SENTENZA N. 107
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1966 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Delaiti Carlo, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966;
2) ordinanza emessa il 23 aprile 1966 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra il Comitato provinciale per l'istruzione professionale dell'industria grafica di Bologna e l'Officina di arti grafiche Cacciari, iscritta al n. 99 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966.
Visti gli atti di costituzione di Delaiti Carlo e del Comitato provinciale per l'istruzione professionale dell'industria grafica di Bologna;
udita nell'udienza pubblica del 18 maggio 1967 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Raffaele Poggeschi, per il Delaiti, e l'avv. Cesare Grassetti, per il Comitato provinciale.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 14 febbraio 1966 nel procedimento penale a carico di Delaiti Carlo, imputato del reato di cui agli artt. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per avere omesso di versare a favore del Comitato provinciale di Bologna per l'istruzione tecnica grafica i contributi previsti dall'art. 10 suddetto a carico dei datori di lavoro ai fini della creazione e del funzionamento dell'Ente nazionale istruzione professionale grafica e dei relativi comitati provinciali, il pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, per la parte in cui dichiara obbligatorio erga omnes l'art. 10 del ripetuto contratto collettivo, ritenendolo in contrasto con gli artt. 39, 76 e 77 della Costituzione, in relazione all'art. 1 della legge delega 14 luglio 1959, n. 741. E ciò in quanto, come si legge nell'ordinanza, quest'ultima norma fisserebbe i limiti della potestà legislativa concessa al Governo per l'emanazione di norme giuridiche averti forza di legge, indirizzandola e circoscrivendola alla finalità di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo ai lavoratori, mentre tali limiti sarebbero stati violati dal decreto del 1960, nella parte impugnata, la quale, riguardando l'istituzione di enti allo scopo di curare l'istruzione professionale dei giovani lavoratori, esulerebbe dalla materia delimitata dalla legge delega.
L'ordinanza, notificata il 18 febbraio 1966, é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1966.
Avanti alla Corte costituzionale si é costituito il Delaiti, rappresentato o difeso dall'avv. Raffaele Poggeschi, che ha depositato le proprie deduzioni il 20 maggio 1966.
Osserva la difesa del Delaiti che l'art. 10 del citato contratto collettivo dà una disciplina all'istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi e specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico, e prevede l'istituzione di un Ente nazionale ad hoc, mentre la finalità della delega é limitata ad assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo con riferimento ai rapporti diretti tra imprenditori e lavoratori, e con esclusione quindi di enti estranei. Pertanto, la materia in esame dovrebbe ritenersi al di fuori della specifica finalità posta dall'art. 1 della citata legge delega n. 741 del 1959 e conseguentemente al di fuori dell'ambito della delega stessa, il che concreterebbe appunto il denunciato vizio di legittimità costituzionale.
Ciò premesso, la difesa conclude chiedendo dichiararsi costituzionalmente illegittimo il decreto impugnato.
Con altra ordinanza emessa il 23 aprile 1966 nel procedimento civile promosso dal Comitato provinciale per l'istruzione professionale dell'industria grafica di Bologna contro la officina di arti grafiche Cacciari, lo stesso pretore di Bologna ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale del citato D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, in forza del quale il predetto Comitato aveva appunto iniziato il giudizio principale tendente ad ottenere il pagamento dei contributi dovuti dalla convenuta.
In questa ordinanza il pretore svolge, argomenti analoghi a quelli già esposti nell'ordinanza precedente e nelle relative difese della parte privata, precisando, d'altra parte, che i compiti dell'Ente istituito non potrebbero ritenersi di natura strumentale in rapporto alla corresponsione del trattamento retributivo, in mancanza di "un qualunque nesso di causalità necessaria ai fini di una garanzia dei minimi di salario".
L'ordinanza, notificata il 29 aprile 1966 é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966.
Avanti alla Corte costituzionale si é costituito il suddetto Comitato provinciale in persona del Presidente pro tempore Giuseppe Parma, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Grassetti e Arrigo Gabellini, che hanno depositato in cancelleria le proprie deduzioni il 25 luglio 1966.
Osserva la difesa del Comitato che le pattuizioni sulla istruzione professionale contenute nell'art. 10 del contratto collettivo in esame sono dirette alla elevazione della personalità del lavoratore, mentre il contributo, posto a carico del solo datore di lavoro, nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni, e devoluto a fini di evidente interesse dei lavoratori, dovrebbe considerarsi parte integrante delle retribuzioni stesse e, come tale, rientrerebbe nel trattamento economico e normativo che la legge delega ha voluto garantire. Il che sarebbe anche confermato dall'art. 2 della parte quinta del contratto collettivo, che considera la istruzione professionale ai fini della riduzione del periodo di tirocinio, ed in definitiva quindi qualificherebbe l'istituzione dei corsi di addestramento come un beneficio normativo ed economico al personale apprendista.
Contesta poi la validità delle argomentazioni del giudice a quo secondo cui la norma impugnata porrebbe illegittimamente in essere una interposizione di soggetti estranei fra datori di lavoro e lavoratori, riducendosi la funzione dei Comitati provinciali, nei confronti dei datori di lavoro, alla pura e semplice esazione dei contributi.
La difesa del Comitato conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione di legittimità sollevata con l'ordinanza di rinvio.
