Ordinanza n. 56 del 1966
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ORDINANZA N. 56

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,  

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1965 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Lo Cascio Gustavo e Aiello Martino, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 settembre 1965l n. 223.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Michele Fragali.

Ritenuto che, con l'ordinanza predetta, é stata proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater e 320 dello stesso Codice e in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e cioè in quanto nei procedimenti pretoriali il diritto di difesa non é garantito in periodo istruttorio;

che nessuna delle parti si é costituita in giudizio.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 52 del 16 giugno 1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che l'art. 389, ultimo comma, del Codice di procedura penale appare richiamato per inquadrare la questione relativa alla violazione del diritto di difesa nel potere del pretore di procedere ad istruttoria secondo il rito sommario quando non fa luogo a giudizio direttissimo o a decreto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, promossa con ordinanza 28 maggio 1965 dal Pretore di Catania, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO  

 

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1966.