Sentenza n. 97 del 1966
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SENTENZA N. 97

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2698, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1965 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Macchioni Gotti Sabatino e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965.

Visti gli atti di costituzione di Macchioni Gotti Sabatino e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco- laziale;

udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Enrico Nelli, per il Macchioni Gotti, e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il signor Sabatino Macchioni Gotti, con citazione 27 luglio 1962, premesso che con D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2698, si era proceduto all'esproprio nei suoi confronti di ettari 9.77.79 di terreni, siti nel comune di Laiatico, contestava la legittimità costituzionale di tale decreto per violazione della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguentemente degli articoli 76 e 77 della Costituzione, in quanto il piano di esproprio risultava redatto sulla base del nuovo catasto, entrato in vigore per il detto Comune dal 1 luglio 1950. Chiedeva quindi la restituzione dei beni espropriati, oltre al pagamento dei danni.

Nel corso del giudizio la domanda veniva limitata al risarcimento dei danni, non potendo i terreni essere restituiti per già avvenuta assegnazione a terzi (conclusionale 28 gennaio 1965).

L'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale resisteva alla domanda.

Il Tribunale di Pisa, con ordinanza 23 febbraio 1965, riteneva la questione non manifestamente infondata e rimetteva gli atti a questa Corte.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

2. - Si é costituito nel presente giudizio il signor Macchioni Gotti, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Nelli e Mario Cassola, con memoria e deduzioni depositate il 10 aprile 1965.

In esse si premette che sulla base dei dati del vecchio catasto, vigente al 15 novembre 1949, la proprietà del signor Macchioni Gotti sarebbe totalmente non soggetta a esproprio, perché con imponibile inferiore a lire 20.000.

In previsione di una eccezione dell'Ente, si osserva che anche se, per ipotesi, potrà verificarsi che l'effettiva consistenza della proprietà soggetta a esproprio sia stata diversa da quella risultante dai dati del vecchio catasto, ciò non modifica il thema decidendum del presente giudizio, limitato al sindacato di legittimità costituzionale del decreto di esproprio e indipendentemente dalle conseguenze di merito che la dichiarazione di illegittimità costituzionale andrà a produrre nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale.

Si esclude, quindi, che le indagini del Tribunale siano precluse dal mancato ricorso al rimedio di cui all'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a suo tempo non attuato per errore dell'Ente stesso, e perché i dati del nuovo catasto corrispondevano in realtà alla situazione esistente il 15 novembre 1949. É, perciò, di tutta evidenza che l'iter perseguibile é di ottenere dalla Corte, in via pregiudiziale ed essenziale di diritto, la pronuncia sulla incostituzionalità del decreto, perché formulato su dati catastali non ancora in vigore al 15 novembre 1949; affermatosi così che il catasto valido per il calcolo di esproprio é il vecchio catasto, dovrà accertarsi la rispondenza dei suoi dati alla consistenza effettiva, non più con l'eccezionale ricorso alla Commissione censuaria centrale, ma ai soli fini dell'esatta percezione del risarcimento danni.

La memoria conclude per il rigetto dell'eventuale eccezione dell'Ente e per la dichiarazione di illegittimità del decreto.

L'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Astuti, si é costituito con deduzioni depositate il 25 giugno 1965.

In esse si riconosce che la quota di scorporo fu calcolata sulla base dei dati del nuovo catasto, in vigore all'atto della pubblicazione dei piani, anziché in base alla consistenza effettiva alla data 15 novembre 1949. Si osserva però che il Tribunale non ha accertato quale fosse il R.I.D. complessivo e medio per ettari dell'intera proprietà Macchioni Gotti alla data 15 novembre 1949, e si conclude perché la Corte, pur dichiarando l'illegittimità, faccia espressa riserva di quei definitivi accertamenti, non compiuti in sede amministrativa per difetto del presupposto formale (piano con dati del vecchio catasto).

Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito le tesi rispettive.

 

Considerato in diritto

 

La difesa del signor Macchioni Gotti ha posto in rilievo, nelle deduzioni scritte e nella discussione orale, che il thema decidendum del presente giudizio é limitato al sindacato di legittimità costituzionale del decreto di esproprio, emesso sulla base dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore il 15 novembre 1949, mentre dovrà successivamente accertarsi dal giudice di merito la rispondenza dei dati del vecchio catasto alla consistenza effettiva dei terreni di cui si verte, ai fini della pronuncia sulla domanda di risarcimento danni. La stessa difesa ha soggiunto che questa indagine non é preclusa dal mancato ricorso alla Commissione censuaria centrale, previsto dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto - a parte che tale ricorso non era possibile perché il piano di scorporo era basato sul nuovo catasto - i dati di questo ultimo, entrato in vigore nel 1950, erano il risultato di rilievi tecnici svolti dall'Ufficio tecnico erariale proprio intorno al periodo novembre 1949, ed erano quindi pienamente rispondenti alla effettiva consistenza, anche per qualità e classe, dei terreni espropriati.

La difesa dell'Ente Maremma, da parte sua, ha riconosciuto che la quota di scorporo fu calcolata sulla base di dati del nuovo catasto, e ha chiesto che la Corte, pur dichiarando l'illegittimità del decreto, faccia riserva dei definitivi accertamenti, di competenza del giudice di merito.

La Corte osserva che del decreto di scorporo va dichiarata l'illegittimità costituzionale, perché basato sui dati del nuovo catasto, entrato in vigore posteriormente al 15 novembre 1949, come é pacifico tra le parti.

Va egualmente riconosciuto, come concordemente da queste si richiede, che resta affidato al giudice di merito il compito di accertare, ai fini della pronuncia sui richiesti danni, se la consistenza effettiva della proprietà soggetta ad esproprio fosse diversa da quella risultante dai dati del vecchio catasto, e se, nella specie, alla data del 15 novembre 1949, essa non corrispondesse in fatto ai dati accertati in occasione delle operazioni per la formazione del nuovo catasto, come si afferma dalla stessa difesa del proprietario espropriato.

Tale accertamento é di competenza del giudice di merito, in quanto non implica le valutazioni estimative attribuite, dall'articolo 6 innanzi citato, all'autorità amministrativa.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2698, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI   Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI  

 

Depositata in cancelleria il 11 luglio 1966.