SENTENZA N. 99
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in relazione all'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il Testo unico della legge comunale e provinciale, promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1965 dal Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Fedrigoni Gianfranco ed altri, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 85 del 3 aprile 1965.
Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Riva del Garda, con ordinanza del 9 febbraio 1965, ha proposto a questa Corte questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in relazione all'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il Testo unico della legge comunale e provinciale.
La norma denunciata stabilisce la procedura necessaria per richiedere l'autorizzazione a procedere nei vari casi in cui essa é necessaria, e l'art. 158 del R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, estende al sindaco la garanzia amministrativa prevista per il prefetto.
Secondo il Pretore entrambi gli articoli contrastano con l'art. 28 della Costituzione, in quanto si tradurrebbero in una violazione del principio della diretta responsabilità dei funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici; contrastano altresì manifestamente con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
2. - L'ordinanza del Pretore, emessa in pubblica udienza, é stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 febbraio 1965; il 10 febbraio 1965 é stata comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 85 del 3 aprile 1965.
Nel giudizio innanzi alla Corte nessuno si é costituito.
Considerato in diritto
1. - L'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e provinciale, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte del 4 febbraio 1965, n. 4, e quindi ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87). La questione proposta deve pertanto dichiararsi manifestamente infondata.
2. - É stata anche prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione. La norma denunciata, però, traccia le linee del procedimento da seguire in ogni caso in cui é richiesta un' autorizzazione a procedere, e pertanto riguarda anche ipotesi previste dalla Carta costituzionale. Si tratta di norme necessarie ai fini di tali ipotesi, e sotto questo profilo é del tutto infondato l'assunto della sua illegittimità.
D'altro canto essa non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perché regola in modo uniforme tutte le suddette ipotesi di autorizzazione a procedere. Né può parlarsi di contrasto con l'art. 28, poiché questo si riferisce agli atti compiuti in violazione della legge dai dipendenti dello Stato e, non contenendo alcuna disposizione cui possa fare riferimento l'art. 15 del Codice di procedura penale, deve ritenersi invocato soltanto agli effetti della questione concernente l'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148; quindi agli effetti di una questione che, per essere stata dichiarata illegittima la norma cui si richiamava, é divenuta manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e provinciale, proposta dal Pretore di Riva del Garda con ordinanza del 9 febbraio 1965;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale proposta dallo stesso Pretore con la medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 1965.