Sentenza n. 73 del 1965

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 73

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del R.D.L.5 marzo 1942, n. 186, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno sul ricorso di Costantini Oscar contro l'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato;

Ritenuto che la Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 5 marzo 1942, n. 186, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che si é costituita l'Amministrazione delle finanze dello Stato, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 4 agosto 1964;

che recentemente é stata emanata la legge 5 luglio 1965, n. 798, la quale modifica, fra l'altro, la legge 25 febbraio 1963, n. 289, riguardante la previdenza e assistenza forense, imponendo la corresponsione di un contributo da parte dei procuratori o degli avvocati che esercitano il proprio ministero presso vari organi ivi menzionati, fra i quali la Corte costituzionale (art. 2), nonché un contributo per le sentenze della Corte costituzionale (art. 3), mediante l'applicazione di marche a cura della cancelleria ed a carico di chi é tenuto a pagare o anticipare le spese;

Considerato che si presenta come pregiudiziale alla pronuncia nell'attuale giudizio la questione se le disposizioni or citate siano in tutto o in parte legittime in riferimento al principio costituzionale dell'assoluta gratuità degli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale, desumibile dagli artt. 134 e 137 della Costituzione e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265;

che la risoluzione di tale questione appare come necessaria, in quanto strumentale, ai fini della definizione della causa in questa sede, giacché occorre stabilire se gli adempimenti imposti dalle disposizioni richiamate producano effetti sullo svolgimento delle funzioni della Corte;

che la Corte ha ritenuto che si possa sollevare in via incidentale, anche di ufficio, in un giudizio per conflitto di attribuzione la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe essere risolto (ordinanze 5 aprile 1960, n. 22, e 10 novembre 1961, n. 57). E le ragioni che giustificano tale principio nei giudizi per conflitto di attribuzione valgono pure rispetto ad ogni altro procedimento davanti alla Corte, potendosi presentare anche in tali altri giudizi la necessità di risolvere una questione di legittimità costituzionale pregiudiziale alla definizione della questione principale in questa sede, come strumentale alla decisione;

che la questione non appare manifestamente infondata;

che sussistono ragioni di urgenza, poiché la questione sollevata con la presente ordinanza si riflette sulla generalità dei giudizi di questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dispone la trattazione davanti alla Corte stessa della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 5, e 3, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense, nella parte in cui vengono menzionati i procedimenti davanti alla Corte costituzionale e le sentenze della stessa Corte, in riferimento al principio costituzionale dell'assoluta gratuità degli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale, desumibile dagli artt. 134 e 137 della Costituzione e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265;

ordina il rinvio del presente giudizio da trattarsi congiuntamente con la questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;

ordina che a cura della cancelleria di questa Corte la presente ordinanza sia notificata alla parte costituitasi nel giudizio in questa sede nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; e sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

assegna alla parte il termine di dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale di cui al n. 1.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 1965.