SENTENZA N. 2
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1963 dal Tribunale di Matera nel procedimento civile vertente tra Porcelli Giovanni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 127 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 180 del 6 luglio 1963.
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto in fatto
Un'ordinanza del Tribunale di Matera, emessa il 17 gennaio 1963 nel procedimento civile vertente fra Porcelli Giovanni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nel quale si stabilisce che i termini per il ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale avverso la decisione del Comitato speciale per gli assegni familiari e quelli per l'azione giudiziaria a seguito delle decisioni del Ministero decorrono dalla data di consegna all'ufficio postale di una lettera raccomandata con la quale si dà notizia delle decisioni adottate rispettivamente dal Comitato e dal Ministero.
L'ordinanza ha rilevato che il far decorrere dalla data di spedizione postale il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria costituisce o può costituire violazione di tre principi costituzionali: quello di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3), quello della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24), e l'altro della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione. É ineluttabile la diversità di trattamento per i destinatari della lettera del Ministero, a seconda che la residenza o il domicilio di essi sia più o meno distante dal luogo di spedizione della lettera; questa poi potrebbe non giungere in tempo congruo alla preparazione di un'adeguata difesa o addirittura pervenire dopo la scadenza del termine, rimanendo così la tutela del diritto dell'interessato condizionata al regolare funzionamento del servizio postale; la posizione di un breve termine, com'é quello di trenta giorni dalla comunicazione, costituisce infine una grave restrizione all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, divenendo così indispensabile la determinazione di mezzi idonei ad assicurare la probabilità che l'interessato abbia conoscenza della decisione della quale può dolersi.
L'ordinanza é stata notificata alle parti il 4 aprile 1963, il giorno 9 successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri.
É stata comunicata ai Presidenti dei Senato e della Camera dei Deputati rispettivamente il 5 e il 6 aprile 1963. É stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 180 del 6 luglio 1963.
Nessuno si é costituito innanzi a questa Corte.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Matera ha osservato che é breve il termine stabilito per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di assegni familiari. Ma é addivenuto a tale rilievo soltanto per farne conseguire la maggiore gravità degli inconvenienti che produce la norma sancita nel quarto comma dell'art. 58 del T.U. , che regola la materia oggetto specifico della questione di legittimità costituzionale proposta, secondo la quale quel termine decorre dalla data della spedizione postale della lettera di comunicazione delle decisioni amministrative. Infatti, nel dispositivo, l'ordinanza non fa richiamo al primo e al secondo comma dello stesso articolo, che fissa quel termine; e nei motivi ammette che un termine breve potrebbe talora essere necessario, ad avviso discrezionale del legislatore.
Ritiene perciò la Corte che non possa discutersi in questa sede della congruità del termine in esame; del resto, solitamente giustificata con la esigenza di rendere rapida la definizione di controversie che, come quelle relative agli assegni familiari, hanno contenuto spiccatamente sociale. E limita quindi il suo giudizio alla norma che statuisce sulla decorrenza del termine predetto.
2. - Questa norma non si accorda con l'art. 113 della Costituzione.
A parte che essa deroga senza alcuna giustificazione al sistema cui é ispirato quello generale delle notificazioni e delle comunicazioni a mezzo del servizio postale, il quale aderisce al criterio della recezione, é decisivo osservare che l'altro principio, quello della spedizione, adottato nella norma denunciata, fa decorrere il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria dall'avverarsi di un fatto che si manifesta fuori della sfera giuridica dell'interessato, e del cui verificarsi questi é in grado di avere notizia solo se e quando ne riceva comunicazione. Ma la conoscenza della decisione del Ministro può ritardare, a causa degli impedimenti che possono colpire la sfera dell'ufficio postale; ed allora il termine per ricorrere al giudice potrebbe in fatto ridursi o financo restare eliminato, e rimarrebbe condizionata alla diligenza di quell'ufficio, e comunque al fatto delle persone addette ad esso, la possibilità di una reazione giurisdizionale del destinatario o di una reazione adeguata.
Questa Corte ha deciso altra volta (sentenza 22 novembre 1962, n. 93) che il diritto di difesa deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurarne l'effettività e da non renderne l'esercizio estremamente difficile; e la particolare natura delle controversie relative agli assegni familiari non può essere motivo di pregiudizio alla esplicazione di un diritto garantito costituzionalmente. Assicura invece questa esplicazione il principio che fa esaurire nella recezione il procedimento di notificazione o di comunicazione a mezzo del servizio postale dell'atto contro cui la parte può avere interesse a reclamare.
É ovviamente di nessun rilievo l'obiettare che, secondo la prevalente interpretazione del sistema, per il disposto dell'art. 98 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, richiamato nell'art. 58 del T.U. sugli assegni familiari, la parte può esperire l'azione giudiziaria dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro, ove entro tale termine il ricorso non sia stato deciso. Tale facoltà non é data per rendere possibile quella azione quando la parte abbia ricevuto in ritardo o non abbia ricevuto la comunicazione della decisione ministeriale, e quindi quale mezzo di protezione contro il pericolo che l'interessato decada dall'azione giudiziaria per avere ignorato che gli é stata spedita la comunicazione predetta. É data per stimolare il Ministro all'esame sollecito del ricorso contro la decisione del Comitato; tanto vero che non viene meno il diritto dell'interessato alla tutela giurisdizionale se egli, confidando nella fondatezza delle sue istanze, attendesse il completarsi del procedimento che ha iniziato (arg. art. 460 del Codice di procedura civile).
3. - La norma impugnata deve dichiararsi illegittima anche per quanto si riferisce alla decorrenza del termine per il ricorso al Ministro. Infatti la regola che fa iniziare tale termine dalla consegna all'ufficio postale della lettera con cui si comunica all'interessato la decisione sfavorevole del Comitato speciale é pure lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale, perché un irregolare funzionamento di quell'ufficio, ove provocasse la decadenza dal ricorso al Ministro, rendendo immutabile la pronunzia del Comitato, precluderebbe l'azione giudiziaria.
Non é dubbio che, se si applica alla specie il ricordato art. 98 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, la parte, come, dopo il decorso di un uguale termine, può agire in via giudiziaria ove il Ministro non si sia pronunziato sul ricorso contro la deliberazione del Comitato, così ha facoltà di ricorrere al Ministro se il Comitato non avrà deciso entro sessanta giorni sull'istanza ad esso proposta. Ma le considerazioni sopra svolte circa le finalità della norma che attribuisce quel potere valgono a convincere che la sua attribuzione non elimina nemmeno il vizio di illegittimità della disposizione che fa decorrere dalla data di spedizione postale anche il termine per il ricorso al Ministro contro la decisione del Comitato speciale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del T.U. delle leggi sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 1964.