SENTENZA N. 99
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 ottobre 1952, n. 1859, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1965 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra la Società Toscana beni rustici di Elena Galletti e C. e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco- laziale, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 3 luglio 1965.
Visti gli atti di Costituzione della Società Toscana beni rustici di Elena Galletti e C., e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Enrico Nelli, per la Società Galletti, e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.
Ritenuto in fatto
La Società in accomandita semplice Toscana beni rustici di Elena Galletti e C., con atto di citazione 16 ottobre 1962, conveniva davanti al Tribunale di Pisa l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale. Premesso che, in base al D.P.R. 26 ottobre 1952, n. 1859, si era proceduto all'espropriazione nei confronti della comparente di ettari 620.25.53 con reddito dominicale di lire 53.146,41, si deduceva l'illegittimità costituzionale del detto decreto per violazione della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguentemente degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto redatto sulla base del nuovo catasto entrato in vigore, per il Comune di Monteverdi Marittimo, il 1 settembre 1951. Si chiedeva quindi che, previa remissione della causa a questa Corte per ottenere la pronuncia sulla detta questione di legittimità costituzionale, l'Ente fosse condannato al risarcimento dei danni, da precisare in prosieguo di giudizio.
L'Ente si costituiva in giudizio, contestando l'illegittimità del decreto di esproprio e comunque negando l'interesse della società attrice ad impugnarlo, avendo essa tratto vantaggio e non danno dal calcolo effettuato dall'Ente. Chiedeva quindi consulenza tecnica, che veniva disposta dal Tribunale con ordinanza 20 aprile 1963, e successivamente effettuata.
Il Tribunale, con ordinanza 15 febbraio 1965, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. Nell'ordinanza si osserva: la questione non é manifestamente infondata, avendo lo stesso Ente riconosciuto che il decreto fu emesso sulla base di dati del catasto non ancora in vigore il 15 novembre 1949; si soggiunge che il rilievo che il decreto di esproprio abbia nella sostanza e in concreto rispettati i limiti della legge delegante attiene al giudizio di merito, avente ad oggetto il risarcimento dei danni pretesi dalla parte attrice.
Respinta l'eccezione dell'Ente di irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, l'ordinanza rileva che ai fini del riconoscimento del danno occorre far riferimento non alla consistenza della proprietà risultante dal vecchio catasto, ma alla consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949. All'adozione di tale criterio non si oppone il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ad accertare la consistenza effettiva della proprietà a quella data, esistendo nella specie un accertamento compiuto dalle competenti Autorità amministrative, per cui al giudice ordinario non resta che recepirlo ai fini della decisione della controversia. Tale accertamento, prosegue l'ordinanza, fu compiuto in occasione delle operazioni del nuovo catasto, in periodo sicuramente coevo al novembre 1949, e non si richiedono quindi nuovi accertamenti. La causa viene quindi rimessa a questa Corte, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale.
L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.
Si é costituita in giudizio la Società Toscana beni rustici di Elena Galletti e C., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Nelli e Mario Cassola, con memoria e deduzioni depositate il 4 maggio 1965. Inesse si richiamano i risultati della consulenza tecnica disposta dal Tribunale e si conclude per l'illegittimità del decreto.
Si é anche costituito l'Ente Maremma, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Astuti, con deduzioni depositate il 23 luglio 1965. In esse si afferma l'erroneità dei calcoli eseguiti dal consulente d'ufficio e si insiste per l'irrilevanza della questione. Le deduzioni si richiamano quindi alla motivazione dell'ordinanza per sostenere che l'espressione "consistenza al 15 novembre 1949" debba intendersi con riferimento alla effettiva e reale situazione dei terreni a quella data e non con esclusivo riguardo ai dati del vecchio catasto, quando questi non avevano più alcuna corrispondenza con tale effettiva situazione. Concludono quindi perché la questione sia dichiarata infondata, o, in via subordinata, sia dichiarata l'illegittimità del decreto di esproprio con la formula "in quanto", salve le determinazioni del giudice a quo rispetto alla decisione del merito.
Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito le tesi rispettive.
Considerato in diritto
Il decreto di scorporo di cui trattasi fu emesso con riferimento ai dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nel Comune di Monteverdi Marittimo il 15 novembre 1949, ed é pertanto da dichiarare illegittimo, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte.
Si osserva nell'ordinanza di rimessione che, ai fini della pronuncia sul richiesto risarcimento del danno, si deve aver riguardo alla proprietà terriera dell'espropriato nella sua effettiva consistenza alla predetta data 15 novembre 1949, giacché, ove invece si facesse riferimento a dati del catasto in vigore a tale data ma non rispecchianti la effettiva realtà qual'era esistente alla data medesima, non si avrebbe una valutazione dei richiesti danni conforme ai principi dettati dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, e si verificherebbe un illecito arricchimento dell'espropriante o dell'espropriato.
Nell'ordinanza si soggiunge che all'adozione di tale criterio non si oppone il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, derivante dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, giacché nella specie non occorre procedere, da parte del giudice, ad alcun accertamento di competenza dell'autorità amministrativa, in quanto l'accertamento dell'effettiva consistenza dei fondi compresi nel Distretto censuario di Volterra venne eseguito, in occasione della formazione del nuovo catasto, in periodo sicuramente coevo al novembre 1949.
La Corte rileva che é sua consolidata giurisprudenza (confermata nelle sentenze nn. 28, 84, 97 e 98 del 1966) che ogni indagine tendente ad accertare se e in qual misura si sarebbe potuto tener conto dei dati risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949 rientra nei poteri del giudice a quo, a meno che attenga alla qualità e classe dei terreni.
Nel caso presente, del compito di procedere a tale indagine é, pertanto, investito il giudice del merito, nei limiti in cui l'indagine stessa non implichi le predette valutazioni, di competenza dell'autorità amministrativa. Rispettando tali limiti, egli potrà utilizzare i dati accertati e non contestati in occasione della formazione del nuovo catasto, se ed in quanto essi possano essere assunti come elementi di fatto, valutabili nei predetti limiti, al fine di accertare se la consistenza della proprietà risultante dal vecchio catasto non rispecchiasse la consistenza reale di essa al 15 novembre 1949, e, conseguentemente, per stabilire, esclusa ogni valutazione di estimo catastale, quale fosse la detta consistenza effettiva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1859, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI
Depositata in cancelleria il 11 luglio 1966.