Sentenza n. 48 del 1964
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SENTENZA N. 48

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, quarto comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1963 dal Pretore di Lipari nel procedimento penale a carico di Fusco Francesco e Scibilia Raffaello, iscritta al n. 202 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 312 del 30 novembre 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1964 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale pendente innanzi alla Pretura di Lipari a carico dei signori Francesco Fusco e Raffaello Scibilia, imputati di aver affisso, in concorso fra loro, manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi fissati dalla Giunta comunale, la difesa ha eccepito la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "norme per la disciplina della propaganda elettorale", perché contrastanti con l'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione. Con ordinanza 15 ottobre 1963 il Pretore, dopo aver osservato che con gli articoli della legge citata viene temporaneamente ed eccezionalmente limitata in periodo elettorale la libertà di affiggere manifesti - libertà che sussiste piena ed incondizionata in periodo extraelettorale - e che pertanto appare menomato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale delle indicate disposizioni.

L'ordinanza, emessa nell'udienza di dibattimento, é stata notificata all'imputato contumace Francesco Fusco (atto 19 ottobre 1963) ed al Presidente del Consiglio dei Ministri (atto 21 ottobre 1963), comunicata ai Presidenti delle due Camere (atto 15 ottobre 1963) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 312 del 30 novembre 1963.

Nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Nel relativo atto, depositato il 10 novembre 1963, si osserva che il riconoscimento di un diritto da parte della Costituzione non vieta al legislatore di disciplinarne l'esercizio, purché non ne riduca il contenuto fino al punto da determinarne l'offesa in termini evidenti; e si rileva che la legge 4 aprile 1956, n. 212, si é limitata a disciplinare l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, e ciò al fine di evitare abusi destinati ad offendere altri beni parimenti tutelati dalla Costituzione e, in particolare, il diritto di proprietà che certamente sarebbe leso da inconsulte ed incontrollate affissioni. L'Avvocatura ha concluso, in conseguenza, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

Le parti private non si sono costituite.

All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le osservazioni svolte nell'atto di costituzione e le relative conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, stabilisce che durante la campagna elettorale l'affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda (commi primo e terzo) é consentita soltanto negli spazi a ciò destinati in ogni Comune, distinti secondo che l'utilizzazione avvenga da parte di candidati, partiti e gruppi politici partecipanti alle elezioni o da parte di chiunque altro (comma secondo), e proibisce le iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (ultimo comma); l'art. 8, comma quarto, determina, fra l'altro, le sanzioni penali a carico di chi contravvenga alle predette disposizioni.

La Corte é chiamata a decidere, in relazione alla questione sollevata nell'ordinanza di rimessione, se le statuizioni dell'art. 1 e, conseguentemente, la norma penale contenuta nell'art. 8, comma quarto, costituiscano violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione (art. 21, comma primo, della Costituzione) e del divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazione o censura (art. 21, comma secondo).

La questione appare infondata sotto entrambi gli aspetti.

2. - L'art. 21, comma primo, della Costituzione riconosce sia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sia quello del libero uso dei mezzi di divulgazione, e già nella prima sentenza del 5 giugno 1956 la Corte affermò che l'uno e l'altro godono della stessa garanzia costituzionale: il nesso di indispensabile strumentalità del secondo rispetto al primo esclude, sotto questo profilo, una distinzione che l'art. 21 in nessun modo consente.

La Corte, nel confermare questo precedente, ritiene che le disposizioni impugnate, che non toccano minimamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, non comportino neppure violazione del diritto di usare liberamente dei mezzi che ne realizzano la diffusione giacché, in quanto si limitano a disciplinarne l'esercizio, esse appaiono estrinsecazione di un potere del legislatore ordinario del quale la Corte, in riferimento a varie fattispecie e con ripetute e costanti pronunzie, ha riconosciuto la piena legittimità sempre che il diritto attribuito dalla Costituzione non venga ad essere snaturato. E va ricordato che, proprio in applicazione di questo principio allora per la prima volta affermato, la Corte nella citata sentenza del 1956 ritenne che non fosse in contrasto con l'art. 21 della Costituzione il comma quinto dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p. s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), nel quale é disposto che "le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente".

L'ordinanza di rimessione afferma che la legge 4 aprile 1956, n. 212, limita "temporaneamente ed eccezionalmente", in occasione delle elezioni, la libertà di affissione che, invece, é illimitata in periodo extraelettorale, e da ciò fa discendere il dubbio sulla sua legittimità costituzionale. Ora, a parte la considerazione che l'affissione in genere incontra anche in altre leggi una serie di divieti e di limitazioni a tutela di pubblici interessi, é da osservare che proprio durante la campagna elettorale la concomitante e più intensa partecipazione di partiti e di cittadini alla propaganda politica determina una situazione che giustifica l'intervento del legislatore ordinario diretto a regolarne il concorso. La legge 4 aprile 1956 ha dettato una disciplina contenuta entro questi limiti, con norme che non sono ispirate, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, alla tutela della proprietà (e basta in proposito rilevare che neppure col consenso del proprietario del muro, dell'edificio, ecc. sarebbe lecito procedere all'affissione fuori degli appositi spazi), ma tendono a porre tutti in condizione di parità: ad assicurare, cioè, che in uno dei momenti essenziali per lo svolgimento della vita democratica, questa non sia di fatto ostacolata da situazioni economiche di Svantaggio o politiche di minoranza.

Alla luce di queste considerazioni le norme impugnate, in quanto si limitano a regolare l'esercizio del diritto attribuito dall'art. 21 della Costituzione e ciò fanno senza violarlo, ma anzi nel particolare settore oggetto della loro disciplina - garantendone la effettività, sono costituzionalmente legittime.

3. - La questione é infondata anche in riferimento al secondo comma dell'art. 21 della Costituzione.

É di tutta evidenza, infatti, che le norme denunziate non instaurano, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di censura sulla stampa elettorale; ed é del pari certo che nessun potere di autorizzazione esse conferiscono alla pubblica autorità. La legge, infatti, determina direttamente le misure (art. 1, comma secondo) ed il numero (art. 2, comma secondo) degli spazi da riservare all'affissione; fissa i termini entro i quali occorre provvedere alla loro individuazione (art. 2, comma primo) e ripartizione (artt. 4, comma primo, e 5, comma secondo); indica i soggetti legittimati all'affissione (art. 1, commi primo e secondo) e prescrive, in genere, tutte le modalità di applicazione della disposta disciplina, senza lasciare alla Giunta comunale il minimo potere discrezionale. E ciò é a dirsi anche per la concreta assegnazione degli spazi, giacché questa avviene, per quanto riguarda i partiti, i gruppi politici e i candidati, secondo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature (art. 4, comma terzo) e, per quanto riguarda gli altri soggetti che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, in base a semplice domanda, che non ha altra funzione che quella di render noto il proposito di procedere all'affissione e che determina ipso iure l'obbligo dell'Amministrazione di assegnare gli spazi secondo modalità anch'esse rigidamente stabilite dalla legge (art. 3, commi quarto e quinto).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "norme per la disciplina della propaganda elettorale", in riferimento all'art. 21, commi primo e secondo, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

Gaspare AMBROSINI -  Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 1964.