Sentenza n. 6 del 1967
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SENTENZA N. 6

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco  Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2710, e 27 dicembre 1952, n. 3891, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1965 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Ogna Anita e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965.

Visti gli atti di costituzione di Ogna Anita e dell'Ente Maremma;

udita nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1966 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Mario Cassola, per la Ogna, e Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

 

Ritenuto in fatto

 

Con atto di citazione notificato il 6 agosto 1963 la signora Ogna Anita in Rosa conveniva avanti al Tribunale di Pisa l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'espropriazione di terreni di sua proprietà disposta a favore di detto ente con decreti presidenziali nn. 2710 e 3891 del 29 novembre e 27 dicembre 1952, allegando la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione perché l'espropriazione predetta é stata disposta in base al reddito dominicale dell'intera proprietà desunto dal nuovo catasto, anziché in base alla consistenza della proprietà alla data del 15 novembre 1949, e delle tariffe di estimo alla data del 1 gennaio 1943, come disposto dalla legge delega n. 841 del 1950, ed inoltre perché nel calcolo del reddito dominicale medio per ettaro non vennero esclusi, come si sarebbe dovuto fare, i terreni i quali davano un reddito perfino inferiore a quello degli incolti produttivi.

Il Tribunale, nella considerazione che l'eccezione sollevata si presentava non manifestamente infondata poiché la consulenza tecnica da esso disposta aveva accertato che effettivamente l'ente ha desunto i dati necessari per procedere all'esproprio secondo la consistenza della proprietà al 1 settembre 1951, e che l'eccezione stessa doveva ritenersi altresì rilevante ai fini della decisione della causa, in quanto la stessa consulenza tecnica aveva pure calcolato che l'esproprio sarebbe avvenuto in proporzione minore di quello effettivamente disposto sia considerando l'ipotesi in cui fossero stati applicati i dati catastali vigenti al 1 novembre 1949 e le tariffe d'estimo alla data del 1 gennaio 1943, e sia considerando l'altra ipotesi in cui fossero stati applicati i dati catastali della effettiva consistenza alla data predetta del novembre 1949, ha disposto la sospensione della causa e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 25 settembre 1965.

Nel giudizio avanti alla Corte si é costituita la signora Ogna Anita con l'assistenza degli avv. Mario Cassola e Umberto Grassini. Nelle deduzioni depositate il 25 settembre 1965 essi fanno rilevare come lo stesso ente convenuto non contesti il vizio incorso per il riferimento effettuato ai dati del nuovo catasto, il che é sufficiente ad invalidare i provvedimenti di esproprio, a tenore della costante giurisprudenza della Corte, quando, come nella specie, risulti che senza la violazione incorsa la perdita della proprietà si sarebbe verificata in misura inferiore di quella disposta. Per quanto riguarda l'altra questione, relativa alla mancata deduzione degli incolti produttivi, dibattuta avanti al giudice di merito, la difesa attrice fa rilevare come questi non l'abbia né dedotta nell'ordinanza e neppure dichiarata manifestamente infondata, ma ritiene che, dovendosi presumere una dimenticanza, la Corte possa estendere il proprio esame anche a quest'aspetto della questione sollevata che, se ritenuto fondato, condurrebbe al totale esonero da espropriazione. Osserva al riguardo che l'espressione "incolto produttivo" non esisteva nel vecchio catasto della provincia di Pisa, e che, in ogni caso, la medesima deve intendersi comprensiva di tutti quei terreni pressoché sterili, di valore inferiore anche a quello dei boschi (intendendosi per "valore" quello catastale), secondo é affermato nella stessa relazione ministeriale alla legge n. 841 e nell'altra del relatore di maggioranza alla Camera dei deputati. Conclude chiedendo che si dichiari l'illegittimità costituzionale dei decreti denunciati.

Si é costituito in giudizio anche l'Ente Maremma, rappresentato dall'avv. Guido Astuti, che con deduzioni depositate il 15 ottobre 1965 contesta l'esattezza dei calcoli eseguiti dal consulente d'ufficio poiché é invece da ritenere che l'applicazione dei dati del vecchio catasto non avrebbe importato alcuna eccedenza della quota di scorporo espropriata. Secondo la difesa dell'Ente l'ordinanza di rinvio avrebbe prospettato un nuovo aspetto della questione su cui la Corte non si é ancora pronunciata, quando ha osservato che per accertare se l'espropriato abbia, e in che misura, subito un danno occorre far riferimento, ove sia consentito, non alla proprietà terriera nella consistenza risultante dal vecchio catasto, bensì nella sua effettiva consistenza alla data del 15 novembre 1949. Ora nella specie tale effettiva consistenza era rispecchiata in modo fedele dai dati del nuovo catasto, che, se pure entrato in vigore dopo quest'ultima data, era certamente stato formato intorno alla medesima. A conforto dell'opinione espressa fa richiamo alle sentenze di questa Corte nn. 87 del 1957 e 57 del 1959, e conclude chiedendo, in via principale, che la questione venga dichiarata infondata, e, in via subordinata, che l'illegittimità costituzionale dei decreti denunciati venga dichiarata con la formula "in quanto" salva la determinazione del giudice a quo.

