ORDINANZA N. 77
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e provinciale, promossi dal Pretore di Augusta con ordinanze 10 e 11 novembre 1964 nei procedimenti penali a carico di Fruciano Domenico e altri, e di Pandolfini Angelo e altri; dal Giudice istruttore del Tribunale di Vallo della Lucania con ordinanza 14 febbraio 1964 nel procedimento penale a carico di Tesauro Vittorio ed altro. Nelle prime due ordinanze é stata proposta anche questione di costituzionalità dell'art. 22 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T. U. della stessa legge comunale e provinciale).
Le ordinanze sono state iscritte ai nn. 1, 2 e 3 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate le prime due nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 52 del 27 febbraio 1965, nella Gazzetta Ufficiale, n. 157 del 27 giugno 1964 la terza (pervenuta in precedenza a questa Corte e rinviata al giudice a quo per la regolarizzazione delle notifiche, il quale l'ha restituita dopo avervi provveduto).
Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che, con le ordinanze suddette, é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (richiamato in vigore dall'art. 10 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203), e dell'art. 22 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, ambedue contenenti il T. U. della legge comunale e provinciale, sotto il profilo che il divieto di procedere per fatti commessi dal Prefetto o dal Sindaco senza l'autorizzazione del Capo dello Stato, accordata previo parere del Consiglio di Stato, é in contrasto con gli artt. 3 e 28 della Costituzione;
che nessuna delle parti si é costituita in giudizio.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 4 del 4 febbraio 1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 158 del T.U. della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del T.U. della stessa legge approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383;
che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 158 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 22 del testo unico della stessa legge approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, promosse con le ordinanze 10 e 11 novembre 1964 del Pretore di Augusta e 14 febbraio 1964 del Giudice istruttore del Tribunale di Vallo della Lucania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 1965.