Sentenza n. 24 del 1964
 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 24

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n. 69; del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888; della legge 5 gennaio 1949, n. 7; della legge 4 luglio 1950, n. 454; della legge 10 luglio 1951, n. 541; della legge 26 giugno 1952, n. 664, e del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, per tutte le disposizioni in essi contenute riguardanti l'ammasso del grano per contingente, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1963 dalla Corte di cassazione - Sezione III penale - nel procedimento penale a carico di Cominelli Angelo ed altri, iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 107 del 20 aprile 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cominelli Angelo, di Caprioli Giulio e del Consorzio agrario provinciale di Brescia;

udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Alfredo Angelucci, per il Cominelli, gli avvocati Enzo Paroli, Gianfranco Groppali, Pietro Nuvolone e Giuseppe Bettiol, per il Caprioli, e l'avv. Antonio Putzolu, per il Consorzio agrario.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Cominelli Angelo, Caprioli Giulio ed altri sette dipendenti del Consorzio agrario provinciale di Brescia venivano condannati con sentenza 22 dicembre 1960 del Tribunale di quella città, parzialmente confermata dalla Corte di appello con sentenza 15 febbraio 1962, per i reati di concorso in peculato, falso ideologico continuato in atto pubblico e truffa continuata, reati consumati dal 1949 al 1955 ed originati dalla distrazione e dall'appropriazione di rilevanti quantitativi di grano dell'ammasso per contingente con alterazione di libri contabili e dei verbali di sopraluogo e di prepolitura.

Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati ricorrevano in Cassazione deducendo in via pregiudiziale l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439 (in particolare dell'art. 17) ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n. 69; del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888; della legge 5 gennaio 1949, n. 7; della legge 4 luglio 1950, n. 454; della legge 10 luglio 1951, n. 541; della legge 26 giugno 1952, n. 664, e del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, per tutte le disposizioni in essi contenute riguardanti l'ammasso del grano per contingente, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e precisamente per non essere stata rispettata la riserva di legge attinente al procedimento di classificazione del prodotto e di determinazione dei prezzi delle singole quantità conferite, nonché attinente alle fasi di gestione e di redistribuzione del frumento ammassato.

Con ordinanza 20 febbraio 1963 la Corte di cassazione - Sezione III penale - in accoglimento della dedotta eccezione ha osservato che l'obbligo del conferimento del grano all'ammasso é misura di direzione pubblica dell'economia, rientrante tra quelle consentite dall'art. 41 della Costituzione, che esige limiti, programmi e controlli da stabilirsi sulla base di una legge.

Questo principio della "riserva di legge" - ad avviso della Corte - non potrebbe dirsi rispettato nel caso in esame sia perché l'art. 17 del D.L. n. 439 del 1947, per quanto riguarda i criteri per la classificazione delle singole qualità di frumento e la determinazione dei relativi prezzi, si rimette alle apposite tabelle approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia perché, per quanto concerne la distribuzione del prodotto, lo stesso decreto nulla dispone, mentre i successivi provvedimenti sopra elencati, si rimettono al Ministero dell'agricoltura, all'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai Comitati provinciali e al Ministero del tesoro.

Ha, pertanto, ritenuto la Corte che in tutti i provvedimenti legislativi riguardanti l'ammasso del grano, siano da ravvisare elementi di incostituzionalità che, analogamente a quanto statuito con la sentenza 14 febbraio 1962, n. 5, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni concernenti l'ammasso del risone, dovrebbero condurre alla dichiarazione di illegittimità dell'intero sistema dell'ammasso del frumento.

Sul punto della rilevanza la Corte ha ritenuto che il giudizio non potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimità delle norme in questione potrebbe avere conseguenze rilevanti nel piano della configurabilità giuridica dei reati contestati.

L'ordinanza di rinvio, comunicata ai Presidenti delle Camere, notificata in udienza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri l'8 marzo 1963, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1963, n. 107.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito Cominelli Angelo depositando in cancelleria il 10 maggio 1963 le proprie deduzioni con procura conferita agli avvocati Carlo Turlini di Brescia e Alfredo Angelucci di Roma.

