ORDINANZA N. 98
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1964 dal Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Taraborrelli Giovina ed altri, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
che secondo il Tribunale di Lanciano, la norma contenuta nell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, "chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" non determina con sufficiente precisione il fatto punibile, mentre la specificazione di questo é garanzia inderogabile e fondamentale del cittadino in virtù degli artt. 13 e 27 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 44 del 16 giugno 1964, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'anzidetta norma in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione;
che con l'ordinanza sopracitata - regolarmente comunicata e notificata - la questione é prospettata sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 1964.