SENTENZA N. 58
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 21febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1963 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Talamonti Luigi, iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 269 del 31 ottobre 1964.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 maggio 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del dibattimento dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno celebratosi il 1 luglio 1963 nel processo a carico di Talamonti Luigi, imputato del reato di cui agli artt. 1, 2 e 19 del D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, per avere detenuto un apparecchio radioricevente senza pagare il relativo canone di abbonamento, il P. M. eccepì la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. del citato D. L. per contrasto con gli artt. 3 e 43 della Costituzione, e degli artt. 1 e segg. del D. L. 25 marzo 1923, n. 796, in relazione all'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi fiscali, per contrasto con l'art. 102 della Costituzione.
Il Tribunale, con ordinanza emessa all'udienza recante il solo dispositivo, faceva espresso riferimento alle questioni sollevate dal P. M. in relazione, esclusivamente, agli artt. 43 e 102 della Costituzione, ed ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte. La motivazione dell'ordinanza veniva poi depositata nella cancelleria del Tribunale il 26 ottobre successivo. Si legge nella detta motivazione che, pur dovendosi ammettere, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, essere conforme all'art. 43 della Costituzione la "socializzazione" del servizio radio- televisivo, la natura fiscale del canone a carico degli utenti trarrebbe la sua giustificazione solo dalla pubblica gestione del servizio. Contrasterebbe perciò col detto precetto costituzionale la concessione del servizio ad una società privata, quale é pacifico sia la R. A. I., onde sarebbe incostituzionale "tutta la disciplina giuridica eretta sul presupposto di quella concessione", come testualmente si esprime l'ordinanza. Infatti - osserva ancora il Tribunale - l'art. 43 della Costituzione conterrebbe una elencazione tassativa delle forme di gestione delle imprese riferentisi a pubblici servizi, e porrebbe un sistema inteso "ad evitare la privatizzazione di servizi pubblici", il che si desumerebbe anche in base ai lavori preparatori, dai quali risulterebbe che un emendamento tendente ad eliminare dai possibili destinatari della titolarità dei servizi pubblici nazionalizzati "le comunità di lavoratori o di utenti" venne respinto appunto in considerazione dei caratteri di tali unioni, "similari" a quelli degli Enti pubblici.
Rileva poi l'ordinanza che la giurisdizione penale dell'Intendente di finanza stabilita dall'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sarebbe in contrasto con il divieto di istituire giudici speciali, sancito dall'art. 102 della Costituzione, e urterebbe altresì contro il principio della separazione dei poteri, ed instaurerebbe una disciplina di carattere eccezionale, con evidente e grave pregiudizio per l'ordinamento dello Stato e per la tutela degli elementari diritti del cittadino.
L'ordinanza, nella sola motivazione, fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 1963, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 299.
2. - Si costituì dinanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che depositò le proprie deduzioni il 30 novembre 1963.
L'Avvocatura, dopo avere ricordato che già il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 10 ottobre 1962, aveva sollevato altre questioni di legittimità costituzionale nello stesso procedimento a carico del Talamonti, risolte negativamente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 81 del 1963, osservò che l'oggetto della prima delle nuove questioni non era sufficientemente identificato nell'atto di rinvio notificato al Presidente del Consiglio, che non indicava le norme la cui legittimità costituzionale era contestata, e, inoltre, il detto atto risultava privo del dispositivo.
In particolare, circa la identificazione dell'oggetto di questa prima questione, l'Avvocatura osservava che, dovendosi senz'altro escludere la convenzione 26 gennaio 1962 per il suo carattere evidentemente amministrativo, presupposto della disciplina giuridica delle radiotelecomunicazioni potrebbe pensarsi essere l'art. 168, n. 5, del Codice postale, sul quale peraltro già si era pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 1960, escludendone la illegittimità.
Proseguendo nelle proprie deduzioni, l'Avvocatura osservava che, comunque, l'art. 43 della Costituzione riguarda soltanto la possibilità di attribuzione allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti della "titolarità" delle imprese relative ai servizi pubblici essenziali, ma non si estende alla gestione, in concreto, delle imprese stesse, e non esclude, quindi, la possibilità di darle in concessione a privati; il che, del resto, sarebbe uno dei modi normali di esercizio dei servizi pubblici.