La difesa del Delaiti ha depositato nei termini una memoria illustrativa con cui insiste nelle già formulate conclusioni, facendo specifici riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 43 del 1965) da cui dovrebbero trarsi ulteriori elementi a favore della propria tesi. Contesta poi, in particolare, la natura retributiva del contributo posto a carico dei datori di lavoro, la quale sarebbe esclusa dalla diretta destinazione delle somme relative all'Ente, che ne dispone discrezionalmente per i propri fini istituzionali a favore di tutti i giovani lavoratori.
Anche la difesa del Comitato provinciale di Bologna ha depositato, nei termini, una memoria illustrativa con cui ribadisce le già svolte deduzioni e, tra l'altro, insiste nell'affermare che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 129 del 1963), fra le disposizioni dei contratti collettivi che possono essere recepite nei provvedimenti delegati emanati a norma della legge n. 741 del 1959 non rientrerebbero soltanto quelle attinenti direttamente ai minimi salariali, bensì "ogni specie di pattuizioni necessarie ad assicurare al lavoratore una esistenza corrispondente alla dignità della persona umana, a tenore del principio generale sanzionato dall'art. 36 della Costituzione". Onde, data la natura di salario indiretto, o quanto meno di integrazione della retribuzione rivestita dai contributi in esame, la questione sollevata apparirebbe infondata.
Considerato in diritto
Data l'identità delle questioni sollevate, le cause vanno riunite e decise con unica sentenza.
1. - Secondo le due ordinanze di rinvio emesse dal pretore di Bologna, la questione di legittimità costituzionale é posta al fine di accertare se il D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, estendendo erga omnes in forza della legge delegante 14 luglio 1959, n. 741, insieme alle altre clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche, anche quella dell'art. 10 concernente l'istruzione professionale e, in particolare, il versamento obbligatorio a carico dei datori di lavoro di un contributo per la costituzione di un Ente nazionale di istruzione, abbia o meno, con ciò, osservato i limiti della delegazione, in quanto questa é concessa al fine di assicurare a tutti gli appartenenti alla categoria, minimi inderogabili di trattamento economico e normativo.
Pertanto, l'esame della questione richiede che debbasi anzitutto precisare il concetto di trattamento economico-normativo, al fine di accertare se vi ineriscano l'istituzione dell'Ente predetto e la raccolta dei mezzi per il suo funzionamento.
2. - La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che la legge di delegazione surrichiamata é informata alla finalità specifica di tutelare, nell'ambito della diretta disciplina del rapporto di lavoro ed in funzione del conseguimento da parte del lavoratore di un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 della Costituzione), l'adempimento dei precetti costituzionali in materia: tutto ciò con legame di stretta necessarietà con quel rapporto (sent. 26 del 1967). L'esigenza che siano pretesi ed osservati da tutti, iscritti o non iscritti alle associazioni sindacali, i "minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" (art. 1 legge di delegazione) ovvero i "trattamenti economici e normativi minimi" (art. 7 stessa legge) rende chiaro il concetto ed i suoi limiti di applicazione. Per cui, le clausole di natura meramente strumentale ed organizzativa che, con varietà di modi, conseguano al rapporto ma non si riferiscano direttamente alle condizioni del suo svolgimento ed alla loro valutazione nella misura di un minimo inderogabile, debbono ritenersi eccedenti l'oggetto della delega.
Si é, pertanto, ritenuto (sent. n. 129 del 1963) che le Casse edili di mutualità ed assistenza per i lavoratori del ramo, con i conseguenti oneri di versamenti obbligatori, anche da parte dei non appartenenti alle associazioni stipulanti, di contributi paritetici e di indennità al fondo ferie, festività e gratifica natalizia, siano da considerarsi estranee agli interessi voluti tutelare dalla legge delegante, trattandosi di enti che danno luogo a rapporti non predisposti alla tutela dei minimi normativi e obbligatori.
Del pari, e per la stessa ragione, (sent. n. 43 del 1965) é stato ritenuto nei riguardi delle scuole di addestramento professionale istituite dal contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini.
3. - Alla stessa conclusione deve pervenirsi nel caso qui in esame, in quanto l'Ente nazionale per l'istruzione professionale grafica, istituito a scopo propedeutico per i giovani lavoratori, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, non si inserisce direttamente e necessariamente nei rapporti di lavoro ma, con accessorietà puramente esterna, prepara soltanto le condizioni per il suo migliore svolgimento tecnico futuro, in modo da agevolare, per effetto della più curata preparazione all'attività specializzata, il periodo dell'apprendistato.
I mezzi economici per conseguire questo scopo non vengono ricavati, come si asserisce, per tentare di riportare la questione nell'ambito diretto del contratto di lavoro, da importi da considerarsi come integrazione della retribuzione del lavoratore: bensì, secondo l'art. 10 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, la retribuzione normale del lavoratore é considerata soltanto come parametro per calcolare la percentuale da versare a titolo di "contributo" dai datori di lavoro appartenenti alle organizzazioni sindacali.
4. - L'articolo unico del D. P. R 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui, per effetto della sua formula comprensiva, travalicando i limiti della delegazione, rende obbligatorio erga omnes il contributo di cui sopra, va di conseguenza dichiarato costituzionalmente illegittimo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D. P. R 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui rende obbligatorio "erga omnes" il versamento del contributo di cui all'art. 10, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i dipendenti dell'industria grafica ed affini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1967.