Ordinanza n. 11 del 1967
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ORDINANZA N. 11

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392 del Codice di procedura penale, primo comma, promosso con ordinanza 25 gennaio 1966 del Pretore di Pieve di Cadore, nel procedimento penale a carico di Danese Carmelo, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 10 aprile 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 392 del Codice di procedura penale, primo comma, nella parte in cui con l'inciso "in quanto sono applicabili" rende possibile non applicare alla istruzione sommaria il disposto dell'art. 372 del Codice di procedura penale sotto il profilo che il mancato deposito in cancelleria degli atti istruttori prima del rinvio a giudizio dell'imputato costituisce violazione dei diritti di difesa garantiti dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione;

che nessuno si é costituito in giudizio;

Considerando che questa Corte, con la sentenza 15 dicembre 1966, n. 127, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, riguardo all'inciso "in quanto sono applicabili", in relazione all'art. 372 dello stesso Codice ed in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, osservando che il deposito degli atti e documenti, prescritto dall'art. 372 del Codice di procedura penale, non manca nell'istruttoria sommaria, ex artt. 397, ultimo comma, e 323 dello stesso Codice;

che la questione é stata proposta sotto il medesimo profilo e che non é stato presentato alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione già adottata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, riguardo all'inciso "in quanto sono applicabili", in relazione all'art. 372 dello stesso Codice, proposta dal Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza 25 gennaio 1966, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

 

 

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1967.