La natura fiscale dell'obbligazione relativa alla tassa di abbonamento si giustificherebbe poi anche in regime di concessione, come conseguenza della natura giuspubblicistica del rapporto tra la R.A.I. ed i radioutenti, così come del resto espressamente ebbe a riconoscere la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 81 del 1963.
3. - Quanto alla seconda questione, osservava l'Avvocatura che la giurisdizione penale attribuita all'Intendente di finanza ai sensi degli artt. 21, 36 e segg. della legge n. 4 del 1929 era preesistente all'entrata in vigore della Costituzione. In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale sarebbe indubitabile che il termine quinquennale fissato dalla VI disposizione transitoria della Carta costituzionale, per la revisione delle giurisdizioni speciali, non ha carattere perentorio e, di conseguenza, non può ritenersi incostituzionale la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, anche se non sottoposte a revisione nel suddetto termine. Tali principi sarebbero ovviamente applicabili anche alla giurisdizione speciale in esame.
Pertanto l'Avvocatura concludeva chiedendo che la Corte dichiarasse infondate le questioni sollevate con l'ordinanza di rinvio, sempre che avesse ritenuto ammissibile, per la forma, la proposizione del proposto giudizio incidentale.
4. - Con memoria depositata il 30 aprile 1964 l'Avvocatura riproponeva le tesi già prospettate nelle deduzioni, ponendo particolarmente in luce, quanto alla denunciata violazione dell'art. 43 della Costituzione, che la ragione per cui il Costituente ha previsto la possibilità di attribuire allo Stato la titolarità esclusiva delle imprese contemplate nella citata norma é quella di assicurare il soddisfacimento degli interessi generali che si riconnettono alla gestione stessa. Non vi é dubbio - sosteneva nella memoria l'Avvocatura - che tale scopo può essere raggiunto tanto attraverso la gestione diretta, che attraverso l'esercizio in concessione, che si effettua necessariamente sotto l'alta direzione e la vigilanza dello Stato. Pertanto la scelta fra i due modi di gestione non potrebbe non essere affidata alla discrezionalità degli organi dello Stato.
Ove si opinasse diversamente - proseguiva l'Avvocatura - si cadrebbe in una irrimediabile contraddizione. Perché alla titolarità delle imprese di preminente interesse nazionale, assicurata allo Stato dall'art. 43 della Costituzione, inerisce la più ampia libertà in ordine alla relativa gestione: libertà, con la quale sarebbe ovviamente incompatibile ogni imposizione tassativa di un determinato tipo di gestione. Sarebbe pertanto ingiustificabile il contrasto, che altrimenti verrebbe a crearsi, fra il sistema secondo cui lo Stato può affidare in concessione le imprese, in genere, delle quali é titolare, e quello delineato nell'ordinanza di rinvio, secondo cui questa potestà dovrebbe negarsi per le sole imprese dell'art. 43 della Costituzione.
L'Avvocatura segnalava infine, che la questione sollevata apparirebbe irrilevante ai fini del giudizio principale, in quanto l'obbligo della corresponsione della "tassa" per la detenzione degli apparecchi radioriceventi, cui é connessa una sanzione penale, sussiste sia nel caso che il servizio venga esercitato direttamente, sia nel caso che esso venga affidato in concessione.
5. - Con ordinanza del 4 giugno 1964 la Corte costituzionale rilevava quanto innanzi si é detto: che cioé l'ordinanza di rinvio era stata pubblicata mediante lettura in pubblica udienza, ma senza la motivazione, redatta e depositata successivamente, e che l'ordinanza stessa, anziché essere notificata nella sua interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, lo era stata soltanto nella parte motiva, omettendosene il dispositivo. Osservava quindi la Corte che si imponeva la rinnovazione della notifica in modo integrale, in applicazione del richiamato art. 23 e dell'art. 2 delle Norme integrative, ed ordinava, a tal fine, la restituzione degli atti al giudice a quo.