In data 30 novembre 1966 la difesa dell'attrice ha prodotto una memoria, nella quale contesta l'interpretazione dell'ordinanza di rimessione data dal convenuto, ed a conferma dell'esattezza delle precedenti deduzioni invoca le sentenze nn. 73 del 1964 e 28 del 1966. Aggiunge che, nel dedurre il secondo motivo di illegittimità, essa non ha inteso sollevare una questione di estimo, bensì di interpretazione dell'art. 4 della legge n. 841, e fa rilevare che un eventuale ricorso della proprietaria espropriata alla commissione censuaria, ai sensi dell'art. 6 della legge stessa, era stato reso impossibile dal fatto che il piano di esproprio era stato pubblicato con i dati del nuovo catasto. Insiste nelle conclusioni già prese.

Anche la difesa dell'Ente Maremma ha prodotto in data 1 dicembre una memoria nella quale ribadisce l'opinione che l'illegittimità in cui sono incorsi i decreti di espropriazione ha carattere formale, non sostanziale: il che dovrebbe sottrarla a censura perché il legislatore, nel disporre l'espropriabilità della proprietà valutata nella sua consistenza al 15 novembre 1949, ha voluto che si tenesse conto della situazione reale, di fatto, e non di quella diversa risultante dal catasto allora in conservazione, ed a sostegno delle medesime invoca, fra le altre, le sentenze di questa Corte nn. 97, 98, 99 del corrente anno.

Quanto all'altra questione, non sollevata dall'ordinanza, sostiene la sua infondatezza, dato che la ratio dell'esclusione dal computo del reddito dei boschi e degli incolti produttivi non consiste nel loro basso reddito, bensì nella loro non trasformabilità, come risulta anche dal fatto che l'esclusione non é consentita per gli incolti sterili. Anche per questa parte si richiama alla sentenza n. 84 del 1966, ed insiste nelle conclusioni prese.

 

Considerato in diritto

 

La questione sulla quale la Corte é tenuta a pronunciare é solamente quella sollevata dall'ordinanza di rimessione, secondo cui la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione si dovrebbe ritenere verificata pel fatto che i decreti che hanno disposto l'esproprio a carico della signora Ogna si sono riferiti alla qualità, classe, superficie, estimo e reddito dominicale dell'intera proprietà della predetta quali risultano dal nuovo catasto, e non già, come sarebbe dovuto avvenire, con riferimento alla sua consistenza sulla base del vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949: questione ritenuta rilevante per la definizione del giudizio in quanto l'intervenuta violazione di legge ha avuto per effetto una sottrazione alla disponibilità della proprietaria di una quota maggiore di quella che sarebbe stata espropriabile, e ciò sia nell'ipotesi che si fosse avuto riguardo ai dati catastali alla data predetta ed alle tariffe di estimo al 1 gennaio 1943, sia nell'altra ipotesi che si fosse tenuto conto della effettiva consistenza della proprietà al novembre 1949.

Così delimitata la questione, e tenuto conto dei dati di fatto quali posti a base dell'ordinanza di rimessione, nessun dubbio sorge circa la sua fondatezza per violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, secondo cui la consistenza delle proprietà terriere, ai fini della determinazione della loro espropriabilità e della misura della quota di esproprio, deve essere considerata con riferimento ai dati catastali al 15 novembre 1949, mentre nella specie sono stati presi in considerazione quelli del nuovo catasto entrati in vigore il 1 settembre 1951.

Non vale richiamare, come fa la difesa dell'Ente resistente, le pronuncio della Corte che hanno affermato il principio secondo cui, pur tenendo ferma la data del 15 novembre 1949, si deve avere riguardo alla reale situazione di fatto e non già a quella, eventualmente diversa, risultante dal catasto allora in conservazione, poiché (a parte la considerazione che, come la Corte ha sempre statuito, per ultimo con la sentenza n. 97 del 1966, spetta al giudice di merito l'accertamento della eventuale diversità fra i dati del vecchio catasto e la consistenza effettiva della proprietà), sta di fatto che nella specie il Tribunale di Pisa ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede, che, anche sotto l'aspetto di tale effettiva situazione, la misura dell'esproprio disposto ha ecceduto quella che sarebbe stata consentita.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2710, e 27 dicembre 1952, n. 3891, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco  Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1967.