Ordinanza n. 78 del 1965

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ORDINANZA N. 78

 

ANNO 1965

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

 

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

 

Prof. ANTONINO PAPALDO

 

Prof. NICOLA JAEGER

 

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

 

Dott. ANTONIO MANCA

 

Prof. ALDO SANDULLI

 

Prof. GIUSEPPE BRANCA

 

Prof. MICHELE FRAGALI

 

Prof. COSTANTINO MORTATI

 

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

 

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

 

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

 

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

 

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 106, 107, 108 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, promosso con ordinanza 30 gennaio 1965 del Giudice conciliatore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Cremona Licia e Oliveri Renato, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 139 del 5 giugno 1965.

 

Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali.

 

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta é stata proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 106,107,108 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro sotto il profilo che, subordinando la procedibilità della domanda giudiziale al pagamento della imposta di registro, crea un ostacolo di ordine economico che limita di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

 

che nessuna delle parti si é costituita in giudizio.

 

Considerato che, con la sentenza del 4 aprile 1963, n. 45, questa Corte ha, tra l'altro, già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 106, 108 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;

 

che la questione si presenta manifestamente infondata anche con riguardo all'art. 107, concernente la devoluzione di usufrutto, di lucri dotali o di liberalità e le occultazioni di prezzo o di valore, per il quale l'ordinanza non prospetta profili diversi da quelli disattesi dalla Corte nella suddetta sentenza.

 

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 106, 107, 108 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, promossa con ordinanza 30 gennaio 1965 del Giudice conciliatore di Palermo.

 

 

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

 

 

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 1965.