Sentenza n. 41 del 1967
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SENTENZA N. 41

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di La Spezia, nonché dell'accordo collettivo provinciale del 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualità e di assistenza, e dell'accordo provinciale del 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1965 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra il Sindacato provinciale lavoratori edili ed affini (S.L.E.A. - C.I.S.N.A.L.), l'Associazione degli industriali della provincia di La Spezia, il Sindacato provinciale di La Spezia della Federazione italiana lavoratori delle costruzioni ed affini (F.I.L.C.A. - C.I.S.L.), il Sindacato provinciale di La Spezia della federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia ed affini (F.I.L.E.A. - C.G.I.L.), la Cassa edilizia spezzina di mutualità e assistenza ed il Sindacato provinciale edili (F.E.N.E.A. - U.I.L.), iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del giudizio civile promosso dal sindacato provinciale lavoratori edili ed affini (S.L.E.A - C.I.S.N.A.L.) contro l'Associazione degli industriali della provincia di La Spezia, contro il Sindacato provinciale di La Spezia della Federazione italiana lavoratori delle costruzioni ed affini (F.I.L.C.A. - C.I.S.L.), contro il Sindacato provinciale di La Spezia della Federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia ed affini (F.I.L.E.A. - C.G.I.L.), contro la Cassa edile spezzina di mutualità ed assistenza, contro il Sindacato provinciale edili (F.E.N.E.A. - U.I.L.) e contro altri soggetti poi estromessi dal giudizio con sentenza parziale, il Tribunale di La Spezia ha sollevato, con ordinanza in data 25 ottobre 1965, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes alle norme indicate in epigrafe, istitutivo della Cassa edile spezzina.

Nell'ordinanza si fa presente che la soluzione risulta già dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 129 del 1963, ma che dal momento che il dispositivo di tale pronuncia non investe espressamente le norme del contratto collettivo relativo alla provincia di La Spezia, limitandosi a dichiarare costituzionalmente illegittime quelle corrispondenti contenute nel contratto collettivo nazionale e nel contratto collettivo per la provincia di Salerno, é necessario che la consequenziale illegittimità delle norme in questione sia dichiarata mediante una nuova pronuncia della Corte (come già fu affermato, ad esempio, nella sentenza n. 97 del 1964).

In considerazione di ciò, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1966. Nessuna delle parti si é costituita nel giudizio così promosso.

 

Considerato in diritto

 

La questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di La Spezia si presenta sotto ogni aspetto corrispondente a quella risolta con la sentenza n. 129 del 1963 e, riguardando un complesso di norme che hanno una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con tale pronuncia, anche se per il loro contenuto analoghe, deve essere nuovamente decisa con sentenza.

Nel merito tuttavia non vi é che da ripetere quanto allora fu detto e cioè che le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali é stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati. Donde l'illegittimità delle disposizioni cui si riferisce la questione sollevata dal Tribunale di La Spezia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole contenute nell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di La Spezia, nonché nell'accordo collettivo provinciale 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualità e di assistenza, e dell'accordo provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, con riferimento alla legge 14 luglio 1959, n. 741.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI  

 

 

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1967.