A tanto adempiuto con notifica del 4 agosto 1964, pubblicata nuovamente l'ordinanza del Tribunale nel suo testo integrale nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1964, n. 269, gli atti della causa sono stati nuovamente trasmessi alla Corte e l'Avvocatura dello Stato, con breve memoria depositata nella cancelleria il 21 agosto 1964, si é richiamata alle deduzioni già svolte con i precedenti scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni già a suo tempo formulate.
Considerato in diritto
1. - É da premettere che essendosi provveduto alla notificazione e alla pubblicazione dell'ordinanza di rinvio nella sua interezza, cioè nella motivazione e nel dispositivo, la incertezza già lamentata dall'Avvocatura dello Stato circa la identificazione dell'oggetto del giudizio risulta eliminata. Sostanzialmente, con la rinnovazione della notifica, é stato portato a conoscenza del Presidente del Consiglio dei Ministri l'esplicito riferimento contenuto nell'ordinanza emessa dal Tribunale alle questioni che erano state sollevate dal Pubblico Ministero nel corso del giudizio. Giudicata infatti non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, in relazione all'art. 3 della Costituzione, il Tribunale ritenne invece fondate le altre questioni proposte dal P. M., e cioè quelle che concernono le disposizioni dell'art. 1 e seguenti dello stesso D. L. 21febbraio 1938, non più in riferimento all'art. 3, ma all'art. 43 della Costituzione, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione agli artt. 1 e seguenti del D. L. 25 marzo 1923, n. 796, e in riferimento all'art. 102 della Costituzione. Può così ammettersi che si sia chiaramente raggiunta la identificazione dell'oggetto del giudizio: precisamente, con la prima questione si assume in contrasto con l'art. 43 della Costituzione l'affidamento del servizio delle radiotelevisioni ad una società privata - la R. A. I. - invece della gestione del servizio in modo diretto da parte dello Stato o di un ente pubblico; con la seconda si assume la illegittimità della permanenza della giurisdizione speciale dell'Intendenza di finanza per quanto riguarda il pagamento del canone per le radioaudizioni, in contrasto col divieto posto per giurisdizioni speciali col citato art. 102.
2. - La denuncia di incertezza é stata peraltro affacciata sotto diverso aspetto, rispetto alla prima questione. L'Avvocatura rileva l'affermazione, contenuta nell'ordinanza del Tribunale, circa la incostituzionalità di "tutta la disciplina giuridica eretta sul presupposto della concessione ad una società privata del servizio della radiotelevisione", ed afferma che si avrebbe così una indeterminata indicazione dell'oggetto di questa parte del giudizio, insufficiente rispetto a quanto prescrive l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Non sembra però che l'indicazione generica delle norme impugnate, col richiamo agli artt. 1 e seguenti del D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, sia tale da comportare effettiva incertezza circa l'oggetto del giudizio. Se é vero, infatti, che l'onere, di cui al menzionato art. 23, di indicare le norme che si denunciano come viziate, incombente alla parte che solleva l'eccezione di incostituzionalità, trova la sua giustificazione nell'esigenza di delimitare in maniera chiara e precisa la materia del contendere, é altresì vero che é da ritenersi sufficiente, a tal fine, l'indicazione anche di un intero testo legislativo, se la relativa censura di legittimità sia tale da investire tutte le norme contenute nel provvedimento denunziato (v. sentenze della Corte costituzionale n. 18 del 6 luglio 1956 e n. 53 del 5 giugno 1962). Nel caso in esame, traendosi motivo dalla presunta illegittimità della concessione alla R.A.I. del servizio di radiodiffusione, e dal conseguente contrasto con l'art. 43 della Costituzione di tutta la legislazione "eretta sul presupposto di quella concessione", la censura é stata sollevata appunto contro gli artt. 1 e seguenti del citato D. L. 21 febbraio 1938, cioè contro l'intero testo legislativo, in quanto concernente, in blocco, la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni. Ed infatti il detto D. L. é costituito da una serie di norme organiche, intimamente collegate, che pongono una regolamentazione completa del settore, investendo analiticamente tutte le situazioni relative, dall'imposizione dell'obbligo di pagamento alla misura del canone, dalle modalità del versamento alla disciplina della cessazione dell'obbligo stesso, dalle esenzioni alle sanzioni per le inadempienze. Lo stretto nesso che unisce le disposizioni contenute nel denunziato D. L. dà ragione del loro globale deferimento alla Corte.
