ORDINANZA N. 56
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1965 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Lo Cascio Gustavo e Aiello Martino, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 settembre 1965l n. 223.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che, con l'ordinanza predetta, é stata proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater e 320 dello stesso Codice e in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e cioè in quanto nei procedimenti pretoriali il diritto di difesa non é garantito in periodo istruttorio;
che nessuna delle parti si é costituita in giudizio.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 52 del 16 giugno 1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che l'art. 389, ultimo comma, del Codice di procedura penale appare richiamato per inquadrare la questione relativa alla violazione del diritto di difesa nel potere del pretore di procedere ad istruttoria secondo il rito sommario quando non fa luogo a giudizio direttissimo o a decreto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, promossa con ordinanza 28 maggio 1965 dal Pretore di Catania, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1966.