La difesa del Cominelli ha rilevato anzitutto che il complesso delle disposizioni impugnate concernenti l'ammasso del grano pone in essere un sistema che grandemente comprime la libertà di produzione, commercio e contrattazione di tale bene venendo a costituire lo Stato quale contraente necessario sia verso il produttore che verso il consumatore. E se é vero che la libertà economica dei privati può essere per ragioni pubbliche di utilità generale, compressa, programmata e controllata allo scopo di indirizzare e coordinare le iniziative verso fini sociali é parimenti indubbio che detti limiti, per potersi considerare legittimi, debbano essere chiaramente e specificamente determinati con legge e non lasciati alla discrezionalità della pubblica Amministrazione.

Ciò premesso, la difesa ha osservato che le disposizioni impugnate non sarebbero affatto rispondenti al principio della "riserva di legge".

Ed invero, per quanto riguarda la fase di acquisizione del grano, tutti i provvedimenti legislativi relativi all'ammasso nulla dispongono in ordine ai criteri per la classificazione del prodotto e la determinazione dei prezzi, rimettendoli alla pura discrezionalità dell'Amministrazione alla quale é inoltre lasciata per quanto riguarda l'ammasso per contingente - tanto la determinazione del contingente nazionale, quanto di quelli locali.

In tutte le leggi impugnate non si rinviene inoltre alcuna norma che disciplini la fase di gestione e redistribuzione del grano e ciò consente alla pubblica Amministrazione di comprimere a suo arbitrio la libertà degli operatori della trasformazione della materia prima ammassata.

Per tali motivi la difesa, dopo aver posto in rilievo il carattere unitario del sistema giuridico degli ammassi del grano, ha chiesto che ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale.

3. - Nel presente giudizio si é anche costituito Caprioli Giulio con atto depositato in cancelleria il 10 maggio 1963 e procura conferita agli avvocati Enzo Paroli di Brescia e Filippo Ungaro di Roma.

4. - Si é infine costituito il Consorzio agrario provinciale di Brescia, parte civile nel giudizio a quo, depositando in cancelleria il 12 marzo 1963 le proprie deduzioni con procura conferita all'avvocato Antonio Putzolu del Foro di Roma.

La difesa del Consorzio ha rilevato anzitutto che l'ordinanza di rinvio si é essenzialmente basata sulla sentenza n. 5 del 1962 con la quale la Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme concernenti l'ammasso totale obbligatorio del risone e non ha considerato che le norme denunciate di incostituzionalità nel presente giudizio non si riferiscono a tale tipo di ammasso - cessato con l'annata agraria 1946-47 - bensì all'ammasso obbligatorio per contingente disposto dal decreto legislativo n. 888 del 1947 e dalla legge n. 7 del 1949 e all'ammasso facoltativo disposto dalle leggi n. 454 del 1950, n. 541 del 1951, n. 664 del 1952 e n. 452 del 1953.

Le differenze fra detti tipi di ammasso sono sostanziali ed invero: a) nell'ammasso totale obbligatorio il cereale era completamente vincolato ed era fatto assoluto divieto al produttore di disporne in qualsiasi modo; negli ammassi per contingente, obbligatorio o facoltativo, era, invece, fatto solo obbligo ovvero era attribuita la facoltà al produttore di conferire una determinata quota del prodotto; b) nell'ammasso totale si verificava un accentramento del prodotto nelle mani dello Stato venendosi così a incidere sul diritto di iniziativa economica privata sia del produttore sia degli operatori economici dei settori della trasformazione e dello smercio del prodotto ammassato; negli ammassi per contingente, invece, gli operatori economici, data la scarsa entità del cereale contingentato, potevano continuare ad operare liberamente sul mercato acquistando il grano, a seconda della convenienza, o dalla gestione dell'ammasso dello Stato o dai produttori che ne conservavano larga disponibilità.