3. - L'Avvocatura dello Stato ha anche lamentato la insufficienza del giudizio di rilevanza, rispetto, ancora, alla prima questione, in quanto sostiene che il Tribunale non ha, fra l'altro, notato che la questione medesima non avrebbe ragion d'essere ai fini del giudizio principale, giacché l'obbligo della corresponsione della tassa per la detenzione degli apparecchi, cui é connessa la sanzione penale, sussiste sia nel caso che il servizio venga svolto per concessione da una società, sia che venga esplicato da uno dei soggetti indicati nell'art. 43 della Costituzione.
Senonché questa osservazione dell'Avvocatura circa un tal difetto della rilevanza non sembra esatta, giacché la questione sollevata, come si desume dall'ordinanza del Tribunale, investe, formalmente, appunto le norme che sorreggono, in concreto, l'imputazione a carico del prevenuto. Sarà o meno fondata la questione - e ciò dovrà risultare dall'esame di merito della questione stessa -, ma sembra non dubbio che, dal punto di vista del Tribunale, secondo cioè i termini del ragionamento che si deve porre a base dell'incidente di costituzionalità giusta il disposto dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, frutto del riscontro fra la norma costituzionale, di cui si lamenta la violazione, e le norme impugnate, dovrebbe essere - s'intende, in ipotesi - la immediata, concreta caduta di tutte le disposizioni riguardanti la concessione, e fra esse anche la norma penale, parte essenziale, ritenuta indispensabile in tutto il sistema, e che é quella che sta a base del processo contro il prevenuto, col conseguente effetto quindi, del proscioglimento del medesimo.
Le eccezioni pregiudiziali vanno pertanto respinte.
4. - Passando all'esame del merito della prima questione, ritiene la Corte che non possa sostenersi che contrasti col disposto dell'art. 43 della Costituzione l'affidamento in concessione ad una società privata del servizio delle radiotelevisioni.
La disposizione dell'art. 43 é, com'é noto, espressione dell'evoluzione dei concetti informatori in materia di intervento dello Stato e degli enti pubblici, in genere, nel campo economico, e prevede la sostituzione della pubblica gestione alla gestione privata in quei settori che, come quelli attinenti ai tipi di imprese contemplate nell'articolo stesso, maggiormente sono suscettibili di assumere importanza sotto il profilo del pubblico interesse. Lo scopo essenziale della norma, attraverso la sottrazione al privato del potere di disposizione relativo alle suddette imprese, é la eliminazione della eventualità che il privato, col peso della propria impresa - e naturalmente si tratta di imprese della massima dimensione -, possa direttamente e profondamente influire su interi settori economici, con le conseguenze di ordine politico e sociale che a tale influenza sono connesse.
La facoltà concessa al legislatore di riservare direttamente o trasferire allo Stato, agli enti pubblici o alle collettività di utenti o lavoratori le imprese nell'art. 43 indicate, rispecchia la preoccupazione del Costituente di garantire uno strumento idoneo a porre le attività economiche in parola sotto il controllo dello Stato o di enti pubblici allo scopo di evitare quegli inconvenienti e di ottenere i risultati di carattere economico e sociale che lo Stato democratico si prefigge.
Ma é evidente che l'esigenza cui fa riscontro la norma costituzionale in esame potrà ritenersi rispettata ogni volta che con apposite disposizioni, il conseguimento di tali risultati venga assicurato.
