ORDINANZA N. 82
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 maggio 1965 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Monguzzi Paolo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965;
2) ordinanza emessa il 24 maggio 1965 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Ziantoni Alessandro, iscritta al n. 136 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
Ritenuto che nel corso dei sopra indicati procedimenti penali é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice per violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione, escluderebbe l'applicabilità all'istruttoria sommaria delle norme sull'intervento della difesa nell'istruttoria formale;
che il Tribunale di Sondrio ed il Pretore di Milano hanno ritenuto la non manifesta infondatezza della questione e la rilevanza della stessa ai fini del giudizio, ed hanno disposto la sospensione dei procedimenti e la rimessione degli atti a questa Corte;
che le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17luglio 1965;
che nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parti;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 16 giugno 1965, ha già dichiarato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non applicare all'istruttoria sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice, e che pertanto la detta norma, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (avvenuta nella Gazzetta Ufficiale, n. 163 del 3 luglio 1965);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze sopra indicate, ed ordina la restituzione degli atti relativi agli uffici giudiziari rispettivamente competenti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 1965.