ORDINANZA N. 60
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, promosso con ordinanza 4 marzo 1963 della Corte suprema di cassazione nel procedimento civile vertente tra Barberis Fabio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, sotto il profilo che, in contrasto col precetto sancito dall'art. 24 della Costituzione sul diritto alla tutela giurisdizionale, dispone che il termine utile per l'azione giudiziaria contro le decisioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale decorre dalla data di consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata contenente la comunicazione della decisione del Ministero stesso;
che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 2 del 1 febbraio 1964, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del T. U.
delle leggi sugli assegni familiari;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, promossa con ordinanza 4 marzo 1963 della Corte suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 1964.