ORDINANZA N. 69
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1965 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Pizzorni Alessandro e Luigi e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra i signori Alessandro e Luigi Pizzorni e il Ministero del tesoro, interventori i signori Ulisse Franco Soldini ed Ene Poli, il Tribunale di Roma ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in relazione agli artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione; e che in conseguenza con ordinanza 26 febbraio 1965, ritualmente notificata e comunicata, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti a questa Corte si é costituito il sig. Alessandro Pizzorni, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Cimmino e Giuliano Declich, con deduzioni depositate l'11 novembre 1965, chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che si é costituito altresì il Ministro per il tesoro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 24 luglio 1965, concludendo per la dichiarazione di infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale;
che l'Avvocatura in una breve memoria illustrativa, depositata il 18 aprile 1966, ha ribadito le sue tesi, insistendo soprattutto sulla questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale in riferimento all'art. 43 della Costituzione;
Considerato che la Corte con sentenza n. 86 del 14 dicembre 1965 ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma impugnata in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione, e che non trova motivi né nella prospettazione delle questioni fatta dal Tribunale, né nelle difese delle parti per cambiare il suo convincimento;
che la questione di legittimità costituzionale sollevata ora dal Tribunale di Roma in relazione all'art. 43 della Costituzione si fonda sulla circostanza che la norma impugnata avrebbe consentito di riservare allo Stato con atti non aventi forza di legge il commercio delle divise e dei mezzi di pagamento all'estero;
che tale questione é, nella sostanza, identica alle altre già decise, fondandosi, come queste, su una pretesa violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 43 della Costituzione;
che pertanto essa risulta infondata per gli stessi motivi che hanno indotto la Corte a dichiarare non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale sopra richiamate: in quanto, cioé, le norme dei decreti ministeriali, emanate in base alla norma impugnata, sono state recepite nella legislazione contemporanea o successiva in materia valutaria, conseguendo così valore di legge, sicché le varie riserve di legge invocate sono state osservate;
che non occorre esaminare ai fini del presente giudizio se sia esatta la tesi del carattere non tassativo dell'elenco delle imprese indicate nell'art. 43 della Costituzione; né se sia fondata l'altra che il potere di riserva originaria stabilito dalla norma costituzionale riguarda le attività economiche e non già le imprese;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate con ordinanza 26 febbraio 1965 del Tribunale di Roma sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1966.