Sentenza n. 49 del 1965
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SENTENZA N. 49

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, secondo comma, e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "Norme sulla disciplina della propaganda elettorale", promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1964 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Spatola Giovanna ed altri, iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche dell'aprile 1963, Spatola Giovanna, Silvestri Alessandro, Vanni Regini, Savini Pietro e Verticchio Giuseppe, venivano sorpresi ad affiggere manifesti, intestati al movimento "Rinnovamento sociale" ed a firma "Ernesto Brivio", sui riquadri di un tabellone per la propaganda elettorale destinati ad altri partiti politici.

Rinviati a giudizio dinanzi al Pretore di Roma per rispondere della contravvenzione punita dall'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, la difesa degli imputati sollevava eccezione di illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 2, 3 e 8 della citata legge, in riferimento agli artt. 21 e 49 della Costituzione.

Rilevava al riguardo la difesa che gli oneri e le limitazioni contemplate negli artt. 2 e 3 della legge elettorale (domande, comunicazioni, istanze per ottenere l'assegnazione di spazi sui tabelloni elettorali) sono in contrasto col "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero" nonché con quello di "concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale", sanciti rispettivamente dalle citate norme costituzionali. Tali disposizioni - secondo la difesa - avevano precluso al partito "Rinnovamento sociale", che partecipava regolarmente alla competizione elettorale con la presentazione di liste in tutto il territorio della Repubblica, la manifestazione del proprio pensiero in forma propagandistica murale. E ciò in quanto, trattandosi di partito di nuova fondazione, non aveva potuto rispettare i termini di cui all'art. 3 della legge n. 212.

Il Pretore, in accoglimento della dedotta eccezione, con ordinanza 28 febbraio 1964, sospendeva il giudizio in corso e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

Motivando in ordine alla non manifesta infondatezza della questione il Pretore si é limitato ad osservare che "per il semplice fatto di non aver presentato la domanda di cui all'art. 3 della richiamata legge, un partito si troverebbe escluso dalla propaganda elettorale a mezzo manifesti proprio nel momento in cui la nazione si accinge a rinnovare i suoi organi rappresentativi mediante le elezioni". Ciò - secondo l'ordinanza - comporterebbe violazione degli artt. 21 e 49 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.

Nel presente giudizio le parti private non si sono costituite, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con deposito di atto di intervento in cancelleria in data 30 aprile 1964.

L'Avvocatura osserva che la norma impugnata, disciplinando l'uso di appositi spazi per la propaganda murale e ripartendo questi in misura eguale tra tutti i richiedenti, non viola l'art. 21 della Costituzione, essendosi il legislatore limitato a disciplinare l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

La disciplina delle affissioni in appositi spazi tende ad assicurare a tutti il diritto di manifestare in pari misura il proprio pensiero sia evitando che vi siano soggetti che, pur avendone titolo, non abbiano spazio a disposizione, sia impedendo il verificarsi di abusi che possano offendere altri beni, parimenti tutelati dalla Costituzione.

Del pari infondata, secondo l'Avvocatura, é poi la pretesa violazione dell'art. 49 della Costituzione secondo il quale tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

La norma denunciata, infatti, determinata da elementi obiettivi, non annulla tale diritto ma comporta una legittima e modesta compressione di esso, residuando altre innumerevoli vie di espressione, con metodo democratico, delle proprie idee ai fini della determinazione della politica nazionale.

L'Avvocatura, pertanto, conclude, chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme sulla disciplina della propaganda elettorale, dispone che, sino a quando non vengano assegnate le superfici entro gli spazi per le affissioni riservati ai partiti o gruppi politici o singoli candidati, gli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale sono liberi a tutti.

Per potere usufruire di tali spazi nel suddetto periodo, il secondo comma dell'art. 3 prescrive che gli interessati "debbono presentare domanda al Sindaco entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi".

In quest'ultima disposizione il Pretore di Roma ha ravvisato la violazione dei diritti di manifestare liberamente il proprio pensiero e di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, garantiti rispettivamente dagli artt. 21 e 49 della Costituzione.

Gli artt. 2 e 8 della legge 1956, n. 212, anche essi denunciati come incostituzionali, vengono in considerazione, nella proposta questione di legittimità, solo per la loro relazione con la norma propriamente impugnata, in quanto le rispettive disposizioni riguardano gli spazi da destinare alle affissioni e le sanzioni penali comminate a carico di coloro che, non avendone titolo, abbiano usato degli spazi suddetti.

Ritiene la Corte che la questione sia infondata sotto entrambi gli aspetti prospettati.

2. - Per quanto riguarda il preteso contrasto con l'art. 21 della Costituzione va rilevato che con la sentenza n. 48 del 1964 la Corte si é già pronunziata sulla legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 1 e nell'art. 8, quarto comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e che i principi affermati in detta sentenza valgono a risolvere, sotto l'aspetto considerato, anche l'attuale questione.

Ha ritenuto la Corte che la norma, secondo la quale durante la campagna elettorale l'affissione di stampati e manifesti di propaganda é consentita soltanto negli spazi a tal fine destinati in ogni Comune, e le sanzioni penali comminate per chi contravvenga a tale disposizione non comportano violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma si limitano a regolarne l'esercizio.