La concessione amministrativa consente il raggiungimento di fini di interesse generale collegati all'esercizio dei servizi pubblici, attraverso un'attività svolta da un privato e non direttamente dallo Stato o dall'ente pubblico titolare del servizio, in vista del fatto che la gestione in concessione può presentarsi, in alcuni casi, più favorevole, in quanto permette una maggiore snellezza nell'espletamento del servizio, libera lo Stato o l'ente pubblico dall'onere dell'esercizio, e ciò specialmente quando trattisi di attività tecnicamente complesse, che richiedano forti spese di impianto e notevole impegno di gestione. Ond'é che la concessione risponde, in tali casi, alla sostanziale esigenza di potere ottenere servizi migliori e più efficienti con minore impegno per l'ente concedente. In definitiva, soddisfa ad una esigenza di utilità economico-sociale che coincide con quella che informa l'art. 43 della Costituzione.
D'altra parte é evidente, che, qualora il Costituente, che ovviamente era a conoscenza del tradizionale istituto della concessione, ne avesse voluto escludere l'applicazione riguardo ai servizi pubblicizzati a norma dell'art. 43, avrebbe espresso tale volontà attraverso una norma specifica, mentre il silenzio serbato al riguardo può bene essere interpretato come ammissione della possibilità del sistema anche ai fini specifici della attuazione del precetto costituzionale.
Ma é da notare che, in questi casi, lo Stato o l'ente pubblico non si limita ad affidare al privato l'esercizio del servizio, ma si riserva poteri assai ampi di direzione, di disciplina, di controllo, tutti tendenti a garantire, a seconda del diverso tipo della concessione, e quindi di diversa intensità, il puntuale conseguimento dei fini di utilità generale. E pur dovendosi riconoscere che il privato concessionario innegabilmente persegue scopi suoi propri di utilità, questi sono però sempre coordinati e subordinati al conseguimento dei fini pubblici, attraverso le norme che in concreto disciplinano l'esercizio delle singole concessioni.
5. - Nel caso del servizio di radiodiffusione bisogna riconoscere che attraverso un vasto piano, che stabilisce una minuta disciplina per lo svolgimento in concessione del servizio, é assicurato il conseguimento di quella finalità di pubblico generale interesse che lo Stato potrebbe prefiggersi di raggiungere attraverso la gestione diretta o l'affidamento del servizio ad un ente pubblico. La maggioranza assoluta delle azioni della R.A.I. é detenuta dall'I.R.I. e può essere trasferita solo allo Stato italiano o ad altro ente pubblico nazionale e previa autorizzazione del Ministro delle poste di concerto col Ministro del tesoro (convenzione 26 gennaio 1952, art. 3); lo statuto dell'ente (sic) concessionario e le sue variazioni devono essere approvati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, come pure la nomina del presidente ed eventualmente del consigliere delegato (artt, 5, 6 del D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428); l'emanazione delle direttive di massima, culturali, artistiche, educative ecc. dei programmi di radiodiffusione e la vigilanza sulla loro attuazione é affidata ad un Comitato istituito presso il Ministero delle poste, e composto di un presidente, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri delle poste e della pubblica istruzione, e da membri in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione e della Società italiana autori, oltre che da scrittori, musicisti ed autori drammatici designati dall'Accademia dei Lincei, e dalle organizzazioni di categoria (D.L.C.P.S. cit., art. 9); le tariffe da praticarsi agli utenti e i diritti spettanti all'ente sono determinati con decreto del Ministro delle poste (convenzione cit., art. 8); la R. A. I. é tenuta a predisporre trimestralmente il piano di massima dei programmi da svolgersi nei tre mesi successivi, ed a sottoporlo prima al parere del detto Comitato istituito presso il Ministero delle poste e poi all'approvazione del Ministro (art. 8 del D.L.C.P.S. citato); del Consiglio di amministrazione dell'ente fanno parte membri destinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze e delle poste (convenzione cit., art. 5). Il compito di esercitare l'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza e l'obbiettività delle radiodiffusioni é affidato ad una Commissione di parlamentari composta di trenta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, le deliberazioni della Commissione vengono eseguite attraverso le disposizioni all'uopo impartite dalla Presidenza