Da tali considerazioni la difesa del Consorzio ha tratto queste conseguenze:

1) il decreto legislativo n. 888 del 1947 e la legge n. 7 del 1949, riguardanti l'ammasso obbligatorio del grano per contingente, debbono ritenersi legittimi tanto se posti in raffronto con l'art. 41 della Costituzione, quanto se posti in raffronto con l'art. 42, terzo comma, come sarebbe più giusto fare, trattandosi, più che di una obbligazione di dare, della requisizione di una quota del prodotto;

2) per l'ammasso per contingente facoltativo, istituito con le leggi n. 454 del 1950, n. 541 del 1951, n. 664 del 1952 e col decreto-legge n. 452 del 1953, la questione di costituzionalità non si pone affatto non ricorrendo la necessità del rispetto del principio della "riserva di legge", dato che il conferimento era semplicemente facoltativo e quindi la libertà economica dei produttori non era affatto limitata.

La difesa del Consorzio ha, pertanto, concluso perché la Corte, ritenuto estraneo al giudizio di costituzionalità il decreto legislativo n. 439 del 1947, voglia dichiarare non fondata la questione di legittimità sia nei confronti delle disposizioni riguardanti l'ammasso obbligatorio per contingente che di quelle concernenti l'ammasso facoltativo.

5. - La difesa di Cominelli Angelo ha depositato in cancelleria in data 20 novembre 1963 una memoria difensiva nella quale ha riaffermato che oggetto del presente giudizio é l'intero sistema legislativo regolante gli ammassi del grano e che deve essere perciò disattesa la tesi del Consorzio che vorrebbe infrangere l'unità di tale sistema frazionandolo in vari gruppi di norme, ciascuno regolante un diverso tipo di ammasso.

In particolare non sarebbe sostenibile l'estraneità al giudizio di costituzionalità del decreto legislativo n. 439 del 1947, e ciò perché le norme di tale decreto, sebbene riguardassero un ammasso totale, continuarono a costituire una non indifferente parte del sistema anche nel nuovo regime posto che ad esse fanno richiamo i successivi provvedimenti legislativi.

La difesa inoltre ha contestato la tesi del Consorzio relativa alla distinzione tra ammasso per contingente obbligatorio e ammasso per contingente volontario rilevando che parlare di contingente volontario é una contraddizione in termini, giacché, se l'ammasso per contingente é uno strumento per fare acquisire allo Stato una parte della produzione granaria, é evidente che solo l'obbligatorietà del conferimento potrà dare la certezza che il contingente sarà effettivamente acquisito allo Stato.

La difesa del Cominelli ha rilevato ancora che anche le norme dell'ammasso per contingente pongono limiti, sia alla libera disponibilità del cereale da parte del produttore, sia agli operatori economici della fase di distribuzione del grano ammassato.

6. - La difesa del Consorzio ha depositato in cancelleria in data 21 novembre 1963 una memoria nella quale ha ampiamente sviluppato la tesi secondo la quale deve essere riconosciuto carattere facoltativo non solo all'ammasso del grano disposto con la legge n. 454 del 1950, ma anche a quelli disposti negli anni successivi con le leggi n. 541 del 1951, n. 664 del 1952 e col D.L. n. 452 del 1953.

E ciò sia perché in tali leggi non vi é traccia di un "obbligo" di conferire che il legislatore avrebbe dovuto formulare espressamente, così come lo formulò nel D.L. n. 888 del 1947, sia perché il D. M. 4 settembre 1953 (che dettò norme di esecuzione del D.L. n. 452 del 1953, ma che ha valore anche per le altre leggi, avendo queste sempre integralmente richiamato la disciplina della legge n. 541 del 1951), parlando di produttori che "possono conferire", dimostra come l'Amministrazione abbia giustamente considerato facoltativo il conferimento del grano all'ammasso dal 1950 in poi.

Il carattere facoltativo di tali conferimenti non é, infine, in contrasto con le sanzioni previste dall'art. 8 della legge n. 541 del 1951 le quali riguardavano altri aspetti della disciplina degli ammassi e che del resto non furono mai applicate.

7. - Per Caprioli Giulio sono state depositate in cancelleria due memorie difensive rispettivamente in data 25 ottobre e 19 novembre 1963. Sotto quest'ultima data, inoltre, é stata depositata altra procura con la quale il Caprioli, in aggiunta all'avvocato Enzo Paroli, nomina quali suoi difensori gli avvocati Giuseppe Bettiol, Pietro Nuvolone e Gianfranco Groppali.

