Ordinanza n. 98 del 1964
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ORDINANZA N. 98

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1964 dal Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Taraborrelli Giovina ed altri, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

che secondo il Tribunale di Lanciano, la norma contenuta nell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, "chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" non determina con sufficiente precisione il fatto punibile, mentre la specificazione di questo é garanzia inderogabile e fondamentale del cittadino in virtù degli artt. 13 e 27 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 44 del 16 giugno 1964, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'anzidetta norma in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione;

che con l'ordinanza sopracitata - regolarmente comunicata e notificata - la questione é prospettata sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 1964.