del Consiglio al Presidente dell'Ente concessionario (D. L. C. P. S. cit., artt. 11, 12, 13). Alla R. A. I. é vietato di prendere accordi con Stati, enti e cittadini esteri su questioni interessanti il servizio delle radiodiffusioni, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste, sentiti i Ministeri interessati; per gravi motivi di ordine pubblico il Ministro dell'interno può modificare il piano di massima dei programmi e degli orari, e per gli stessi motivi, o per ragioni militari, o per grave necessità pubblica, il Governo, inteso il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica potrà sospendere o limitare l'esercizio o prendere possesso degli impianti ed uffici, senza che la R. A. I. abbia diritto a nessuna speciale indennità (convenzione cit., art. 20). Infine, nei casi di inadempienza dell'ente o di inosservanza delle disposizioni vigenti, o di gravi irregolarità nel servizio, é prevista l'applicazione di una ammenda da parte del Ministero delle poste e, in caso di recidiva, é prevista la revoca della concessione con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste, sentito il parere della Commissione parlamentare o del Comitato ministeriale, a seconda che le inadempienze si riferiscano, rispettivamente, al lato politico o a quello culturale- artistico delle trasmissioni. Ciò a prescindere dalle numerose altre restrizioni ed obbligazioni di interesse tecnico ed organizzativo pure imposte alla R. A. I. e dal generico potere di vigilanza sull'andamento del servizio attribuito al Governo dagli artt. 1 e seguenti del D. L. n. 428 del 1947, che contemplano il sistema dei vincoli e non ne lasciano al di fuori alcun settore della vita e dell'attività dell'ente concessionario, dalla consistenza patrimoniale all'organizzazione amministrativa e tecnica.
In relazione a questa vasta rete di interferenze e di controlli, lo speciale rapporto di concessione stabilito con la R. A. I., sia che lo si intenda come un rapporto di sostituzione, in cui il privato é un esercente dell'attività della quale titolare é lo Stato, per conto del quale il privato agisce, sia che lo si intenda come uno speciale rapporto organico, per cui il privato si presenterebbe quale mezzo indiretto attraverso cui lo Stato raggiunge i suoi fini, questo speciale rapporto costituisce uno strumento valido per la realizzazione dei fini cui istituzionalmente tende il servizio di radiodiffusione nel regime di pubblicità che gli deriva dalla riserva della titolarità del servizio stesso allo Stato. Bisogna pertanto riconoscere che, come già in diversa occasione ebbe a rilevare questa Corte (sentenza 6 luglio 1960, n. 59, che tratta del monopolio statale televisivo), esso é perfettamente inquadrabile nella disciplina dell'art. 43 della Costituzione.
6. - Circa la seconda questione, riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, in relazione alle disposizioni del D. L. 21 febbraio 1938, per asserito contrasto con l'art. 102 della Costituzione, basta osservare che il suo presupposto, cioè la automatica soppressione delle giurisdizioni speciali alla scadenza del termine per la revisione stabilita dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, é stato già più volte esaminato dalla Corte che lo ha respinto.
La Corte ha affermato che il Costituente non ha voluto senz'altro sopprimere le giurisdizioni speciali preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ma soltanto sottoporle a revisione ad opera del Parlamento, e che il quinquennio, entro cui tale revisione doveva essere effettuata, non é termine perentorio; onde le giurisdizioni speciali legittimamente continuano a svolgere le loro funzioni fino a quando non si sarà proceduto alla loro revisione (sentenze n. 41 del 1 marzo 1957, n. 41 del 10 giugno 1960 e n. 92 del 13 novembre 1962). Non essendo d'altra parte dubbio che la cognizione delle contravvenzioni attribuite all'Intendente di finanza dagli artt. 21 e 36 della citata legge del 1929 concreti una giurisdizione speciale, non può ritenersi non applicabile anche ad essa il principio posto dalla Corte circa la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, epperò la questione appare manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali,
dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 1 luglio 1963 sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del D. L. 21febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1926, n. 4, in relazione alle disposizioni dell'art. 1 e seguenti del D. L. 25 marzo 1923, n. 796, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 1965.