Nelle indicate memorie la difesa del Caprioli ha contestato l'affermazione del Consorzio agrario secondo la quale tutte le leggi dal 1950 in poi avrebbero posto in essere un ammasso per contingente in forma facoltativa.

Ha sostenuto al riguardo che anche l'ammasso disposto dalla legge n. 454 del 1950, nonostante in essa si parli di facoltà di conferire, dovrebbe essere considerato obbligatorio e ciò sia perché l'obbligatorietà si desumerebbe da altre espressioni di tale legge, sia perché nello stesso periodo era già in vigore un ammasso volontario del grano onde non avrebbe avuto ragione di esistere contemporaneamente un ammasso facoltativo per contingente.

Ha rilevato poi la difesa che, dato e non concesso che la legge n. 454 del 1950 avesse disposto il conferimento facoltativo, dovrebbe pur sempre essere dichiarata incostituzionale per inosservanza del principio della riserva di legge e ciò sia perché, fissando in 16.000.000 di quintali il quantitativo massimo da conferirsi, avrebbe lasciato arbitro il Ministro di stabilire definitivamente l'effettivo quantitativo, sia perché avrebbe demandato allo stesso Ministro il potere di fissare con proprio decreto le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità e i termini di consegna e pagamento, nonché il potere di dettare norme per la conservazione e la distribuzione del grano ammassato.

La difesa ha inoltre sostenuto che l'ammasso disposto dalle leggi n. 541 del 1951 e successive debba considerarsi obbligatorio, dato che in esse si usano espressioni imperative e si ripristinano le sanzioni per i contravventori all'obbligo del conferimento.

Ha osservato, alfine, che l'ammasso per contingente non può essere assimilato alla requisizione poiché anche in questo tipo di ammasso il trasferimento della proprietà si perfeziona per virtù della legge, e non in base ad un atto amministrativo autoritativo, e solo quando l'obbligo del conferimento non viene adempiuto sono previsti provvedimenti ablativi quali la confisca e la requisizione.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con l'ordinanza della Corte di cassazione sono state impugnate, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, tutte le disposizioni relative all'ammasso del grano per contingente contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: D.L. C. P. S. 30 maggio 1947, n. 439, ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n. 69 (in particolare la disposizione di cui all'art. 17 di tale decreto), D.L. C. P. S. 5 settembre 1947, n. 888, legge 5 gennaio 1949, n. 7, legge 4 luglio 1950, n. 454, legge 10 luglio 1951, n. 541, legge 26 giugno 1952, n. 664, decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589.

Il primo degli anzidetti provvedimenti non contiene però - a differenza di tutti gli altri - disposizioni sull'ammasso del grano per contingente, ma sull'ammasso totale di detto prodotto. L'impugnativa - come del resto é dato desumere dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione che fa specifico riferimento alla disposizione dell'art. 17, applicabile anche all'ammasso per contingente - deve pertanto ritenersi limitata a quelle disposizioni del decreto legislativo n. 439 del 1947 che, non essendo in contrasto con quelle sull'ammasso per contingente, debbono intendersi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888, recepite da tale decreto e, per conseguenza, anche dalla successiva legge 5 gennaio 1949, n. 7, che al decreto n. 888 fa integrale riferimento.

2. - Ciò premesso, occorre tenere nettamente distinti, ai fini dell'esame della questione di legittimità, i primi due provvedimenti legislativi con i quali fu disposto l'ammasso obbligatorio del grano per contingente, e cioè il decreto legislativo n. 888 del 1947 e la legge n. 7 del 1949, dalle quattro leggi successive, per effetto delle quali - come sarà in seguito dimostrato - il conferimento del grano all'ammasso da obbligatorio si tramutò in facoltativo.

Il primo provvedimento sull'ammasso per contingente, per il quale é stata proposta la questione di legittimità, é un decreto legislativo anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, emanato nel periodo dell'immediato dopoguerra "per la necessità - come leggesi nel preambolo - di assicurare, con la concessione ai produttori agricoli della parziale libera disponibilità della produzione cerealicola dell'annata agraria 1947-1948, un incremento nelle coltivazioni dei cereali indispensabili all'approvvigionamento della popolazione tesserata e un aumento della quantità disponibile sul mercato per l'alimentazione di tutti i cittadini".