Dopo aver rilevato che l'affissione in genere incontra anche in altre leggi una serie di divieti e limitazioni a tutela di pubblici interessi, la Corte ha, peraltro, osservato che la disciplina della propaganda politica a mezzo manifesti durante la campagna elettorale, dettata dalla legge n. 212 del 1956, tende a porre tutti, partiti e cittadini, "in condizione di parità onde assicurare che, in uno dei momenti essenziali della vita democratica, questa non sia di fatto ostacolata da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza".

Ora, esaminando al lume di queste considerazioni, le disposizioni in questa sede impugnate, risulterà di tutta evidenza che, sia l'obbligo sancito dall'art. 3 della legge di presentare una domanda al Sindaco per ottenere l'assegnazione degli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale, sia, conseguentemente, la sanzione penale comminata dall'art. 8, primo comma, a carico di colui che, non avendone titolo, abbia usato degli spazi suddetti, non danno luogo ad alcuna compressione o menomazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma provvedono soltanto a disciplinarne l'esercizio garantendone a tutti la effettività e ponendo tutti in una situazione di assoluta eguaglianza di trattamento.

Proprio in riferimento alla disposizione impugnata la Corte ha avuto modo di osservare, nella ricordata sentenza, che la domanda ha la sola funzione di render noto il proposito di procedere all'affissione e che nessun potere discrezionale la norma attribuisce alla Giunta comunale nella ripartizione degli spazi per le affissioni, in quanto la semplice presentazione della domanda determina ipso iure l'obbligo per l'Amministrazione di assegnare una determinata superficie a ciascun richiedente.

Nell'art. 3 viene precisato che la ripartizione degli spazi deve essere fatta dalla Giunta secondo l'ordine di presentazione delle domande e, qualora sia necessario, secondo un turno mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

É quindi agevole rilevare che la norma in esame assolve ad un ben preciso ed indispensabile compito: rendere concretamente possibile alla Giunta, sulla scorta delle domande presentate, di ripartire gli spazi in questione in parti uguali tra tutti gli interessati che intendono partecipare alla propaganda elettorale mediante affissioni nel periodo antecedente alla assegnazione degli spazi destinati ai soli partiti politici.

3. - Dalle considerazioni testé svolte discende l'infondatezza della questione anche in riferimento all'art. 49 della Costituzione.

Privo di fondamento é il particolare rilievo formulato al riguardo nell'ordinanza di rimessione secondo il quale un partito, per il semplice fatto di non aver presentato la domanda richiesta dal secondo comma dell'art. 3, si troverebbe escluso dalla propaganda elettorale a mezzo manifesti proprio nel momento in cui la nazione si accinge a rinnovare i suoi organi rappresentativi, e ciò in violazione del diritto riconosciuto dall'art. 49 della Costituzione di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Il giudice a quo non ha anzitutto tenuto conto che la propaganda disciplinata dalla legge in esame afferisce ad un settore ben delimitato qual é quello dell'affissione di manifesti, stampati ed altro in appositi delimitati spazi e che la stessa propaganda può liberamente essere svolta con metodo democratico in numerose altre forme ed aspetti altrettanto idonei ai fini della determinazione della politica nazionale.

In secondo luogo, poi, il rilievo non ha evidentemente tenuto in debita considerazione due importanti circostanze: che la presentazione di una domanda da parte dei partiti é richiesta dalla legge solo per consentire anche ad essi l'assegnazione di superfici negli spazi destinati a coloro che non partecipano direttamente alla campagna elettorale; che l'assegnazione degli spazi a domanda ha carattere di provvisorietà essendo limitata ad un ben determinato periodo di tempo nel corso della campagna elettorale. Essa, infatti, cessa non appena la Giunta - ricevuta comunicazione delle liste e candidature ammesse - sarà in grado di delimitare e ripartire gli spazi riservati ai partiti. Da questo momento i partiti possono affiggere solo in tali spazi e non più in quelli destinati agli estranei alla competizione, che vengono nuovamente ripartiti con le modalità stabilite dall'art. 5, comma secondo, della legge.

L'ordinanza di rimessione non ha tenuto presente che ai partiti sono riservati appositi spazi, non assegnabili nella prima fase della campagna elettorale, che vengono ripartiti in parti uguali dalla Giunta secondo l'ordine di ammissione delle rispettive liste. Tale ripartizione, ovviamente, non é subordinata alla presentazione di alcuna domanda, in quanto il diritto di un partito di vedersi assegnata una superficie per le affissioni scaturisce direttamente dall'ammissione della sua lista.

Ciò dimostra che anche il partito che non ha potuto ottenere l'assegnazione di superfici negli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale per aver omesso di presentare la relativa domanda, potrà sempre partecipare alla propaganda mediante affissione sugli spazi destinati ai partiti dopo che l'ammissione della propria lista verrà comunicata alla Giunta.

Ritiene, quindi, la Corte che le disposizioni impugnate, proprio in omaggio ai principi di una sana democrazia, pongono tutti i partiti sullo stesso piano ai fini della propaganda mediante affissione assicurando a ciascuno di essi eguaglianza di trattamento indipendentemente dalle rispettive forze e possibilità economiche.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, e degli artt. 2 e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "Norme sulla disciplina della propaganda elettorale", in riferimento agli artt. 21 e 49 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 1965.