ORDINANZA N. 68
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R. D. L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1965 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra il Ministero del tesoro e la Società a r.l. P. Capuano e C., con sede in Napoli, iscritta al n. 170 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente davanti alla Corte di appello di Roma tra il Ministero del tesoro e la Società a r.l. P. Capuano e C., con sede in Napoli, la Corte ritenne non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in relazione agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione; e che, in conseguenza, sospese il giudizio e rinviò gli atti a questa Corte con ordinanza 13 aprile 1965, ritualmente notificata e comunicata;
che davanti alla Corte si é costituita la Società a r.l. P. Capuano e C., rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cimmino e Giuliano Declich, con deduzioni depositate il 23 settembre 1965, nelle quali si conclude perché la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che si é costituito altresì il Ministro per il tesoro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che nelle deduzioni depositate l'8 agosto 1965 e in una breve memoria depositata il 18 aprile 1966 ha chiesto che le sollevate questioni di costituzionalità fossero dichiarate manifestamente infondate;
Considerato che la Corte con sentenza n. 86 del 14 dicembre 1965 ha già dichiarato non fondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale;
che né nell'ordinanza di rimessione, né negli scritti difensivi della parte privata le questioni sono prospettate sotto profili nuovi o diversi e comunque tali da indurre la Corte a mutare il suo convincimento;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate con ordinanza 13 aprile 1965 dalla Corte di appello di Roma sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del R. D. L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1966.