ORDINANZA N. 87
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 24 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 27 marzo 1956 del Pretore di Latina, emessa nel procedimento penale a carico di D'Alessio Aldo ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 420 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 296 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 27 marzo 1956 del Pretore di Latina é stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale degli artt. 18 e 24 del T.U. delle leggi di p. s., in riferimento all'art. 17 della Costituzione;
che dal testo dell'ordinanza risulta che la contravvenzione a carico dei prevenuti fu elevata per aver promosso una pubblica riunione senza dalle il prescritto avviso all'autorità competente.
Considerato che già questa Corte, con la sentenza del 19 giugno 1956, n. 9, successivamente varie volte confermata, ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;
che non sussiste alcuna ragione per andare ora in contrario avviso, e che é da rilevare che l'art. 24 del T.U. citato riguarda le formalità per lo scioglimento delle riunioni o degli assembramenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Latina.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.