Ordinanza n. 55 del 1965
 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 55

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3361, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Gemmati Natale, la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, Pastore Isabella e Perniola Angela, iscritta al n. 162 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 269 del 31 ottobre 1964.

Visti gli atti di costituzione di Gemmati Natale e della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.

Ritenuto che con ordinanza del 24 maggio 1962, ritualmente notificata e pubblicata, il Tribunale di Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3361, con cui il signor Vincenzo Cassano veniva espropriato di certi terreni siti in agro Castellaneta (Taranto) segnati in catasto alla partita n. 2923, foglio 7, part. 25 e 14, in applicazione della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841;

che, secondo l'ordinanza, questi terreni sarebbero appartenuti, non al Cassano, ma alle signore Pastore e Perniola, dalle quali sarebbero stati precedentemente acquistati per usucapione trentennale e che dopo l'esproprio li avrebbero venduti al signor Natale Gemmati, che perciò li rivendica nel giudizio di merito;

che questa Corte con ordinanza 8 maggio 1963 ha rimesso gli atti al Tribunale di Bari perché accertasse se l'usucapione, a favore delle signore Pastore e Perniola, era veramente maturata al 15 novembre 1949 e se i terreni venduti al Gemmati erano quelli usucapiti dalle due danti causa;

che il Tribunale di Bari con ordinanza 25 giugno 1964, ritualmente notificata e pubblicata, ha ritrasmesso gli atti a questa Corte dando generica risposta affermativa sui due quesiti sottopostigli;

che in questa sede si sono costituiti il Gemmati e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;

Considerato che, ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, occorre stabilire se i terreni, rivendicati dal Gemmati e iscritti in catasto coi nn. 25 e 14, siano stati usucapiti dalle signore Pastore e Perniola al 15 novembre 1949, giorno a cui si deve far riferimento quanto alla titolarità dei beni da espropriare (sentenza n. 41 del 1959 della Corte costituzionale), ed inoltre se siano stati venduti da costoro al Gemmati con l'atto Labellarte del 9 ottobre 1954;

che, allo stato, l'usucapione non risulta provata sia perché le dichiarazioni dei tre testimoni appariscono inesatte e perfino contraddittorie, sia perché della permuta non formalizzata, alla quale sarebbe succeduta la presa di possesso ad usucapionem, non é traccia nei rogiti di trasferimento dei terreni, che si richiamano invece ad atti formali, sia perché del muro a secco, con cui si sarebbe attuata la presa di possesso, si ha notizia per la prima volta nell'atto del 1923, mentre in quello del 1921 il "paretone" sembra riferirsi ad altro fondo;

che ad ogni modo i terreni espropriati dall'Ente e rivendicati dal Gemmati figurano in catasto coi nn. 25 e 14, mentre risulterebbe che il Gemmati ha acquistato dalle signore Pastore e Perniola, con atto Labellarte 1954, solo i fondi vicini contrassegnati coi nn. 26 e 27, sui quali non c'e controversia, né c'é prova che il riferimento a questi dati sia frutto d'un errore;

che anzi l'acquisto del Gemmati (1954) é posteriore all'espropriazione dei terreni rivendicati e il muro a secco, che delimitava questi terreni, era interrotto il giorno dell'acquisto (doc. 5 fascicolo Basile), situazione di fatto che sembra escludere il proposito delle signore Pastore e Perniola di venderli al Gemmati, indicandoli per di più con numeri (26, 27) diversi da quelli che li contrassegnavano in catasto (nn. 25, 14);

che perciò si rende necessaria sull'uno e sull'altro punto una nuova e più penetrante indagine;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

rinvia gli atti al Tribunale di Bari.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 1965.