Sentenza n. 63 del 1967
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SENTENZA N. 63

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1965 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Campani Dina e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.

 

Ritenuto in fatto

 

Il 9 dicembre 1965, nel corso d'un procedimento civile promosso dalla signora Dina Campani, espropriata, contro l'Ente per la colonizzazione della Maremma, il Tribunale di Pisa emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte denunciando i decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in relazione all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione: i decreti sarebbero viziati d'"eccesso di delega" poiché, anche per ammissione dello stesso Ente Maremma, i piani di esproprio sono stati predisposti sui dati del nuovo catasto invece che su quelli del catasto in vigore al 15 novembre 1949 (art. 4 legge citata); il che avrebbe portato alla sottrazione d'una quota di beni maggiore di quella consentita dalla legge.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata e pubblicata.

 

Considerato in diritto

 

La questione é fondata.

É indiscusso che le quote di scorporo furono calcolate sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in vigore dopo il 15 novembre 1949. Ne deriva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i due decreti sono viziati da illegittimità costituzionale.

Resta al giudice di merito il compito di accertare se e in quale misura la consistenza effettiva dei beni al 15 novembre 1949 si discostava da quella risultante nel nuovo catasto: ché, solo in quanto se ne discostasse (con la conseguenza che si siano scorporate quote maggiori di quelle legalmente consentite), vi sarebbe il presupposto per il risarcimento dei danni (v. sentenza n. 97 del 1966 della Corte costituzionale).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione s'é tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

 

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1967.