ORDINANZA N. 104
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n. 69; del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888; della legge 5 gennaio 1949, n. 7; della legge 4 luglio 1950, n. 454; della legge 10 luglio 1951, n. 541; della legge 26 giugno 1952, n. 664; del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, e dei decreti ministeriali 10 giugno 1954, 22 giugno 1955, 8 giugno 1956,17 luglio 1956,14 giugno 1957,18 giugno 1958,7 luglio 1959 e 10 giugno 1960 per tutte le disposizioni in essi contenute riguardanti l'ammasso del grano per contingente, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1964 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Zannini Orlando e Bartolomei Modesto, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Ritenuto che con l'ordinanza predetta il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'istanza della difesa degli imputati, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sull'ammasso del grano per contingente contenute nelle leggi e nei decreti ministeriali indicati in epigrafe in riferimento all'art. 41 della Costituzione, perché non sarebbe stata rispettata la "riserva di legge" attinente al procedimento di classificazione del prodotto e di determinazione del prezzo delle singole quantità conferite, nonché alle fasi di gestione e di ridistribuzione del frumento ammassato;
Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che con sentenza n. 24 del 4 marzo 1964 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni relative all'ammasso del grano per contingente contenute nelle leggi sopra indicate;
che i motivi esposti nell'ordinanza non sono diversi da quelli già esaminati dalla Corte nel precedente giudizio e non possono perciò indurre a una diversa decisione;
che per quanto riguarda i decreti ministeriali 10 giugno 1954, 22 giugno 1955, 8 giugno 1956,14 giugno 1957,18 giugno 1958, 7 luglio 1959 e 10 giugno 1960, con i quali furono stabiliti i contingenti di grano da conferirsi agli ammassi negli anni dal 1954 al 1960 e il decreto ministeriale 17 luglio 1956, con il quale furono stabilite le modalità di conferimento del grano per detto anno, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile trattandosi di atti non aventi forza di legge;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni concernenti l'ammasso del grano per contingente contenute nel D. L. C. P. S. 5 settembre 1947, n. 888; nella legge 5 gennaio 1949, n. 7; nella legge 4 luglio 1950, n. 454; nella legge 10luglio 1951, n. 541; nella legge 26giugno 1952, n. 664, e nel decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, in riferimento all'art. 41 della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei decreti ministeriali 10 giugno 1954, 22 giugno 1955, 8 giugno 1956, 17 luglio 1956, 14 giugno 1957, 18 giugno 1958, 7 luglio 1959 e 10 giugno 1960.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 1964.