Si era nel periodo del razionamento e l'ammasso per contingente del grano del raccolto 1947-1948 fu disposto per provvedere alle indilazionabili esigenze dell'alimentazione nazionale, per gli stessi motivi cioè per i quali erano stati precedentemente disposti gli ammassi obbligatori per contingente o totali col D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 721, col D. M. 27 maggio 1946 e col D.L. 30 maggio 1947, n. 439.

Considerazioni analoghe possono farsi per l'ammasso per contingente del raccolto 1948-1949 per il quale la legge n. 7 del 1949 si limitò a dichiarare applicabili tutte le norme del decreto legislativo n. 888. Quando fu disposto tale ammasso era ancora in vigore il tesseramento del pane e della pasta, che ebbe termine solo nell'agosto 1949, e valgono quindi, per le finalità che ebbero a giustificarlo, le osservazioni svolte a proposito dell'ammasso della precedente annata agraria.

Il decreto legislativo n. 888 del 1947 e la legge n. 7 del 1949 si ricollegano immediatamente ai provvedimenti vincolistici emanati nel periodo della guerra e in quello dell'immediato dopoguerra e concludono, senza alcun residuo di operatività per il futuro, la serie dei provvedimenti diretti ad assicurare, in quei periodi così gravi per la vita della Nazione, e nei quali non si era ancora affermato il nuovo ordine costituzionale, l'approvvigionamento dei cereali indispensabili per l'alimentazione dei cittadini.

In tale stato di cose la Corte non ritiene che i due testi legislativi in questione possano essere posti in raffronto con l'art. 41 della Costituzione.

Nel proporre la questione di legittimità é stato fatto ampio e testuale richiamo ai motivi per i quali questa Corte ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 1947, n. 439, per la parte in cui si riferiscono all'ammasso totale del risone. Non é stato però tenuto presente che la sentenza 8 febbraio 1962, n. 5, si riferisce a un ammasso obbligatorio che, a differenza di quelli ora in esame, ebbe vigore non solo nel periodo dell'immediato dopoguerra, quando sussistevano le eccezionali circostanze sopra illustrate, ma anche in quello successivo, quando le finalità giustificatrici dell'ammasso del risone erano diverse da quelle originarie. E non sarà superfluo ricordare che, nelle stesse ordinanze con le quali furono promossi i giudizi di costituzionalità definiti con la sentenza anzidetta, in tanto era stata denunciata l'illegittimità delle norme sull'ammasso del risone in riferimento all'art. 41 della Costituzione, in quanto erano venute meno le ragioni contingenti del tempo di guerra e dell'immediato dopoguerra che ne avevano sollecitato e giustificato l'emanazione.

3. - Venendo ora all'esame delle altre leggi impugnate, la Corte osserva che con la legge 4 luglio 1950, n. 454, si verificò il passaggio dal regime di ammasso obbligatorio del grano per contingente a quello facoltativo. La formulazione della legge é tale da non consentire dubbi al riguardo. Nell'art. 2 si parla infatti dei contingenti di grano che "possono" essere conferiti in ogni Provincia della Repubblica e nell'art. 6 delle quantità di grano che ciascun produttore ha "facoltà" di conferire ai granai del popolo. É pacifico, quindi, che il conferimento del grano del raccolto 1949-1950 fu facoltativo e non già obbligatorio.

Ma facoltativi debbono considerarsi anche i conferimenti di grano effettuati in base alle disposizioni delle leggi n. 541 del 1951, n. 664 del 1952 e del D.L. n. 452 del 1953, convertito nella legge n. 589 dello stesso anno. Quest'ultimo provvedimento legislativo, non essendo stato emanato - a differenza di tutti gli altri - con riferimento ad una determinata annata agraria, ha regolato gli ammassi del grano per contingente fino al 1 luglio 1962, data di entrata in vigore delle disposizioni del regolamento n. 19 approvato dal Consiglio della Comunità economica europea il 4 aprile dello stesso anno.

