SENTENZA N. 74
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, e 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20; degli artt. 18,19, 20 e 21 del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383; e degli artt. 14,15,16 e 17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, promossi con nove ordinanze emesse il 4 gennaio 1964 dal Tribunale di Taranto nei procedimenti civili vertenti tra Cassano Stefano ed altri, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. 18-26 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto in fatto
1. - Con nove ordinanze, di identico contenuto, emesse il 4 gennaio 1964 nei procedimenti civili promossi dai signori Stefano Cassano, Cosimo Cofano, Amedeo Contegiacomo, Michele De Palma, Ilario Fabbretti, Vittorino Galgano, Nicola Polignano, Francesco Sebastio e Vincenzo Sebastio contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Taranto, su istanza degli attori, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 8, primo ed ultimo comma rispettivamente, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, nonché degli artt. 18 e seguenti del R. D. L. 31 dicembre 1925, n. 2383, e degli artt. 14 e seguenti del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.
2. - Per quanto attiene alle disposizioni del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, il Tribunale osserva che l'art. 10, disponendo che lo Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione invalidità e superstiti, esorbita dai limiti o dai criteri menzionati nella legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in particolare, contrasta col disposto dell'art. 2, punto 13, di essa; ritiene inoltre che lo stesso articolo del decreto delegato, stabilendo (comma terzo) che ai salariati i quali alla data da cui ha effetto il decreto abbiano acquisito il diritto alla pensione la predetta disciplina si applichi solo a partire dalla cessazione dal servizio, introduce una disparità di trattamento fra i salariati ancora in servizio e quelli già pensionati e determina con ciò un contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Anche l'art. 8, ultimo comma, del citato decreto presidenziale, che stabilisce una decorrenza retroattiva dell'aumento della ritenuta in conto entrate del Tesoro, contiene, secondo le ordinanze, un eccesso di delega, giacché la legge delegante appare rivolta a disciplinare esclusivamente situazioni future.
3. - La questione di legittimità costituzionale dei citati articoli del R. D. L. 31 dicembre 1925, n. 2383, e del R. D. 28 giugno 1933, 704, a norma dei quali agli operai permanenti la pensione a carico dello Stato veniva liquidata previa detrazione della pensione maturata a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni, viene ritenuta dal Tribunale non manifestamente infondata perché quelle norme determinerebbero "un ingiustificato ed inammissibile impossessamento di beni appartenenti ai privati, non concepibile con il sistema attuale che tutela la proprietà privata prescrivendo le modalità dell'eventuale incameramento per fini di pubblica utilità".
4. - Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, n. 67 del 14 marzo 1964.
Avanti alla Corte non si sono costituite le parti né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e pertanto la decisione, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, viene adottata in camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. - Le nove cause, avendo oggetto identico, vengono riunite e decise con unica sentenza.
2. - Nel dispositivo delle ordinanze di rimessione la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, viene sollevata con espresso riferimento al primo comma. Ma dalla motivazione si ricava con certezza che la norma effettivamente denunziata é quella contenuta nel secondo comma, ed é questa che, conseguentemente, costituisce oggetto del presente giudizio.
3. - Questa Corte con sentenza n. 29 del 2 aprile 1964, pronunziando sulla ordinanza 20 marzo 1963 del Tribunale di La Spezia, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, e 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e, per quanto riguarda il secondo comma dell'art. 10, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Le ordinanze del Tribunale di Taranto sollevano la questione negli stessi termini e con identica motivazione e pertanto la precedente decisione della Corte va confermata.
4. - Dalla motivazione delle ordinanze di rimessione si deduce che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18-21 del R. D. L. 31 dicembre 1925, n. 2383, e degli artt. 14-17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704 - ancorché nel dispositivo venga sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - riguarda il contrasto in cui queste norme, secondo il Tribunale di Taranto, si troverebbero con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Posta in questi termini, la questione non appare fondata.
É evidente, infatti, che le disposizioni impugnate, le quali estesero agli operai permanenti dello Stato la ritenuta in conto entrate del Tesoro già prevista per gli impiegati civili e militari (determinandola, però, nella minor misura del 4 per cento) e regolarono il concorso fra pensione a carico dello Stato e pensione a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni - stabilendo che la prima venisse liquidata previa detrazione dell'importo della seconda -, non comportano, come il Tribunale ritiene, una espropriazione del diritto dei salariati. Basta in proposito considerare che in base a quelle norme il diritto degli operai permanenti alla pensione statale nasceva con l'oggetto ed i limiti contestualmente stabiliti dal legislatore e che pertanto mancano le premesse necessarie perché possa porsi il problema di una loro conformità alla disciplina predisposta nel terzo comma dell'art. 42 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, e dell'art. 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, contenente "Disposizioni sul trattamento di quiescenza al personale statale", in relazione alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e, per quanto riguarda l'art. 10, comma secondo, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18,19, 20 e 21 del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383, contenente "Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali", e degli artt. 14,15,16 e 17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, contenente "Norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni", in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 1964.