza 6 febbraio 1962 n. 3) ha deciso per la cessazione della materia del contendere, posto che l'oggetto del giudizio (annullamento di atto viziato da incompetenza secondo l'art. 38 legge 11 marzo 1953, n. 87) veniva ad essere assorbito dalla invalidazione successiva e spontanea del provvedimento impugnato, con l'effetto della sua caducazione - ex tunc-, effetto che va ritenuto ugualmente ricorrente nel caso in esame.
La Corte ha segnato allora un limite a questa situazione, conseguente all'ipotesi che l'atto abbia - medio tempore - esaurito in tutto o in parte i suoi effetti, rimanendo così aperto il dibattito circa la spettanza del potere. Ma questa ipotesi é esclusa nel caso in esame, sicché la conseguenza non può essere che quella suaccennata e pacifica tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del decreto 28 aprile 1967, n. 648, dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1967.