Nonostante i dubbi che la lettera delle disposizioni potrebbe far sorgere é da ritenere che le leggi ora ricordate non abbiano importato un ritorno al sistema dell'ammasso obbligatorio per contingente. Esse infatti, hanno sicuramente vissuto, al pari della legge n. 454 del 1950, come leggi istitutive di ammassi facoltativi.

Ed invero nei decreti emanati dal Ministro per l'agricoltura per l'esecuzione delle leggi anzidette (decreti ministeriali 2 ottobre 1951, 14 luglio 1952 e 4 settembre 1953), si parla sempre di "quantità di frumento che i produttori possono conferire" all'ammasso; espressione in tutto identica a quella contenuta nel D. M. 18 luglio 1950, emanato per l'esecuzione della legge n. 454 del 1950, ma diametralmente opposta a quella usata nel D. M. 3 giugno 1948, relativo all'ammasso obbligatorio dei cereali di produzione del 1948, nel quale si parlava invece di "quantità di cereali soggette ad obbligo di conferimento".

In sostanza, cessato con la campagna agraria 1948-1949 il periodo vincolistico, il conferimento all'ammasso é stato sempre inteso quale un diritto anziché un obbligo dei produttori, i quali in tanto conferivano, in quanto trovavano di loro convenienza il prezzo fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi. All'uopo é opportuno precisare che, a partire dalla campagna agraria 1949-1950, i prezzi del grano, che i produttori avevano facoltà di conferire ai granai del popolo, furono sempre fissati, sia per quanto riguarda i prezzi base, sia per quanto riguarda le maggiorazioni e detrazioni dovute alle caratteristiche del prodotto, dal C. I. P., malgrado che, ad esempio, l'art. 7 del decreto n. 454 del 1950 disponesse che il prezzo del grano sarebbe stato determinato dal Ministero per l'agricoltura.

É stato eccepito che gli ammassi disciplinati dalle leggi emanate dopo il periodo vincolistico non possano considerarsi facoltativi in quanto le leggi in questione prevedevano espressamente un ammasso volontario che avrebbe potuto coesistere solo con quello obbligatorio. L'eccezione é però priva di fondamento. L'ammasso facoltativo non era inconciliabile con quello volontario date le diverse caratteristiche e finalità dei due tipi di ammasso: il primo era gestito dai consorzi agrari provinciali per conto dello Stato; il secondo, per il quale erano previste agevolazioni creditizie e fiscali, era invece gestito dai consorzi per conto dei produttori, con gestione rigorosamente distinta da quella per conto dello Stato.

Ugualmente infondata é l'eccezione di inconciliabilità del carattere facoltativo degli ammassi in esame con le Sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni che li regolavano. I produttori avevano semplice facoltà di conferire il grano, ma se di tale facoltà intendevano avvalersi dovevano osservare tutte le disposizioni dirette a regolarne l'esercizio (modalità, termini di consegna del prodotto e così via) ed erano passibili di sanzioni se contravvenivano alle disposizioni medesime.

Concludendo, poiché gli ammassi disposti con le quattro leggi in esame furono tutti facoltativi, non é fondata la questione di legittimità costituzionale, non potendosi ritenere limitata la libertà economica dei produttori quando vi é la semplice facoltà e non già l'obbligo di conferire il prodotto all'ammasso.

Né, del pari, potrebbe parlarsi di limiti alla libertà economica degli esercenti l'industria molitoria giacché costoro erano perfettamente liberi di acquistare il grano, secondo la loro convenienza, o dalla gestione di Stato, che ne deteneva del resto modesti quantitativi, o direttamente dai produttori;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza della Corte di cassazione del 20 febbraio 1963 sulla legittimità costituzionale delle disposizioni sull'ammasso del grano per contingente contenuto nel D.L. C. P. S. 5 settembre 1947, n. 888; nella legge 5 gennaio 1949, n. 7; nella legge 4 luglio 1950, n. 454; nella legge 10 luglio 1951, n. 541; nella legge 26 giugno 1952, n. 664, e nel decreto - legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 1964.