ORDINANZA N. 43
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1965 dal Tribunale di Livorno nel procedimento civile vertente tra Befani Enrico e il Comune di Rosignano Marittimo, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Livorno emessa il 30 novembre 1965 nel procedimento civile in corso tra Befani Enrico e il Comune di Rosignano Marittimo é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, commi primo, secondo e terzo, in relazione agli artt. 3, primo comma, 23, 53, primo comma, della Costituzione;
che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Enrico Befani, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Predieri, con deduzioni in data 29 marzo 1966, ed il Comune di Rosignano Marittimo, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Bassano, con memoria di costituzione, in data 23 febbraio 1966;
che la difesa del Comune di Rosignano Marittimo ha presentato memoria in data 28 febbraio 1967, nella quale si rileva che le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono state risolte con la sentenza 23 maggio 1966, n. 44, di questa Corte;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza 23 maggio 1966, n. 44, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246;
che, per effetto di tale sentenza, la norma di cui al predetto secondo comma dell'art. 25 della legge citata ha cessato di avere efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che con la medesima sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione della legittimità costituzionale dei commi primo e terzo dello stesso art. 25 in relazione agli artt. 3, 23, 53 della Costituzione;
che non sono stati dedotti nuovi motivi che inducano a modificare la precedente decisione;
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 marzo 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1967.