ORDINANZA N. 95
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1964 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Loredan Marco e Cecchetti Lorenzo, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 65 del 13 marzo 1965.
Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che con ordinanza del Tribunale di Venezia, in data 25 giugno 1964 (pervenuta alla Corte il 29 gennaio 1965), é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, limitatamente alla parte concernente gli immobili "aventi una superficie coperta superiore ai mq. 200", in relazione all'art. 3 della Costituzione;
che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 65 del 13 marzo 1965;
che con atto di intervento 8 settembre 1964 si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, che ha presentato memoria difensiva in data 10 ottobre 1965;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 23 del 14 aprile 1965, emessa su ordinanza del medesimo Tribunale di Venezia, ha dichiarato non fondata la questione predetta;
che l'ordinanza del Tribunale di Venezia, anteriore a tale sentenza, non adduce ragioni diverse da quelle già prese in esame dalla Corte, e non vi sono pertanto motivi che inducano la Corte a discostarsi dalla predetta decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 1965.